§ 20.1.402 - Regolamento 10 agosto 2009, n. 732.
Regolamento (CE) n. 732/2009 della Commissione, recante centoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:10/08/2009
Numero:732


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.402 - Regolamento 10 agosto 2009, n. 732.

Regolamento (CE) n. 732/2009 della Commissione, recante centoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

(G.U.U.E. 12 agosto 2009, n. L 208)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Questo elenco comprendeva anche il nome di Uthman Omar Mahmoud.

 

(2) L' 11 giugno 2009 il Tribunale di primo grado ha deciso [2] di annullare il regolamento (CE) n. 881/2002 per quanto riguarda Omar Mohammed Othman.

 

(3) Anteriormente alla sentenza del Tribunale di primo grado, la Commissione ha pubblicato un avviso [3] destinato a Uthman Omar Mahmoud per informarlo che il comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani aveva fornito i motivi del suo inserimento nell'elenco, che sarebbero stati comunicati su richiesta per dargli la possibilità di esprimere il suo parere in merito. I motivi del suo inserimento nell'elenco sono stati inoltre notificati a Uthman Omar Mahmoud, presso lo studio del suo avvocato, con una comunicazione del 12 giugno 2009 in cui gli si chiedeva di esprimere il suo parere entro il 14 luglio 2009.

 

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalla persona in questione sui motivi del suo inserimento nell'elenco.

 

(5) Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figura anche Uthman Omar Mahmoud.

 

(6) Uthman Omar Mahmoud deve pertanto essere aggiunto all'elenco dell'allegato I.

 

(7) Il comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi il 24 marzo 2009. Occorre pertanto aggiornare le informazioni pubblicate [4] che riguardano Uthman Omar Mahmoud.

 

(8) Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla legittimità del regolamento annullato, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 30 maggio 2002,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 30 maggio 2002.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

[2] Sentenza nella causa T-318/01, Omar Mohammed Othman contro Consiglio (non ancora pubblicata).

 

[3] GU C 80 del 3.4.2009, pag. 12.

 

[4] Regolamento (CE) n. 374/2008 (GU L 113 del 25.4.2008, pag. 15).

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

La voce seguente viene aggiunta all’elenco "Persone fisiche":

 

"Uthman Omar Mahmoud [alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail]. Data di nascita: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001. Altre informazioni: in custodia cautelare nel Regno Unito in attesa dell'esito della procedura di espulsione (situazione al marzo 2009)."