§ 20.1.411 - Regolamento 10 marzo 2010, n. 207.
Regolamento (UE) n. 207/2010 della Commissione, recante centoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:10/03/2010
Numero:207


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 20.1.411 - Regolamento 10 marzo 2010, n. 207.

Regolamento (UE) n. 207/2010 della Commissione, recante centoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

(G.U.U.E. 12 marzo 2010, n. L 63)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 1 marzo 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone giuridiche, gruppi o entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

 

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

 

(a) "BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Astat Trust reg.)."

 

(b) "Nada International Anstalt. Indirizzo: Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.). Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002."