§ 20.1.407 - Regolamento 25 gennaio 2010, n. 70.
Regolamento (UE) n. 70/2010 della Commissione, del, recante centodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:25/01/2010
Numero:70


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.407 - Regolamento 25 gennaio 2010, n. 70.

Regolamento (UE) n. 70/2010 della Commissione, del, recante centodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

(G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1 [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 19 gennaio 2010 il Comitato per le sanzioni ha deciso di aggiungere due persone fisiche e una persona giuridica, gruppo o entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

 

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I.

 

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

[2] L'articolo 2 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

(1) La voce seguente viene aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

 

"Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Al-Qaida in Yemen, (g) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita. Creata nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010."

 

(2) Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "Persone fisiche":

 

"(a) Said Ali Al-Shihri (alias (a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, (i) Salahm, (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa). Data di nascita: 12.9.1973. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: C102432 (passaporto saudita rilasciato il 22.4.2000; scaduto il 26.2.2005. Data di rilascio secondo il calendario Hijri: 17.1.1421; data di scadenza secondo il calendario Hijri: 17.1.1426). Numero di identificazione nazionale: 1008168450 (Arabia Saudita). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America tra il 2001 e il 2007. Localizzato nello Yemen a gennaio 2010. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.

 

(b) Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir). Data di nascita: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: in carcere nello Yemen tra il 2003 e il 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010."