§ 20.3.411 - Regolamento 10 dicembre 2002, n. 2285.
Regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE e che abroga il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:10/12/2002
Numero:2285


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 20.3.411 - Regolamento 10 dicembre 2002, n. 2285.

Regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 3705/90.

(G.U.C.E. 21 dicembre 2002, n. L 348).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre stabilire norme particolareggiate per l'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui al capitolo 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in appresso denominato «accordo di Cotonou», per consentire alla Comunità e agli Stati membri di adempiere gli obblighi previsti dall'accordo.

     (2) Occorre pertanto adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE per introdurre un riferimento all'accordo di Cotonou.

     (3) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3705/90, che dovrebbe quindi essere abrogato.

     (4) Per decidere se sia opportuno introdurre una misura di salvaguardia si dovrebbe tener conto degli impegni stabiliti all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e agli articoli 9 e 11 dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

     (5) Si applicano altresì le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato e dai regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli.

     (6) A norma dell'accordo di Cotonou, occorre inoltre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente all'articolo 8 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, e se la Commissione decide di non applicare dette misure, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le misure di salvaguardia richieste.

     Qualora la Commissione decida di non applicare le misure di salvaguardia, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     In tal caso, la Commissione ne informa gli Stati ACP e notifica loro l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con gli Stati ACP.

     2. Quando la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che devono essere applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 dell'allegato V all'accordo di Cotonou:

     - ne informa immediatamente gli Stati membri oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, li informa entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta,

     - consulta un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione,

     - informa contemporaneamente gli Stati ACP e notifica loro l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato V all'accordo di Cotonou,

     - comunica contemporaneamente agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni.

     3. Le consultazioni si considerano comunque concluse dopo 21 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 2, terzo trattino.

     Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei 21 giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato di cui al paragrafo 2, secondo trattino, decidere di prendere le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 8 dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

     4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene notificata immediatamente al Consiglio, agli Stati membri e agli Stati ACP.

     La decisione è di applicazione immediata.

     5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     6. Se la Commissione non prende una decisione entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni con gli Stati ACP oppure, eventualmente, allo scadere del termine di 21 giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

     7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro 20 giorni lavorativi.

 

          Art. 2.

     1. Quando si verifichino circostanze particolari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'allegato V all'accordo di Cotonou, la Commissione può prendere o autorizzare gli Stati membri a prendere misure di salvaguardia di applicazione immediata.

     2. Se riceve la richiesta di uno Stato membro, la Commissione prende una decisione in merito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

     La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

     Si applica la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 7.

     Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Le disposizioni del presente articolo non precludono le consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

 

          Art. 3.

     L'applicazione del presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle norme specifiche adottate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili ai prodotti agricoli trasformati.

 

          Art. 4.

     Il regolamento (CEE) n. 3705/90 è abrogato.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.