§ 20.3.366 - Decisione 19 giugno 2001, n. 87.
Decisione n. 87/2001 del Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:19/06/2001
Numero:87


Sommario
Art. 1.      Nell'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 3.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.3.366 - Decisione 19 giugno 2001, n. 87.

Decisione n. 87/2001 del Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(G.U.C.E. 6 settembre 2001, n. L 238).

 

     Il Comitato misto SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare gli articoli 86 e 98,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/2000 del Comitato misto SEE del 2 ottobre 2000.

     (2) E’ opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione.

     (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     decide:

 

Art. 1.

     Nell'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE.

     Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 3.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.