§ 20.1.354 - Regolamento 6 novembre 2008, n. 1109.
Regolamento (CE) n. 1109/2008 della Commissione, recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:06/11/2008
Numero:1109


Sommario
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.1.354 - Regolamento 6 novembre 2008, n. 1109.

Regolamento (CE) n. 1109/2008 della Commissione, recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(G.U.U.E. 8 novembre 2008, n. L 299)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

 

(2) Il 10 ottobre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo tre persone all’elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda.

 

(3) Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

 

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate.

 

(5) La Commissione informerà le persone interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darà loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

 

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "Persone fisiche":

 

(1) Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Passaporto n.: 1632207 (Bahrein). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico, ad esempio parti elettriche utilizzate per esplosivi, computer, dispositivi GPS e materiale militare. (b) È stato addestrato da Al-Qaeda all’uso di armi leggere e esplosivi nell’Asia meridionale e ha combattuto con Al-Qaeda in Afghanistan. (c) Nel gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l’accusa di essere membro di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico. (d) Dopo essere stato condannato negli Emirati arabi uniti alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena.

 

(2) Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena. (c) Localizzato in Bahrein (maggio 2008).

 

(3) Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy [alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data di nascita: 1.1.1965. Nazionalità: qatariana. Passaporto n.: 00685868 (Qatar). Carta d’identità n.: 26563400140 (Qatar). Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario del terrorismo con sede in Qatar che ha agito per conto dei vertici di Al-Qaeda, anche trasferendo le reclute verso i campi di addestramento nell’Asia meridionale, e ha fornito sostegno finanziario all’organizzazione. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato in contumacia dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. (c) Arrestato in Qatar nel marzo 2008. Sta scontando la pena in Qatar (giugno 2008).