§ 20.4.264 - Decisione 26 marzo 2002, n. 357.
Decisione n. 2002/357/CE/CECA del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:26/03/2002
Numero:357


Sommario
Art. 1.      1. E’ istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra
Art. 2.      Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione [...]
Art. 3.      1. Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca [...]
Art. 4.      Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, in particolare la [...]
Art. 5.      1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge a scadenze periodiche e ogniqualvolta necessario, in particolare
Art. 6.      Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente [...]
Art. 7.      Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania diversi da quelli specificati nell'allegato Il del trattato che istituisce la Comunità [...]
Art. 8.      Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente
Art. 9.      I prodotti originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente e in esenzione da restrizioni [...]
Art. 10.      1.a) Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I originarie della [...]
Art. 11.      1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania di prodotti originari della [...]
Art. 12.      Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale
Art. 13.      1. La Giordania può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali
Art. 14.      Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania elencati nell'allegato Il del trattato che istituisce la Comunità europea
Art. 15.      La Comunità e la Giordania procedono alla progressiva liberalizzazione dei reciproci scambi di prodotti agricoli
Art. 16.      1. I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1
Art. 17.      1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a [...]
Art. 18.      1. Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non si introduce alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente
Art. 19.      1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o [...]
Art. 20.      1. I prodotti originari della Giordania non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente
Art. 21.      1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i [...]
Art. 22.      1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio odi accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi [...]
Art. 23.      Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali [...]
Art. 24.      Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare
Art. 25.      Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, comporti
Art. 26.      1. Nel caso in cui la Comunità o la Giordania assoggettino le importazioni di prodotti che possono creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a [...]
Art. 27.      Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine [...]
Art. 28.      La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 3
Art. 29.      Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata
Art. 30.      1.a) La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società giordane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di [...]
Art. 31.      1. Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo
Art. 32.      Ai fini del presente accordo
Art. 33.      1. Le parti fanno il possibile per evitare di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi iniziativa che renda le condizioni di stabilimento e di attività delle rispettive società più [...]
Art. 34.      1. Una società comunitaria o giordana stabilita, rispettivamente, sul territorio della Giordania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o [...]
Art. 35.      Per facilitare i cittadini della Comunità e della Giordania intenzionati a intraprendere e perseguire attività sottoposte a regolamentazione rispettivamente in Giordania e nella Comunità, il [...]
Art. 36.      Le disposizioni dell'articolo 30 non ostano all'applicazione, ad opera di una parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di [...]
Art. 37.      1. Le parti fanno il possibile per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o giordane stabilite nel territorio di una parte diversa da quella del [...]
Art. 38.      Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti possono, ove opportuno [...]
Art. 39.      1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionale su base commerciale
Art. 40.      1. Le parti si impegnano a prendere in considerazione l'opportunità di ampliare il presente titolo al fine di definire un "accordo di integrazione economica", come definito dall'articolo 5 [...]
Art. 41.      1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica
Art. 42.      Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di [...]
Art. 43.      Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società giordane e comunitarie
Art. 44.      A decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in forza del presente accordo [...]
Art. 45.      Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Giordania in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione [...]
Art. 46.      1. Fatta salva ogni altra disposizione dell'accordo, ciascuna parte è libera di prendere misure cautelative, tra le quali misure volte a tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o [...]
Art. 47.      Le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione, ad opera di ciascuna delle parti, delle misure necessarie ad impedire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo [...]
Art. 48.      Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 51 e 52, i pagamenti correnti relativi ai movimenti di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a [...]
Art. 49.      1. Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 50 e 51 e fatto salvo l'allegato VI di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), non vi [...]
Art. 50.      Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e della Giordania, le disposizioni dell'articolo 49 lasciano impregiudicata [...]
Art. 51.      Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o [...]
Art. 52.      Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Giordania abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, possono [...]
Art. 53.      1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Giordania
Art. 54.      Gli Stati membri e la Giordania adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura [...]
Art. 55.      Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo [...]
Art. 56.      1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VII, le parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e [...]
Art. 57.      Le parti si adoperano per ridurre le differenze per quanto riguarda la normalizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le parti concludono, se del caso, accordi di reciproco [...]
Art. 58.      Le parti concordano in merito all'obiettivo della progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo
Art. 59.  Obiettivi.
Art. 60.  Ambito di applicazione.
Art. 61.  Metodi e modalità.
Art. 62.  Cooperazione regionale.
Art. 63.  Istruzione e formazione.
Art. 64.  Cooperazione scientifica e tecnologica.
Art. 65.  Ambiente.
Art. 66.  Cooperazione industriale.
Art. 67.  Investimenti e promozione degli investimenti.
Art. 68.  Normalizzazione e valutazione della conformità.
Art. 69.  Ravvicinamento delle legislazioni.
Art. 70.  Servizi finanziari.
Art. 71.  Agricoltura.
Art. 72.  Trasporti.
Art. 73.  Infrastrutture del settore dell'informazione e telecomunicazioni.
Art. 74.  Energia.
Art. 75.  Turismo.
Art. 76.  Dogane.
Art. 77.  Cooperazione nel settore statistico.
Art. 78.  Riciclaggio del denaro.
Art. 79.  Lotta contro gli stupefacenti.
Art. 80.      1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutti gli aspetti del settore sociale di reciproco interesse
Art. 81.      Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse procedure previsti al titolo I del presente accordo, che possono essere utilizzati come contesto di tale dialogo
Art. 82.      1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico. Esse attribuiscono una particolare priorità al rispetto dei [...]
Art. 83.      I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti
Art. 84.      Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente [...]
Art. 85.      1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e coerentemente con i progetti già elaborati in materia, le parti si impegnano, in uno spirito di rispetto delle reciproche [...]
Art. 86.      Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione della Giordania un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie [...]
Art. 87.      Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità [...]
Art. 88.      Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente [...]
Art. 89.      E’ istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle [...]
Art. 90.      1. Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo della [...]
Art. 91.      Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati
Art. 92.      1. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio, è istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo
Art. 93.      1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da [...]
Art. 94.      1. Il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio gli ha delegato le proprie competenze
Art. 95.      Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo
Art. 96.      Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano
Art. 97.      1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo
Art. 98.      Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura
Art. 99.      Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta
Art. 100.      Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto
Art. 101.      1. Le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli [...]
Art. 102.      I protocolli 1-4 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante del [...]
Art. 103.      Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Giordania, [...]
Art. 104.      L'accordo è concluso per un periodo illimitato
Art. 105.      Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi [...]
Art. 106.      Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente [...]
Art. 107.      1. Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure


§ 20.4.264 - Decisione 26 marzo 2002, n. 357.

Decisione n. 2002/357/CE/CECA del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra.

(G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 129).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

     previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio,

     visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     E’ opportuno approvare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dell'altra, firmato a il Bruxelles il 24 novembre 1997,

     DECIDONO:

 

     Articolo 1.

     Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, i protocolli allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

     I testi dell'accordo, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

 

     Articolo 2.

     1. La posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del consiglio di associazione e del comitato di associazione viene stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, conformemente alle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

     2. Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante del presidente del Consiglio presiede il comitato di associazione conformemente all'articolo 93 dell'accordo e presenta la posizione della Comunità.

 

     Articolo 3.

     Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità europea, l'atto di notifica di cui all'articolo 106 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita lo stesso atto a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

 

 

Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee

e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra.

 

     Il Regno del Belgio,

     il Regno di Danimarca,

     la Repubblica federale di Germania,

     la Repubblica ellenica,

     il Regno di Spagna,

     la Repubblica francese,

     l'Irlanda,

     la Repubblica italiana,

     il Granducato del Lussemburgo,

     il Regno dei Paesi Bassi,

     la Repubblica d'Austria,

     la Repubblica portoghese,

     la Repubblica di Finlandia,

     il Regno di Svezia,

     il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

     Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

     in appresso denominati "gli Stati membri", e

     la Comunità europea,

     la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

     in appresso denominate "la Comunità",

     da una parte, e

     il Regno hascemita di Giordania,

     in appresso denominato "la Giordania",

     dall'altra,

     considerando l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania e i valori comuni che essi condividono,

     considerando che la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia giordana in quella europea,

     considerando l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione,

     considerando gli sviluppi di carattere politico ed economico verificatisi negli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente,

     consapevoli della necessità di unire i loro sforzi per consolidare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale,

     desiderando instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

     convinti della necessità di rafforzare il processo di ammodernamento sociale ed economico avviato dalla Giordania con l'obiettivo di giungere a una piena integrazione della sua economia nelle economie mondiali e alla sua partecipazione alla comunità dei paesi democratici,

     considerando il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra la Giordania e la Comunità,

     desiderando instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione,

     considerando l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Giordania a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),

convinti che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche, e in particolare per lo sviluppo degli scambi, degli investimenti e della cooperazione economica e tecnologica,

     hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1.

     1. E’ istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra.

     2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

     - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,

     - creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,

     - stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,

     - migliorare le condizioni di vita e di impiego e promuovere la produttività e la stabilità finanziaria,

     - incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica,

     - promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

 

     Art. 2.

     Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

 

TITOLO I

Dialogo politico

 

     Art. 3.

     1. Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.

     2. Il dialogo politico e la cooperazione mireranno in particolare a:

     - sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,

     - permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,

     - promuovere la stabilità e la sicurezza regionale,

     - promuovere iniziative comuni.

 

     Art. 4.

     Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, in particolare la pace, la sicurezza, i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo regionale.

 

     Art. 5.

     1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge a scadenze periodiche e ogniqualvolta necessario, in particolare:

     a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

     b) a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Giordania, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;

     c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

     d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

     2. Tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano si instaura un dialogo politico.

 

TITOLO II

Libera circolazione delle merci

Principi fondamentali

 

     Art. 6.

     Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato "GATT".

 

Capo 1

Prodotti industriali

 

     Art. 7.

     Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania diversi da quelli specificati nell'allegato Il del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 8.

     Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.

 

     Art. 9.

     I prodotti originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente e in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

 

     Art. 10.

     1.a) Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I originarie della Giordania.

     b) L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.

     c) Le disposizioni del capo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'elemento agricolo.

     2. a) Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Giordania, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate all'allegato II originarie della Comunità.

     b) Gli elementi agricoli che la Giordania può applicare, a norma della lettera a), alle importazioni dalla Comunità, non possono superare il 50% dell'aliquota del dazio di base applicato alle importazioni da paesi che non beneficiano di regimi commerciali preferenziali, ma beneficiano del trattamento della nazione più favorita.

     c) Qualora la Giordania dimostri che l'equivalenza dei dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui all'allegato 2 supera l'aliquota massima di cui alla lettera b), il consiglio di associazione può concordare un'aliquota più elevata.

     d) La Giordania può ampliare l'elenco delle merci cui si applica il suddetto elemento agricolo, a condizione che le merci in questione siano elencate nell'allegato I. Prima dell'adozione, l'elemento agricolo deve essere notificato per essere esaminato dal comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione necessaria.

     e) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo la Giordania applica dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1° gennaio 1996.

     3. Per quanto riguarda l'elemento industriale dei prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, la Giordania abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione o gli oneri di effetto equivalente secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.

     4. Qualora, negli scambi tra la Comunità e la Giordania, gli oneri applicabili a un prodotto agricolo di base siano ridotti, qualora tali riduzioni siano il risultato di reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.

     5. Le riduzioni di cui al paragrafo 4, l'elenco delle merci interessate e, se del caso, i contingenti tariffari cui si riferiscono le riduzioni sono stabiliti dal consiglio di associazione.

 

     Art. 11.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania di prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV.

     2. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, i dazi doganali totali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

     - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 10% rispetto al dazio di base,

     - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 20% rispetto al dazio di base,

     - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 30% rispetto al dazio di base,

     - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 40% rispetto al dazio di base,

     - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 50% rispetto al dazio di base.

     3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco A dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

     - alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base,

     - un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base,

     - due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base,

     - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di base,

     - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.

     4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco B dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

     - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base,

     - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base,

     - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base,

     - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base,

     - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base,

     - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base,

     - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base,

     - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di base,

     - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.

     5. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato IV, le disposizioni applicabili sono riesaminate dal consiglio di associazione quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo. In occasione di tale riesame, il consiglio di associazione stabilisce un calendario per lo smantellamento delle tariffe per i prodotti di cui all'allegato IV.

     6. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo a opera del comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo transitorio massimo di dodici anni. Se il comitato di associazione non ha adottato alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, la Giordania può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

     7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è il dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità al 1° gennaio 1996.

     8. Qualora, successivamente al 1° gennaio 1996, si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, a decorrere dalla data in cui si applicano dette riduzioni i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 7.

     9. La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

 

     Art. 12.

     Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

     Art. 13.

     1. La Giordania può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

     Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

     I dazi doganali all'importazione applicabili in Giordania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. La media annuale del valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20% della media annuale del valore complessivo delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici.

     Tali misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.

     Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di quattro anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

     La Giordania informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Giordania presenta al comitato un calendario per l'eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, a decorrere al più tardi dai due anni successivi alla loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

     2. In deroga alle disposizioni del quarto comma del paragrafo 1, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria e qualora determinati settori siano in fase di ristrutturazione o in gravi difficoltà, autorizzare la Giordania a mantenere le misure già adottate a norma del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo transitorio di dodici anni.

 

Capo 2

Prodotti agricoli

 

     Art. 14.

     Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania elencati nell'allegato Il del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 15.

     La Comunità e la Giordania procedono alla progressiva liberalizzazione dei reciproci scambi di prodotti agricoli.

 

     Art. 16.

     1. I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.

     2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.

 

     Art. 17.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal l° gennaio 2003 in base all'obiettivo di cui all'articolo 15.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e la Giordania possono periodicamente esaminare, nell'ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

 

Capo 3

Disposizioni comuni

 

     Art. 18.

     1. Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non si introduce alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

     2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e la Giordania sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

     3. La Comunità e la Giordania non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

 

     Art. 19.

     1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

     2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.

     3. Qualora la Comunità o la Giordania, sede di applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

     4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

 

     Art. 20.

     1. I prodotti originari della Giordania non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

     2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

 

     Art. 21.

     1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

     2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

 

     Art. 22.

     1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio odi accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dall'accordo.

     2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e la Giordania in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Giordania.

 

     Art. 23.

     Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

 

     Art. 24.

     Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

     - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti. o

     - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia,

la parte interessata può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

 

     Art. 25.

     Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, comporti:

     i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice continua ad applicare, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente, o

     ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure adeguate, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

 

     Art. 26.

     1. Nel caso in cui la Comunità o la Giordania assoggettino le importazioni di prodotti che possono creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.

     2. Nei casi specificati agli articoli 23, 24 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte in questione fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per analizzare a fondo la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

     Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.

     Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche, in sede di comitato stesso, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) Per quanto riguarda l'articolo 23, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.

     b) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalla situazione prevista in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.

     Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

     c) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

     Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

     d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate negli articoli 23, 24 e 25, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

 

     Art. 27.

     Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

 

     Art. 28.

     La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 3.

 

     Art. 29.

     Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata.

 

TITOLO III

Diritto di stabilimento e servizi

Capo 1

Diritto di stabilimento

 

     Art. 30.

     1.a) La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società giordane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di qualsiasi paese terzo.

     b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle consociate delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi analoga società comunitaria.

     c) La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle filiali delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.

     2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato VI, la Giordania concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società di qualsiasi paese terzo.

     b) La Giordania concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società o filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali giordane di società di qualsiasi paese terzo.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), non possono essere usate per eludere la legislazione e le normative di una parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici da parte di consociate o filiali di società dell'altra parte stabilite sul territorio della prima.

     Beneficiano del trattamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 2, lettera b), le società, le consociate e le filiali stabilite rispettivamente nella Comunità e in Giordania alla data di entrata in vigore del presente accordo e le società, consociate e filiali stabilite successivamente a questa data, a decorrere dal loro stabilimento.

 

     Art. 31.

     1. Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

     2. Tuttavia, per le attività svolte da agenzie di spedizione per la prestazione di servizi internazionali di trasporto marittimo, comprese le attività intermodali che comportano una tratta marittima, ciascuna parte autorizza la presenza commerciale sul suo territorio delle società dell'altra parte sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di qualsiasi paese terzo. Dette attività comprendono, fra l'altro:

     a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

     b) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

     c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

     d) la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

     e) la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;

     f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

 

     Art. 32.

     Ai fini del presente accordo:

     a) per "società comunitaria" o "società giordana": si intende rispettivamente una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Giordania che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Giordania.

     Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o rispettivamente della Giordania viene considerata una società comunitaria o rispettivamente giordana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Giordania.

     b) Per "consociata": di una società si intende una società controllata dalla stessa.

     c) Per "filiale": di una società si intende un centro di attività economica senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

     d) Per "stabilimento": si intende il diritto delle società comunitarie o giordane di cui alla lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate e filiali rispettivamente in Giordania o nella Comunità.

     e) Per "attività": si intendono le attività economiche.

     f) Per "attività economiche": si intendono le attività a carattere industriale, commerciale e professionale.

     g) Per "cittadino di uno Stato membro o della Giordania": si intende una persona fisica che ha la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Giordania.

     h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capo e del capo 2 anche i cittadini degli Stati membri o della Giordania stabiliti al di fuori della Comunità o rispettivamente della Giordania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Giordania e controllate da cittadini di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o rispettivamente in Giordania in base alle rispettive legislazioni.

 

     Art. 33.

     1. Le parti fanno il possibile per evitare di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi iniziativa che renda le condizioni di stabilimento e di attività delle rispettive società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della firma dell'accordo.

     2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 44. Le situazioni di cui all'articolo 44 sono disciplinate unicamente dalle relative disposizioni, ad esclusione di qualsiasi altra disposizione.

 

     Art. 34.

     1. Una società comunitaria o giordana stabilita, rispettivamente, sul territorio della Giordania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, secondo la legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Giordania e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e rispettivamente della Giordania, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 e siano impiegati esclusivamente da tali società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

     2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente articolo e rientrano nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente a questo trasferimento:

     a) persone che ricoprono una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte principalmente alla direzione dell'impresa, prevalentemente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione, degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

     - dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua componente,

     - svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive,

     - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre iniziative relative al personale;

     b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

     c) per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e che è trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra parte.

     3. L'ingresso e la temporanea presenza nei territori della Giordania e della Comunità di cittadini, rispettivamente, degli Stati membri e della Giordania sono autorizzati quando i suddetti rappresentanti di società sono persone che ricoprono una carica elevata a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono responsabili dello stabilimento di una società giordana o comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Giordania, quando

     - detti rappresentanti non sono impegnati ad effettuare vendite dirette o a fornire servizi, e

     - la società non ha altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in uno Stato membro della Comunità o, rispettivamente, in Giordania.

 

     Art. 35.

     Per facilitare i cittadini della Comunità e della Giordania intenzionati a intraprendere e perseguire attività sottoposte a regolamentazione rispettivamente in Giordania e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le misure da adottare per consentire il reciproco riconoscimento delle qualifiche.

 

     Art. 36.

     Le disposizioni dell'articolo 30 non ostano all'applicazione, ad opera di una parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di un'altra parte non registrate nel territorio della prima parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e le filiali di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario a seguito di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

 

Capo 2

Prestazioni transfrontaliere di servizi

 

     Art. 37.

     1. Le parti fanno il possibile per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o giordane stabilite nel territorio di una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti.

     2. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni per il perseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 38.

     Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti possono, ove opportuno negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

 

     Art. 39.

     1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

     a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea applicabili a una delle parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate a condizione che si attengano al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

     b) Le parti ribadiscono il loro impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

     2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:

     a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e al traffico di linea. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di accordi in tal senso relativi al carico delle navi di linea nelle circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

     b) aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

     Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi, alle navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri, o entrambi, gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di tali porti e i relativi diritti e oneri, le infrastrutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.

 

Capo 3

Disposizioni generali

 

     Art. 40.

     1. Le parti si impegnano a prendere in considerazione l'opportunità di ampliare il presente titolo al fine di definire un "accordo di integrazione economica", come definito dall'articolo 5 dell'accordo generale sul commercio nei servizi (GATS).

     2. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Nel procedere al suddetto esame, il consiglio di associazione tiene conto dei progressi compiuti nel ravvicinamento delle legislazioni tra le parti nelle attività pertinenti.

 

     Art. 41.

     1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

     2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

 

     Art. 42.

     Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, a condizione che non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.

 

     Art. 43.

     Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società giordane e comunitarie.

 

     Art. 44.

     A decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in forza del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può in alcun caso essere più favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma delle disposizioni del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

 

     Art. 45.

     Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Giordania in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica secondo i principi dell'articolo V del GATS.

 

     Art. 46.

     1. Fatta salva ogni altra disposizione dell'accordo, ciascuna parte è libera di prendere misure cautelative, tra le quali misure volte a tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi alle disposizioni dell'accordo, tali misure non sono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

     2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

 

     Art. 47.

     Le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione, ad opera di ciascuna delle parti, delle misure necessarie ad impedire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi attraverso le disposizioni del presente accordo.

 

TITOLO IV

Pagamenti, movimenti di capitali e altre disposizioni economiche

Capo I

Pagamenti e movimenti di capitali

 

     Art. 48.

     Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 51 e 52, i pagamenti correnti relativi ai movimenti di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

 

     Art. 49.

     1. Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 50 e 51 e fatto salvo l'allegato VI di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), non vi sono restrizioni ai movimenti di capitali dalla Comunità verso la Giordania e ai movimenti di capitali che comportano investimenti diretti dalla Giordania nella Comunità.

     2. I flussi di capitali giordani verso la Comunità, fatta eccezione per gli investimenti diretti, sono soggetti alle leggi in vigore in Giordania.

     3. Le parti terranno consultazioni per giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

 

     Art. 50.

     Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e della Giordania, le disposizioni dell'articolo 49 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, e allo stabilimento.

     Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Giordania da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Giordania e degli utili derivanti da tali investimenti.

 

     Art. 51.

     Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o della Giordania, la Comunità o la Giordania, rispettivamente, possono adottare, secondo le condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

 

     Art. 52.

     Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Giordania abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

 

Capo 2

Concorrenza e altre disposizioni economiche

 

     Art. 53.

     1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Giordania:

     a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

     b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Giordania, o in una sua parte sostanziale;

     c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

     2. Ogni pratica contraria al presente articolo è valutata secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

     3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta con una decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

     Fino all'adozione delle norme di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

     4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Giordania a imprese sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

     Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Giordania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

     b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

     5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo 2 del titolo II:

     - il paragrafo 1, lettera c), non si applica,

     - ogni pratica contraria al paragrafo 1, lettera a), deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26 del Consiglio.

     6. Se la Comunità o la Giordania ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

     - tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

     - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

     esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione.

     Nel caso di pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, tali misure opportune, qualora si applichi in materia l'accordo GATT, possono essere adottate soltanto secondo le procedure e le condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel quadro di tale accordo e applicabile tra le parti.

     7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

 

     Art. 54.

     Gli Stati membri e la Giordania adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Giordania rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

 

     Art. 55.

     Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e la Giordania in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

 

     Art. 56.

     1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VII, le parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

     2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VII è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

 

     Art. 57.

     Le parti si adoperano per ridurre le differenze per quanto riguarda la normalizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le parti concludono, se del caso, accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.

 

     Art. 58.

     Le parti concordano in merito all'obiettivo della progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

 

TITOLO V

Cooperazione economica

 

     Art. 59. Obiettivi.

     1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e secondo gli obiettivi generali dell'accordo.

     2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Giordania volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale durevole.

 

     Art. 60. Ambito di applicazione.

     1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività interessati da difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia giordana in generale e degli scambi tra la Giordania e la Comunità in particolare.

     2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunità e della Giordania, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

     3. Le parti promuoveranno la cooperazione economica tra la Giordania e altri paesi della regione.

     4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

     5. Le parti possono convenire di ampliare la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

 

     Art. 61. Metodi e modalità.

     La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

     a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

     b) uno scambio periodico di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;

     c) la trasmissione di consulenze, esperienze e attività di formazione;

     d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;

     e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;

     f) la promozione delle joint-venture.

 

     Art. 62. Cooperazione regionale.

     Al fine di promuovere la cooperazione regionale, le parti favoriscono le iniziative a impatto regionale o che associano altri paesi della regione.

     Tali iniziative riguardano in particolare:

     - il commercio a livello intraregionale,

     - le questioni ambientali,

     - lo sviluppo delle infrastrutture economiche,

     - la ricerca scientifica e tecnologica,

     - il settore della cultura,

     - le questioni doganali.

 

     Art. 63. Istruzione e formazione.

     Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e certificazione e altre organizzazioni interessate. In questo contesto si rivolgerà particolare attenzione alla formazione professionale per la ristrutturazione industriale.

     La cooperazione favorisce inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e della Giordania e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

 

     Art. 64. Cooperazione scientifica e tecnologica.

     La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

     a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

     - l'accesso della Giordania ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in base alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,

     - la partecipazione della Giordania alle reti di cooperazione decentrata,

     - la promozione di sinergie tra la formazione e la ricerca;

     b) consolidare la capacità di ricerca della Giordania;

     c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, in particolare al fine di accelerare l'adeguamento della capacità industriale giordana.

 

     Art. 65. Ambiente.

     1. La cooperazione mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo e promuovere progetti ambientali a livello regionale.

     2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:

     - desertificazione,

     - qualità dell'acqua marina e prevenzione dell'inquinamento del mare,

     - gestione delle risorse idriche,

     - uso adeguato dell'energia,

     - gestione dei rifiuti,

     - impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza degli impianti industriali in particolare,

     - impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque,

     - educazione e sensibilizzazione ambientale,

     - utilizzo di strumenti moderni di gestione ambientale, metodi di monitoraggio ambientale e vigilanza, ivi compreso in particolare l'uso del Sistema informativo ambientale (Environmental Information System, EIS) e delle tecniche di valutazione dell'impatto ambientale,

     - salinizzazione.

 

     Art. 66. Cooperazione industriale.

     La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

     - la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e della Giordania, anche tramite l'accesso della Giordania alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata,

     - l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria giordana,

     - l'istituzione e la promozione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale,

     - la cooperazione tra le piccole e medie imprese della Comunità e della Giordania,

     - il trasferimento di tecnologie, l'innovazione, la ricerca e sviluppo,

     - la diversificazione della produzione industriale della Giordania,

     - il potenziamento delle risorse umane,

     - un migliore accesso al credito per il finanziamento degli investimenti,

     - lo stimolo delle innovazioni,

     - il potenziamento dei servizi informativi di supporto.

 

     Art. 67. Investimenti e promozione degli investimenti.

     La cooperazione mira a creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Giordania e prevede lo sviluppo:

     - di procedure amministrative armonizzate e semplificate, meccanismi di investimento congiunto, soprattutto per le piccole e medie imprese delle due parti, canali per lo scambio di informazioni e strumenti che consentano di individuare le opportunità di investimento,

     - di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione da parte degli Stati membri e della Giordania di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione,

     - dell'accesso al mercato dei capitali per il finanziamento di investimenti produttivi,

     - di joint venture tra imprese giordane e comunitarie.

 

     Art. 68. Normalizzazione e valutazione della conformità.

     La cooperazione in questo campo mirerà in particolare a:

     a) incrementare l'applicazione delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità;

     b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità giordani al fine di concludere, in futuro e nella misura del possibile, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;

     c) sviluppare strutture e organismi responsabili della tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

 

     Art. 69. Ravvicinamento delle legislazioni.

     Le parti fanno il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo.

 

     Art. 70. Servizi finanziari.

     Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

     a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario della Giordania;

     b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito e delle assicurazioni e degli altri settori finanziari della Giordania.

 

     Art. 71. Agricoltura.

     Le parti concentrano la cooperazione in particolare sui seguenti aspetti:

     - il sostegno alle politiche da essi attuate per diversificare la produzione,

     - la promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente,

     - il consolidamento delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazioni spontanei che rappresentano mestieri e professioni in Giordania e nella Comunità,

     - assistenza tecnica e formazione,

     - l'armonizzazione delle norme in campo fitosanitario e veterinario,

     - lo sviluppo rurale integrato, ivi compresi il potenziamento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse,

     - la cooperazione tra regioni rurali e lo scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

 

     Art. 72. Trasporti.

     La cooperazione si prefigge:

     - la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse,

     - la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità,

     - il rinnovamento delle attrezzature tecniche per renderle compatibili con gli standard comunitari in materia di trasporto strada/rotaia, containerizzazione e trasbordo,

     - la progressiva agevolazione dei requisiti per il transito,

     - il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti.

 

     Art. 73. Infrastrutture del settore dell'informazione e telecomunicazioni.

     La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

     a) le telecomunicazioni in generale;

     b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;

     c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati - ISDN - e Interscambio di dati elettronici - EDI);

     d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi strumenti per la comunicazione e le tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

 

     Art. 74. Energia.

     I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:

     - la promozione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche locali;

     - la promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;

     - la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari e giordani;

     - il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità.

     La cooperazione si concentrerà inoltre sull'agevolazione del transito del gas, del petrolio e dell'elettricità.

 

     Art. 75. Turismo.

     Le priorità della cooperazione in questo campo sono le seguenti:

     - migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo,

     - promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo,

     - promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi,

     - migliorare le informazioni per i turisti e la tutela dei loro interessi,

     - sottolineare l'importanza turistica del patrimonio culturale,

     - assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente,

     - rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda la gestione alberghiera,

     - consentire scambi di informazioni sui previsti sviluppi turistici e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni turistiche, le mostre, i convegni e le pubblicazioni.

 

     Art. 76. Dogane.

     1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:

     a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;

     b) l'uso del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e della Giordania.

     2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo 4.

 

     Art. 77. Cooperazione nel settore statistico.

     Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione della metodologia al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche relative agli scambi, alla popolazione, ai flussi migratori e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

 

     Art. 78. Riciclaggio del denaro.

     1. Le parti cooperano in particolare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

     2. La cooperazione nel settore comprende, in particolare, un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e da altri organismi internazionali competenti, in particolare dalla Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

 

     Art. 79. Lotta contro gli stupefacenti.

     1. La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

     - rendere più efficaci le politiche e le misure volte a contrastare la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e ridurre l'abuso di tali prodotti,

     - favorire un'impostazione congiunta per ridurre il consumo illecito di tali prodotti.

     2. Le parti definiscono congiuntamente, secondo la rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

     Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti della Giordania, della Comunità e dei suoi Stati membri.

     3. La cooperazione prende la forma di scambi di informazioni e, se del caso, attività congiunte relative:

     - alla creazione o al rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti,

     - all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica,

     - alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

 

TITOLO VI

Cooperazione in campo sociale e culturale

Capo 1

Dialogo in campo sociale

 

     Art. 80.

     1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutti gli aspetti del settore sociale di reciproco interesse.

     2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Giordania e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

     3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:

     a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

     b) all'emigrazione;

     c) all'immigrazione illegale e alle condizioni di rimpatrio delle persone immigrate illegalmente secondo la legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento del paese ospite;

     d) ai progetti e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Giordania e della Comunità, della conoscenza delle reciproche culture e civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'eliminazione delle discriminazioni.

 

     Art. 81.

     Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse procedure previsti al titolo I del presente accordo, che possono essere utilizzati come contesto di tale dialogo.

 

Capo 2

Azioni di cooperazione in campo sociale

 

     Art. 82.

     1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico. Esse attribuiscono una particolare priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

     2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di reciproco interesse.

     Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

     a) la riduzione della pressione migratoria, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone ad alto tasso di emigrazione;

     b) il reinserimento delle persone immigrate illegalmente e rimpatriate;

     c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi d'informazione, coerentemente con la politica giordana in questo settore;

     d) lo sviluppo e il consolidamento dei programmi giordani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

     e) il miglioramento del sistema previdenziale;

     f) il miglioramento del sistema sanitario;

     g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone più povere, ad alta densità demografica;

     h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani giordani ed europei residenti negli Stati membri per promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

 

     Art. 83.

     I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

 

     Art. 84.

     Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capi 1 e 2.

 

Capo 3

Cooperazione in campo culturale e scambio di informazioni

 

     Art. 85.

     1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e coerentemente con i progetti già elaborati in materia, le parti si impegnano, in uno spirito di rispetto delle reciproche culture, a porre solide basi per un dialogo culturale continuativo e a promuovere una cooperazione culturale a lungo termine in qualsiasi settore di attività pertinente.

     2. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.

     3. Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità e negli Stati membri possano essere estesi alla Giordania.

     4. Le parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

 

TITOLO VII

Cooperazione finanziaria

 

     Art. 86.

     Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione della Giordania un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

     Dette procedure sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

     Oltre a gli aspetti contemplati ai titoli V e VI dell'accordo, la cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

     - promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia,

     - potenziamento delle infrastrutture economiche,

     - promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro,

     - adeguamento alle conseguenze sull'economia giordana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria,

     - misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

 

     Art. 87.

     Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità giordane e altri donatori, in particolare con altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Giordania volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dei principali aggregati e a favorire la creazione di un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, e a migliorare al tempo stesso il benessere sociale della popolazione.

 

     Art. 88.

     Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e l'andamento delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Giordania nel quadro del dialogo economico continuativo istituito a norma del titolo V.

 

TITOLO VIII

Disposizioni istituzionali, generali e finali

 

     Art. 89.

     E’ istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

     Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

 

     Art. 90.

     1. Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo della Giordania, dall'altra.

     2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

     3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Giordania, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

 

     Art. 91.

     Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

     Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

     Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

 

     Art. 92.

     1. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio, è istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo.

     2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

 

     Art. 93.

     1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Giordania, dall'altra.

     2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

     3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Giordania.

 

     Art. 94.

     1. Il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

     2. Le decisioni del comitato sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

 

     Art. 95.

     Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

 

     Art. 96.

     Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano.

 

     Art. 97.

     1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

     2. Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

     3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

     4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

     Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

     Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

     Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

 

     Art. 98.

     Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

     a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

     b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

     c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

     Art. 99.

     Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     - il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società,

     - il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società della Giordania.

 

     Art. 100.

     Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

     - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta,

     - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale,

     - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

 

     Art. 101.

     1. Le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

     2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

     Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno ledono per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

 

     Art. 102.

     I protocolli 1-4 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante del presente accordo.

 

     Art. 103.

     Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Giordania, dall'altra.

 

     Art. 104.

     L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

     Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

 

     Art. 105.

     Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Giordania, dall'altra.

 

     Art. 106.

     Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

 

     Art. 107.

     1. Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

     Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

     2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita della Giordania e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita della Giordania, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

 

Elenco degli allegati

ALLEGATO I: Elenco dei prodotti industriali originari della Giordania per i quali la Comunità può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1

ALLEGATO II: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali la Giordania può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2

ALLEGATO III: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4

ALLEGATO IV: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5

ALLEGATO V: Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) (diritto di stabilimento)

ALLEGATO VI: Elenco delle riserve giordane di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) (diritto di stabilimento)

ALLEGATO VII: Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

 

 

ALLEGATO I

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO III

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO IV

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO V

Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

 

     Settore minerario

     In alcuni Stati membri può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

     Pesca

     Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro utilizzo sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio comunitario.

     Acquisto di beni immobili

     In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.

     Servizi audiovisivi, compresa la radio

     Il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, può essere riservato a impianti audiovisivi che rispondano a determinati criteri di origine.

     Servizi di telecomunicazione, compresi i servizi mobili e satellitari

     Servizi riservati.

     In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per le infrastrutture e i servizi complementari è soggetto a restrizioni.

     Agricoltura

     Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie che intendono intraprendere attività agricole. L'acquisto di vigneti da parte di società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie è soggetto a notifica o, a seconda dei casi, ad autorizzazione.

     Agenzie di stampa

     In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è soggetta a restrizioni.

 

 

ALLEGATO VI

Riserve giordane al trattamento nazionale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

 

     Al fine di migliorare le condizioni del trattamento nazionale in tutti i settori, l'elenco delle riserve di cui sopra sarà riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

     - Gli investitori non giordani non possono detenere più del 50% di qualsiasi progetto o attività economica nei seguenti settori:

     a) appalti nel settore edilizio;

     b) commercio e servizi commerciali;

     c) settore minerario.

     - Gli investitori non giordani possono acquistare i titoli quotati sul mercato finanziario di Amman in moneta giordana purché i fondi siano trasferiti da una valuta estera convertibile.

     - La partecipazione azionaria non giordana a una società per azioni non può, superare il 50%, a meno che la percentuale di azioni non giordane risulti superiore al 50% al momento di chiudere la sottoscrizione, nel qual caso il massimale per la partecipazione non giordana equivale alla percentuale in questione.

     - L'importo minimo degli investimenti non giordani in qualsiasi progetto è pari a 100.000 JOD (centomila dinari giordani), fatta eccezione per gli investimenti sul mercato finanziario di Amman, dove l'investimento minimo è di 1.000 JOD (mille dinari giordani).

     Per l'acquisto, la vendita o l'affitto di beni immobili da parte di non giordani occorre l'approvazione preventiva del Consiglio dei ministri.

 

 

ALLEGATO VII

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

 

     1. Entro il termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali in materia di diritti di proprietà:

     - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971),

     - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

     - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979),

     - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),

     - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),

     - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

     - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991).

     2. Entro il settimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali:

     - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

     3. La Giordania si impegna ad assicurare un'adeguata ed efficace protezione dei brevetti per i prodotti chimici e farmaceutici, a norma degli articoli 27-34 dell'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, entro il termine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla sua adesione all'OMC.

     4. Il Consiglio di associazione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

     5. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

     - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).

 

 

Elenco dei protocolli

PROTOCOLLO n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

PROTOCOLLO n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

PROTOCOLLO n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO n. 4 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

 

 

PROTOCOLLO n. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

 

     1. I prodotti figuranti in allegato originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità, alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

     2. a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.

     b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

     3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna B. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.

     4. Per alcuni prodotti indicati nel paragrafo 3 e nella colonna D, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i contingenti tariffari sono aumentati sulla base di quattro aumenti annuali equivalenti, ciascuno dei quali corrispondente al 3% di tali quantitativi.

     5. Per alcuni prodotti indicati nella colonna D, la Comunità può fissare dei quantitativi di riferimento se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se il volume delle importazioni di uno di tali prodotti supera il quantitativo di riferimento, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario di volume pari al quantitativo di riferimento. Ai quantitativi importati in eccesso al contingente, si applica il dazio doganale, a seconda del prodotto in questione, integralmente o ridotto, secondo quanto indicato nella colonna C.

 

 

Allegato

     (Omissis).

 

 

PROTOCOLLO n. 2

relativo al regime applicabile all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

 

     1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Giordania alle condizioni specificate in appresso e in allegato.

     2. I dazi all'importazione e gli oneri di effetto equivalente non possono essere superiori a quelli indicati nella colonna A.

 

 

Allegato

     (Omissis).

 

 

PROTOCOLLO N. 3 [1]

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

 

     SOMMARIO

     TITOLO I

     DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

     Articolo 1 Definizioni

     TITOLO II

     DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

     Articolo 2 Requisiti di carattere generale

     Articolo 3 Cumulo nella Comunità

     Articolo 4 Cumulo in Giordania

     Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

     Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

     Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Articolo 10 Assortimenti

     Articolo 11 Elementi neutri

     TITOLO III

     REQUISITI TERRITORIALI

     Articolo 12 Principio della territorialità

     Articolo 13 Trasporto diretto

     Articolo 14 Esposizioni

     TITOLO IV

     RESTITUZIONE O ESENZIONE

     Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

     TITOLO V

     PROVA DELL'ORIGINE

     Articolo 16 Requisiti di carattere generale

     Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     Articolo 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

     Articolo 21 Separazione contabile

     Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

     Articolo 23 Esportatore autorizzato

     Articolo 24 Validità della prova dell'origine

     Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine

     Articolo 26 Importazione con spedizioni scaglionate

     Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine

     Articolo 28 Documenti giustificativi

     Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

     Articolo 30 Discordanze ed errori formali

     Articolo 31 Importi espressi in euro

     TITOLO VI

     MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

     Articolo 32 Assistenza reciproca

     Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine

     Articolo 34 Composizione delle controversie

     Articolo 35 Sanzioni

     Articolo 36 Zone franche

     TITOLO VII

     CEUTA E MELILLA

     Articolo 37 Applicazione del protocollo

     Articolo 38 Condizioni particolari

     TITOLO VIII

     DISPOSIZIONI FINALI

     Articolo 39 Modifiche del protocollo

     Articolo 40 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

     Elenco degli allegati

     Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II

     Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

     Allegato III a Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

     Allegato III b Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED

     Allegato IV a Testo della dichiarazione su fattura

     Allegato IV b Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

     Dichiarazioni comuni

     Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

     Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Articolo 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo:

     a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

     c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

     d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

     e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

     f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Giordania — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Giordania;

     h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

     i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Giordania;

     j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

     k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

     m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

 

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

 

     Articolo 2. Requisiti di carattere generale

     1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

     a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

     b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

     c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Giordania:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Giordania ai sensi dell'articolo 5;

     b) i prodotti ottenuti in Giordania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Giordania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

     3. L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra la Giordania, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall'altra.

 

     Articolo 3. Cumulo nella Comunità

     1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

     4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

     5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

     a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

     b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

     e

     c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Giordania, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

     Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

     La Comunità fornisce alla Giordania, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

(1) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

 

     Articolo 4. Cumulo in Giordania

     1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Giordania i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Giordania. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Giordania i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Giordania. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Giordania non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Giordania soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Giordania.

     4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Giordania conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

     5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

     a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

     b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

     e

     c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Giordania, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

     Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

     La Giordania fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

(1) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

 

     Articolo 5. Prodotti interamente ottenuti

     1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Giordania:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Giordania, dalle loro navi;

     g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

     2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

     a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Giordania;

     b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Giordania;

     c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

     d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania;

     e

     e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania.

 

     Articolo 6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

     a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

     Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

 

     Articolo 7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

     a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

     b) la scomposizione e composizione di confezioni;

     c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

     d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

     e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

     f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

     g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

     h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

     i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

     j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

     k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

     l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

     m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

     n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

     o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

     p) la macellazione degli animali.

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Giordania su quel prodotto.

 

     Articolo 8. Unità da prendere in considerazione

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

     2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Articolo 9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Articolo 10. Assortimenti

     Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Articolo 11. Elementi neutri

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

     a) energia e combustibile;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili;

     d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

 

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

 

     Articolo 12. Principio della territorialità

     1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Giordania, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

     2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Giordania verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Giordania sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

     a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

     e

     b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

     3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Giordania sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Giordania e successivamente reimportati, purché:

     a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Giordania o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;

     e

     b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

     i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

     e

     ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Giordania non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

     4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Giordania. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Giordania con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

     5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Giordania, compreso il valore dei materiali aggiunti.

     6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

     7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

     8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Giordania sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

 

     Articolo 13. Trasporto diretto

     1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Giordania direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

     I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Giordania.

     2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     i) un'esatta descrizione dei prodotti;

     ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

     e

     iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

     c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

 

     Articolo 14. Esposizioni

     1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Giordania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dalla Giordania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Giordania;

     c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

     e

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.

     All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

 

     Articolo 15. Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

     1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Giordania o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Giordania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Giordania ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

     3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

     4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

     5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

     6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della Comunità o della Giordania senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

     7. In deroga al paragrafo 1, la Giordania può applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

     a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Giordania;

     b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Giordania.

     Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.

 

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

 

     Articolo 16. Requisiti di carattere generale

     1. I prodotti originari della Comunità importati in Giordania e i prodotti originari della Giordania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

     a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III a;

     b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato III b;

     c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IV a e IV b.

     2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

 

     Articolo 17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

     2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati III a e III b. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

     3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

     4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Giordania rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

     — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Giordania senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

     — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

     5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Giordania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Giordania o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:

     — il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     — i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     — i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

     6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EURMED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

     — se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»,

     — se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

     Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

     9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

 

     Articolo 18. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

     oppure

     b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EURMED è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

     3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

     4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

     5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

     «ISSUED RETROSPECTIVELY».

     I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

     «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ……… [data e luogo del rilascio]».

     6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

 

     Articolo 19. Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

     «DUPLICATE».

     3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EURMED.

     4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Articolo 20. Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

     Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Giordania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Giordania. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

 

     Articolo 21. Separazione contabile

     1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «il metodo»).

     2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

     3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

     4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

     5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

     6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.

 

     Articolo 22. Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

     1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EURMED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

     a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

     oppure

     b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

     — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Giordania, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

     — se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EURMED;

     3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Giordania o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e:

     — il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     — i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     — i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

     4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

     — se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»;

     — se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

     5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EURMED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

     7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EURMED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EURMED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

 

     Articolo 23. Esportatore autorizzato

     1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EURMED.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Articolo 24. Validità della prova dell'origine

     1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

 

     Articolo 25. Presentazione della prova dell'origine

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

 

     Articolo 26. Importazione con spedizioni scaglionate

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Articolo 27. Esonero dalla prova dell'origine

     1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

     3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non supera i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Articolo 28. Documenti giustificativi

     I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 5, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EURMED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Giordania o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, che soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

     a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

     b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Giordania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

     e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Giordania in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

 

     Articolo 29. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

     1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

     2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

     3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

     4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

 

     Articolo 30. Discordanze ed errori formali

     1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

 

     Articolo 31. Importi espressi in euro

     1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Giordania o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

     2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

     3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

     4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

     5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Giordania. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

 

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Articolo 32. Assistenza reciproca

     1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Giordania si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EURMED.

     2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Giordania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

 

     Articolo 33. Controllo delle prove dell'origine

     1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

     3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

     4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Giordania o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

     6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

 

     Articolo 34. Composizione delle controversie

     Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato di associazione.

     La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

 

     Articolo 35. Sanzioni

     Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

 

     Articolo 36. Zone franche

     1. La Comunità e la Giordania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Giordania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

 

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

 

     Articolo 37. Applicazione del protocollo

     1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

     2. I prodotti originari della Giordania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Giordania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

 

     Articolo 38. Condizioni particolari

     1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:

     1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

     a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

     b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

     oppure

     ii) che tali prodotti siano originari della Giordania o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;

     2) prodotti originari della Giordania:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Giordania;

     b) i prodotti ottenuti in Giordania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

     oppure

     ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.

     2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Giordania» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

     Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

     4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Articolo 39. Modifiche del protocollo

     Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 40. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

     Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o della Giordania oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

 

 

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

 

     Nota 1:

     L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del protocollo.

 

     Nota 2:

     2.1. Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4.

     In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

     2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

     2.3. Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

     2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

 

     Nota 3:

     3.1. Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

     Ad esempio:

     Un motore della voce 8407, per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

     Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

     3.2. La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

     3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

     Tuttavia, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

     3.4. Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

     Ad esempio:

     La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

     3.5. Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

     Ad esempio:

     La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

     Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

     Ad esempio:

     Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

     3.6. Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

 

     Nota 4:

     4.1. Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

     4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

     4.3. Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

     4.4. Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

 

     Nota 5:

     5.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

     5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     — seta,

     — lana,

     — peli grossolani di animali,

     — peli fini di animali,

     — crine di cavallo,

     — cotone,

     — carta e materiali per la fabbricazione della carta,

     — lino,

     — canapa,

     — iuta ed altre fibre tessili liberiane,

     — sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

     — cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

     — filamenti sintetici,

     — filamenti artificiali,

     — filamenti conduttori elettrici,

     — fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

     — fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

     — fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),

     — fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),

     — altre fibre sintetiche in fiocco,

     — fibre artificiali in fiocco di viscosa,

     — altre fibre artificiali in fiocco,

     — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

     — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     — prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

     — altri prodotti di cui alla voce 5605.

     Ad esempio:

     Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

     Ad esempio:

     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

     Ad esempio:

     Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

     Ad esempio:

     Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

     5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

     5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

 

     Nota 6:

     6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

     Ad esempio:

     Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

     6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

 

     Nota 7:

     7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

     7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     ij) isomerizzazione;

     k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

     l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

     m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);

     n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, secondo il metodo ASTM D 86;

     o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

     p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

     7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE

SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO

POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

 

     Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III a

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA

PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

 

     Istruzioni per la stampa

     1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III b

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DELLA DOMANDA

PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED

 

     Istruzioni per la stampa

     1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV a

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

 

     La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

     Versione spagnola

     El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no .. … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . … (2).

     Versione ceca

     Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

     Versione danese

     Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

     Versione tedesca

     Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

     Versione estone

     Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

     Versione greca

     Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ άριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

     Versione inglese

     The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

     Versione francese

     L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

     Versione italiana

     L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

     Versione lettone

     Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

     Versione lituana

     Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

     Versione ungherese

     A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

     Versione maltese

     L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

     Versione neerlandese

     De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

     Versione polacca

     Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

     Versione portoghese

     O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

     Versione slovena

     Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

     Versione slovacca

     Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

     Versione finlandese

     Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

    Versione svedese

     Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

     Versione araba

     (Omissis)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 3)

(Luogo e data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

 

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

 

 

ALLEGATO IV b

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

 

     La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

     Versione spagnola

     El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . … (2).

     — cumulation applied with ……(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione ceca

     Vývozce výrobků uvedených v ))tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

     — cumulation applied with ……(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione danese

     Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

     — cumulation applied with …… (nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione tedesca

     Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione estone

     Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione greca

     Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione inglese

     The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione francese

     L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione italiana

     L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

     — cumulation applied with ……… (nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione lettone

     Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione lituana

     Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione ungherese

     A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione maltese

     L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione neerlandese

     De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione polacca

     Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione portoghese

     O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione slovena

     Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione slovacca

     Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione finlandese

     Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione svedese

     Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione araba

     (Omissis)

     cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4)

(Luogo e data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5)

(Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

 

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3) Completare e cancellare all’occorrenza.

(4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(5) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

 

 

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

 

     1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

     2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

 

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

 

     1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

     2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

 

PROTOCOLLO n. 4

sull'assistenza reciproca tra l'autorità amministrative in materia doganale

 

     Articolo 1. Definizioni.

     Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

     a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

     b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

     c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

     d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

 

     Articolo 2. Ambito di applicazione.

     1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

     2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

 

     Articolo 3. Assistenza su richiesta.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

     2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

     3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

     a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti;

     c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

 

     Articolo 4. Assistenza spontanea.

     Le parti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

     - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti,

     - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,

     - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,

     - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,

     - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

 

     Articolo 5. Comunicazione/Notifica.

     Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, secondo la propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:

     - fornire tutti i documenti, e

     - notificare tutte le decisioni

     che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

 

     Articolo 6. Forma e contenuto delle domande di assistenza.

     1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

     2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

     a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

     b) la misura richiesta;

     c) l'oggetto e il motivo della domanda;

     d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

     e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

     f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

     3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

     4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

 

     Articolo 7. Adempimento delle domande.

     1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.

     2. Le domande di assistenza sono adempiute secondo le disposizioni legislative, regolamentari e gli altri strumenti giuridici della parte interpellata.

     3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

     4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

 

     Articolo 8. Forma in cui devono essere comunicate le informazioni.

     1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

     2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

 

     Articolo 9. Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza.

     1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

     a) possa pregiudicare la sovranità della Giordania o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o

     b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

     c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero

     d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

     2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

     3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

 

     Articolo 10. Scambio di informazioni e riservatezza.

     1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

     2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti è equivalente. Le parti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

     3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. L'uso delle informazioni è inoltre soggetto a qualsiasi restrizione stabilita da detta autorità.

     4. Il paragrafo 3 non osta all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

     5. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 11. Esperti e testimoni.

     1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

     2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

 

     Articolo 12. Spese di assistenza.

     Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

 

     Articolo 13. Applicazione.

     1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Giordania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

     2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 14. Complementarità.

     Fatto salvo l'articolo 10, gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Giordania non pregiudicano disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

 

 

ATTO FINALE

 

     I plenipotenziari:

     del Regno del Belgio,

     del Regno di Danimarca,

     della Repubblica federale di Germania,

     della Repubblica ellenica,

     del Regno di Spagna,

     della Repubblica francese,

     dell'Irlanda,

     della Repubblica italiana,

     del Granducato del Lussemburgo,

     del Regno dei Paesi Bassi,

     della Repubblica D'Austria,

     della Repubblica portoghese,

     della Repubblica di Finlandia,

     del Regno di Svezia,

     del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

     Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

     in prosieguo denominati «Stati membri», e

     della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

     in prosieguo denominate «Comunità»,

     da una parte, e

     i plenipotenziari del Regno hascemita della Giordania,

     in prosieguo denominato «Giordania»,

     dall'altra,

     riuniti a Bruxelles, il 24 novembre 1997, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita della Giordania, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

     l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

     Protocollo 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

     Protocollo 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

     Protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

     Protocollo 4 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

     I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Giordania, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

     Dichiarazione comune sull'articolo 28 dell'accordo

     Dichiarazione comune sugli articoli 51 e 52 dell'accordo

     Dichiarazione comune sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 56 ed allegato VII)

     Dichiarazione comune sull'articolo 62 dell'accordo

     Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata

     Dichiarazione comune sul titolo VII dell'accordo

     Dichiarazione comune sull'articolo 101 dell'accordo

     Dichiarazione comune sui lavoratori

     Dichiarazione comune sulla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale

     Dichiarazione comune sulla protezione dei dati

     Dichiarazione comune sul Principato di Andorra

     Dichiarazione comune sulla Repubblica di San Marino

     I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Giordania hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente Atto finale:

     Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Giordania per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 060310 della Tariffa doganale comune.

 

 

DICHIARAZIONI COMUNI

 

     Dichiarazione comune sull'articolo 28

     Al fine di agevolare la progressiva istituzione di una vasta zona euromediterranea di libero scambio, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes e con le conclusioni della Conferenza di Barcellona, le parti:

     - convengono di istituire il protocollo n. 3 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione del cumulo diagonale prima della conclusione e dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio tra i paesi mediterranei,

     - ribadiscono il loro impegno per l'armonizzazione delle norme di origine in tutta la zona euromediterranea di libero scambio. Il Consiglio di associazione adotta, se del caso, misure per rivedere il protocollo al fine di rispettare tale obiettivo.

 

     Dichiarazione comune sugli articoli 51 e 52

     Qualora, nel corso della progressiva attuazione dell'accordo, la Giordania dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, la Giordania e la Comunità possono tenere consultazioni per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Giordania a far fronte a tali difficoltà.

     Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

 

     Dichiarazione comune sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale

     (articolo 56 ed allegato VII)

     Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».

 

     Dichiarazione comune sull'articolo 62

     Le parti ribadiscono il loro impegno a sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo comuni presentati dalla Giordania e da altre parti della regione, fatte salve le pertinenti procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

 

     Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata

     Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

 

     Dichiarazione comune sul titolo VII

     La Comunità e la Giordania adotteranno le misure adeguate per incoraggiare ed assistere le imprese giordane, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, al fine di ammodernare le infrastrutture esistenti e di crearne di nuove.

 

     Dichiarazione comune sull'articolo 101

     1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che i «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 101 dell'accordo sono costituiti dai casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

     - nella denuncia dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale,

     - nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

     2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 101 sono misure adottate secondo il diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti, a norma dell'articolo 101, l'altra parte può invocare la procedura di risoluzione delle controversie.

 

     Dichiarazione comune sui lavoratori

     Le parti riaffermano l'importanza che esse annettono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente residenti e occupati sul loro territorio. Gli Stati membri concordano che, qualora la Giordania ne faccia richiesta, ciascuno di essi è disposto a prendere in considerazione il negoziato di accordi reciproci bilaterali relativi alle condizioni di lavoro e ai diritti previdenziali dei lavoratori giordani e degli Stati membri legalmente residenti e occupati nei loro rispettivi territori.

 

     Dichiarazione comune sulla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale

     1. Le parti convengono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine ciascuna delle parti conviene di permettere il ritorno dei suoi cittadini illegalmente presenti sul territorio dell'altra parte a richiesta di quest'ultima e senza altre formalità. Le parti forniranno inoltre ai loro cittadini adeguati documenti d'identità a tal fine.

     Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che, ai fini della Comunità, devono essere considerate cittadini degli stessi, in base alla dichiarazione n. 2 relativa al trattato sull'Unione europea.

     2. Ciascuna parte conviene di concludere, a richiesta dell'altra parte, accordi bilaterali che disciplinino gli obblighi specifici relativi alla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, ivi compreso un obbligo di consentire il ritorno dei cittadini di altri Stati e degli apolidi giunti sul territorio di una parte dall'altra parte.

     3. Il Consiglio di associazione esamina la possibilità di intraprendere sforzi congiunti per prevenire e controllare l'immigrazione illegale.

     4. Nell'applicazione della presente dichiarazione comune nessun elemento può essere interpretato nel senso di violare o contravvenire ai rispettivi obblighi di ciascuna delle parti in base alle norme applicabili in materia di diritti umani.

 

     Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati

     Le parti convengono che si garantirà la protezione dei dati in tutti i campi in cui si prevede lo scambio di dati a carattere personale.

 

     Dichiarazione comune relativa al principato di Andorra

     1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

     2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.

 

     Dichiarazione comune sulla Repubblica di San Marino

     1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

     2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adattamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.

 

 

Accordo in forma di scambio di lettere

     tra la Comunità e la Giordania relativo alle importazioni nella comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 060310 della tariffa doganale comune

 

     A. Lettera della Comunità

     Signor ...,

     Tra la Comunità e la Giordania è stato convenuto quanto segue:

     Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 063010 della Tariffa doganale comune originari della Giordania, entro il limite di 100 t.

     La Giordania si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

     - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,

     - il livello dei prezzi giordano è determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,

     - il livello dei prezzi comunitari è basato sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,

     - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi giordani,

     - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti giordani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,

     - qualora il livello dei prezzi giordano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi giordano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

     La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

     Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

     Per il Consiglio dell'Unione europea

 

     B. Lettera della Giordania

     Signor ...,

     mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

     «Tra la Comunità e la Giordania è stato convenuto quanto segue:

     Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 063010 della Tariffa doganale comune originari della Giordania, entro il limite di 100 t.

     La Giordania si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

     - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,

     - il livello dei prezzi giordano è determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,

     - il livello dei prezzi comunitari è basato sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,

     - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi giordani,

     - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti giordani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,

     - qualora il livello dei prezzi giordano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi giordano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.»

     Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

     Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

     Per il governo del Regno Hascemita di Giordania

 

 

Informazione

concernente l'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce l'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania

     Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo, che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997, ha avuto luogo il 27 marzo 2002; l'accordo quindi è entrato in vigore, conformemente all'articolo 107, il 1° maggio 2002.

 


[1] Protocollo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania.