§ 20.1.289 - Regolamento 28 febbraio 2006, n. 357.
Regolamento (CE) n. 357/2006 della Commissione recante sessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:28/02/2006
Numero:357


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.1.289 - Regolamento 28 febbraio 2006, n. 357.

Regolamento (CE) n. 357/2006 della Commissione recante sessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(G.U.U.E. 1 marzo 2006, n. L 59).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

      (2) Il 22 febbraio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

     Nella sezione «persone fisiche», la voce «Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità:

britannica» è sostituita dal testo seguente:

     «Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.»