§ 20.3.368 - Decisione 24 luglio 2002, n. 2.
Decisione n. 2/2002 del Consiglio di Associazione UE-Lituania che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:24/07/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.      I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione


§ 20.3.368 - Decisione 24 luglio 2002, n. 2.

Decisione n. 2/2002 del Consiglio di Associazione UE-Lituania che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione. (2002/795/CE).

(G.U.C.E. 15 ottobre 2002, n. L 277).

 

     IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

     visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, in particolare l'articolo 116, considerando quanto segue:

     (1) Il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica di Lituania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Lituania.

     (2) Detta cooperazione tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e i rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania dovrebbe svolgersi attraverso l'istituzione di un comitato consultivo misto.

     (3) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/98,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.