§ 20.1.393 - Regolamento 30 giugno 2009, n. 574.
Regolamento (CE) n. 574/2009 della Commissione, recante centottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:30/06/2009
Numero:574


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.393 - Regolamento 30 giugno 2009, n. 574.

Regolamento (CE) n. 574/2009 della Commissione, recante centottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 18 giugno 2009, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo una persona fisica all'elenco sulla base delle informazioni relative al suo collegamento con Al-Qaeda. Il comitato per le sanzioni ha comunicato la motivazione di questa decisione di inserimento nell’elenco.

 

(3) Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

 

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

 

(5) La Commissione informerà la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento, le darà la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

La voce seguente viene aggiunta all’elenco "Persone fisiche":

 

"Atilla Selek (alias Muaz). Indirizzo: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germania. Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 7020142921 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino al 3.12.2011). N. di identificazione nazionale: 702092811 [carta d’identità nazionale tedesca (Bundespersonalausweis) rilasciata a Ulm, Germania, valida fino al 6.4.2010]. Altre informazioni: in carcere in Germania dal 20.11.2008 (situazione al maggio 2009) Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.6.2009."