| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 20. relazioni esterne | 
| Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi | 
| Data: | 31/05/2002 | 
| Numero: | 63 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il seguente punto è inserito nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 7d (decisione 1999/35/CE della Commissione) | 
| Art. 2. I testi del regolamento (CE) n. 2163/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede | 
| Art. 3. La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE | 
| Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee | 
§ 20.4.295 - Decisione 31 maggio 2002, n. 63.
Decisione n. 63/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE.
(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
     (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla 
     (2) Occorre integrare nell'accordo il 
DECIDE:
     Il seguente punto è inserito nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 7d (
     “7e. 32001 R 2163: 
     I testi del 
La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.