§ 20.3.179 - Decisione 25 gennaio 2002, n. 2.
Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Slovenia che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:25/01/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Slovenia può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi
Art. 2.      La Slovenia contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa
Art. 3.      I rappresentanti della Slovenia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Slovenia [...]
Art. 4.      Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Slovenia si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi [...]
Art. 5.      La Commissione e le autorità competenti della Slovenia stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Slovenia a ciascun programma comunitario, compreso il [...]
Art. 6.      La presente decisione si applica per un periodo indeterminato
Art. 7.      Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione [...]
Art. 8.      La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione


§ 20.3.179 - Decisione 25 gennaio 2002, n. 2.

Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Slovenia che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Slovenia ai programmi comunitari. (2002/318/CE).

(G.U.C.E. 1 maggio 2002, n. L 115).

 

     IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

     visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 106,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 106 dell'accordo europeo e dell'allegato XI di detto accordo, la Slovenia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.

     (2) A norma del suddetto articolo 106, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Slovenia a dette attività.

     (3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Slovenia,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     La Slovenia può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

 

     Art. 2.

     La Slovenia contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

 

     Art. 3.

     I rappresentanti della Slovenia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Slovenia contribuisce finanziariamente.

 

     Art. 4.

     Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Slovenia si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

 

     Art. 5.

     La Commissione e le autorità competenti della Slovenia stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Slovenia a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Slovenia chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

     Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

 

     Art. 7.

     Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Slovenia ad uno o più programmi comunitari.

 

     Art. 8.

     La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione.