§ 20.1.378 - Regolamento 6 marzo 2009, n. 184.
Regolamento (CE) n. 184/2009 della Commissione, recante centoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:06/03/2009
Numero:184


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.378 - Regolamento 6 marzo 2009, n. 184.

Regolamento (CE) n. 184/2009 della Commissione, recante centoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

(G.U.U.E. 7 marzo 2009, n. L 63)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 10 dicembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo quattro persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Le motivazioni delle modifiche sono state comunicate alla Commissione.

 

(3) Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

 

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

 

(5) Poiché l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali di alcune delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare le persone fisiche interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, dare loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "Persone fisiche":

 

(1) Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Passaporto n.: A-374184 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

 

(2) Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (alias (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-‘Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data di nascita: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Luogo di nascita: India. Nazionalità: saudita. Numero di identificazione nazionale: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudita). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

 

(3) Zaki-ur-Rehman Lakhvi (alias (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Indirizzo: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (indirizzo del maggio 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (indirizzo precedente). Data di nascita: 30.12.1960. Luogo di nascita: Okara, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

 

(4) Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (indirizzo del maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.