§ 20.5.35 - Regolamento 22 gennaio 2001, n. 257.
Regolamento (CE) n. 257/2001 del Consiglio, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:22/01/2001
Numero:257


Sommario
Art. 1.      La Comunità contribuisce alle iniziative intraprese dalla Turchia nel quadro del suo sviluppo economico e sociale
Art. 2.      L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2000-2002 è pari a 135 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di [...]
Art. 3.      1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici e le [...]
Art. 4.      1. I progetti e le azioni di cooperazione allo sviluppo riguardano, a titolo indicativo, i seguenti settori
Art. 5.      1. Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti a fondo perduto
Art. 6.      1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le procedure in vigore, in particolare quelle previste [...]
Art. 7.      1. La Commissione è assistita dal comitato creato dal regolamento (CE) n. 1488/96, denominato comitato MED
Art. 8.      Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato MED, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base della programmazione indicativa presentata dal rappresentante della [...]
Art. 9.      La Commissione presenta nel corso del primo trimestre dell'anno una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene come minimo gli elementi seguenti
Art. 10.      La Commissione valuta periodicamente le azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle [...]
Art. 11.      Sei mesi prima del termine del quadro finanziario triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità [...]
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.5.35 - Regolamento 22 gennaio 2001, n. 257.

Regolamento (CE) n. 257/2001 del Consiglio, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia.

(G.U.C.E. 9 febbraio 2001, n. L 039).

 

Art. 1.

     La Comunità contribuisce alle iniziative intraprese dalla Turchia nel quadro del suo sviluppo economico e sociale.

 

     Art. 2.

     L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2000-2002 è pari a 135 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 3.

     1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici e le amministrazioni pubbliche, compresa quella doganale, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

     2. In assenza di uno degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno a favore della Turchia, in particolare in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate.

     3. La Commissione informa della sua programmazione indicativa il comitato di cui all'articolo 7 (Comitato MED), nonché la commissione parlamentare mista e il comitato misto economico e sociale UE-Turchia.

 

     Art. 4.

     1. I progetti e le azioni di cooperazione allo sviluppo riguardano, a titolo indicativo, i seguenti settori:

     a) ammodernamento del sistema produttivo, miglioramento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti eccetto lo sviluppo dell'energia nucleare, specialmente nelle zone sismiche;

     b) promozione della cooperazione industriale, sostenendo in particolare la diversificazione industriale e la creazione di piccole e medie imprese;

     c) cooperazione nel settore delle telecomunicazioni, delle infrastrutture, dello sviluppo rurale e dei servizi sociali;

     d) potenziamento delle capacità dell'economia turca, in particolare attraverso azioni atte a favorire la ristrutturazione del settore pubblico turco e dell'iniziativa privata;

     e) cooperazione in materia di tutela della salute;

     f) cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione;

     g) cooperazione regionale e transfrontaliera;

     h) qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e il rispetto delle minoranze e la protezione ed il riconoscimento della loro identità culturale nonché il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;

     i) qualsiasi forma di cooperazione mirante a risolvere la questione curda;

     j) cooperazione nel settore umanitario;

     k) promozione del dialogo sociale all'interno della Turchia e tra la Turchia e l'Unione europea;

     l) qualsiasi forma di sostegno inteso a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia;

     m) promozione della cooperazione fra le amministrazioni pubbliche delle due parti ai fini del ravvicinamento delle legislazioni e della formazione del personale, compreso quello delle dogane.

     2. Se del caso, potranno essere prese iniziative di sostegno a un programma di adeguamento strutturale sulla base dei seguenti principi:

     a) i programmi di sostegno sono adattati, per quanto possibile, alla situazione particolare della Turchia e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;

     b) i programmi di sostegno prevedono misure volte a controbilanciare le eventuali conseguenze negative del processo di adeguamento strutturale sulle condizioni sociali e sull'occupazione, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati della popolazione;

     c) si terrà conto della situazione economica della Turchia, e in particolare dei seguenti fattori: squilibri economici a livello regionale, entità dell'indebitamento e dell'onere costituito dal servizio del debito, situazione della bilancia dei pagamenti, disponibilità di valuta, situazione monetaria, prodotto interno lordo pro capite e tasso di disoccupazione.

 

     Art. 5.

     1. Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti a fondo perduto.

     2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare, nei limiti stabiliti dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'assistenza tecnica, la formazione o gli altri servizi, le forniture e le opere, l'audit e le missioni di valutazione e di controllo.

     3. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (che comprendono spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenendo conto che il progetto deve portare, a termine, al trasferimento delle spese ricorrenti a carico dei beneficiari.

     4. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e quando il partner è un'organizzazione non governativa oppure una organizzazione a base locale, il contributo può essere dato in natura.

     5. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri. In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [1]

     6. Saranno prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

     7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro complesso, la Commissione può prendere le misure di coordinamento necessarie, in particolare:

     a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulla programmazione delle azioni che si intendono realizzare, sull'approvazione di ciascuna di quelle il cui finanziamento sia oggetto di studio da parte della Comunità e degli Stati membri e sullo sviluppo delle azioni già approvate;

     b) un coordinamento nel luogo di esecuzione degli interventi, mediante incontri regolari e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese destinatario.

     8. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può adottare le iniziative necessarie a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Nella valutazione dei progetti e dei programmi si terrà conto dei seguenti elementi:

     a) l'efficacia e la vitalità economica delle azioni;

     b) gli aspetti culturali, sociali e relativi alla eguaglianza tra i sessi;

     c) la conservazione e la tutela dell'ambiente nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile;

     d) lo sviluppo istituzionale necessario al conseguimento degli obiettivi del progetto;

     e) l'esperienza acquisita in azioni analoghe.

     3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento superi il valore di 2 milioni di EUR per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

     La Commissione informa sommariamente il comitato MED sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore fino a 2 milioni di EUR. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.

     La Commissione prende ogni misura necessaria per agevolare l'assorbimento di aiuti da parte delle piccole organizzazioni non governative senza fini di lucro.

     4. Quando il superamento o il fabbisogno supplementare non superi il 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento, la Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato MED, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni.

     Nel caso in cui lo stanziamento supplementare di cui al comma precedente sia inferiore a 4 milioni di EUR, il comitato MED è informato della decisione adottata dalla Commissione. Se lo stanziamento supplementare è superiore a 4 milioni di EUR, ma inferiore al 20 % dell'importo inizialmente previsto, sarà richiesto il parere del comitato.

     5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

     6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, queste prevedono che tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

     7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [2]

     8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o della Turchia. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

 

     Art. 7.

     1. La Commissione è assistita dal comitato creato dal regolamento (CE) n. 1488/96, denominato comitato MED.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto dell'articolo 8 della medesima.

     Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato MED adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8.

     Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato MED, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base della programmazione indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente.

     Il Parlamento europeo viene informato delle proposte e del risultato delle discussioni.

 

     Art. 9.

     La Commissione presenta nel corso del primo trimestre dell'anno una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene come minimo gli elementi seguenti:

     a) una sintesi dettagliata delle azioni finanziate durante l'esercizio precedente;

     b) la programmazione indicativa prevista per l'esercizio in corso e il grado di avanzamento delle azioni incluse in tale piano;

     c) le previsioni sul programma e le azioni da eseguire durante l'esercizio seguente;

     d) una sintesi delle valutazioni eventualmente effettuate in relazione ad azioni specifiche;

     e) informazioni relative agli organismi con i quali sono stati conclusi gli accordi o i contratti.

 

     Art. 10.

     La Commissione valuta periodicamente le azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future.

     La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato MED, che può eventualmente esaminarle.

     Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

 

     Art. 11.

     Sei mesi prima del termine del quadro finanziario triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.