§ 20.3.420 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 2.
Decisione n. 2/2003 del Consiglio di cooperazione comunità europea — ex Repubblica jugoslava di Macedonia relativa all'attuazione di una [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:22/12/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Dazio zero).
Art.  2. (Dazio zero nell'ambito dei contingenti tariffari).
Art.  3. (Riduzione tariffaria progressiva nel periodo di transizione, dazio zero dal 1° gennaio 2011).
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 20.3.420 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 2.

Decisione n. 2/2003 del Consiglio di cooperazione comunità europea ex Repubblica jugoslava di Macedonia relativa all'attuazione di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346).

 

     IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

     visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 38, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, è entrato in vigore il 1° giugno 2001.

     (2) L'articolo 16 di detto accordo dispone che la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminino in sede di consiglio di cooperazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

     (3) Tenuto conto del volume degli scambi di prodotti agricoli e della pesca tra le parti, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dell'adesione dell'ex repubblica jugoslava di Macedonia all'OMC,

 

     DECIDE:

 

SEZIONE I

PRODOTTI AGRICOLI

 

     Art. 1. (Dazio zero).

     Dal 1° gennaio 2004 l'allegato IV a) dell'accordo interinale è sostituito dal testo figurante nell'allegato I della presente decisione.

 

     Art. 2. (Dazio zero nell'ambito dei contingenti tariffari).

     Dal 1° gennaio 2004 l'allegato IV b) dell'accordo interinale è sostituito dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3. (Riduzione tariffaria progressiva nel periodo di transizione, dazio zero dal 1° gennaio 2011).

     1. Alla fine dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo interinale è aggiunta la seguente lettera:

     «d) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato IV d), in conformità del calendario seguente:

     — il 1° gennaio 2004 ciascun dazio viene ridotto al 95 % del dazio NPF,

     — il 1° gennaio 2005 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio NPF,

     — il 1° gennaio 2006 ciascun dazio viene ridotto all'85 % del dazio NPF,

     — il 1° gennaio 2007 ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio NPF,

     — il 1° gennaio 2008 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio NPF,

     — il 1° gennaio 2009 ciascun dazio viene ridotto al 60 % del dazio NPF,

     — il 1° gennaio 2010 ciascun dazio viene ridotto al 50 % del dazio NPF,

     — il 1° gennaio 2011 i dazi rimanenti sono aboliti.»

     2. Il testo dell'allegato III della presente decisione è aggiunto all'accordo interinale come allegato IV d).

 

     Art. 4.

     Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui agli articoli 2 e 3, un valore residuo pari o inferiore all'1 percento, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 euro per kg (o per l'appropriata unità specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.

 

SEZIONE II

PRODOTTI DELLA PESCA

 

     Art. 5.

     All'articolo 15, il paragrafo 2 dell'accordo interinale è sostituito dal seguente:

     «2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V b) dell'accordo interinale che stabilisce le riduzioni tariffarie per i prodotti ivi elencati.»

 

     Art. 6.

     L'espressione «Anno 3» nell'intestazione dell'ultima colonna delle tabelle riportate negli allegati V a) e V b) dell'accordo interinale è sostituita dall'espressione «Anno 3 e successivi».

 

SEZIONE III

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

 

     Art. 7.

     Dal 1° gennaio 2004, la tabella riportata nell'allegato II del protocollo 3 dell'accordo interinale è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato IV della presente decisione.

 

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 8.

     La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATI

 

(Omissis)