§ 20.1.174 – Decisione 29 aprile 2004, n. 574.
Decisione n. 2004/574/CE del Consiglio recante modifica del manuale comune.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:29/04/2004
Numero:574


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 20.1.174 – Decisione 29 aprile 2004, n. 574. [1]

Decisione n. 2004/574/CE del Consiglio recante modifica del manuale comune.

(G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera,

     vista l'iniziativa della Repubblica italiana,

     considerando quanto segue:

     (1) Dato il livello di armonizzazione raggiunto sui criteri da adottare per il respingimento alle frontiere esterne degli Stati membri, è auspicabile poter individuare i motivi di una precedente decisione di respingimento di uno straniero. È pertanto necessario utilizzare un modello uniforme di provvedimento di respingimento, che includa una classificazione dei possibili motivi di respingimento, e indicare sul passaporto della persona in questione il motivo (o i motivi) del respingimento. Il manuale comune dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza. I mezzi di impugnazione avverso la decisione di respingimento alla frontiera sono disciplinati dalla legge nazionale.

     (2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

     (3) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

     (6) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

 

Art. 1.

     La parte II del manuale comune è modificata come segue:

     1) alla fine del punto 1.4.1. è aggiunta la seguente frase:

     «Il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera contenuto nell'allegato è compilato e consegnato allo straniero respinto»;

     2) il punto 1.4.1. a) è sostituito dal seguente:

     «1.4.1. bis In caso di rifiuto d'ingresso, l'addetto al controllo appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi del respingimento, così come figurano nel modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera contenuto nell'allegato».

 

     Art. 2.

     Il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, contenuto nell'allegato della presente decisione, è aggiunto quale allegato nel manuale comune.

 

     Art. 3.

     La presente decisione è applicabile dal 1° giugno 2004.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Decisione abrogata dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 562/2006, con effetto dal 13 ottobre 2006.