§ 1.6.T85 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1878.
Regolamento (CE) n. 1878/2004 della Commissione recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2261/84 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/10/2004
Numero:1878


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.T85 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1878.

Regolamento (CE) n. 1878/2004 della Commissione recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio per quanto riguarda la fissazione delle rese di olive e di olio a Cipro, a Malta e in Slovenia.

(G.U.U.E. 29 ottobre 2004, n. L 326).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo l’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, le rese di olive e di olio di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, devono essere fissate per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.

     (2) Per quanto riguarda Cipro, Malta e la Slovenia, vista la modesta entità della loro produzione, i risultati statistici dovrebbero essere ottenuti da un’unica zona regionale e da un campione ristretto che non consentirebbe di raggiungere una sufficiente precisione a livello nazionale. I dati risultanti sarebbero quindi incoerenti ed inutilizzabili ai fini dei controlli.

     (3) Onde evitare a Cipro, a Malta e alla Slovenia il gravoso onere amministrativo imposto dall’attuazione del metodo di stima delle rese per la sola campagna 2004/2005, che fornirebbe comunque un risultato inadeguato, occorre derogare all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE nonché all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e non fissare per detti Stati membri rese di olive e di olio per la campagna di cui trattasi.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE e l’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 non si applicano a Cipro, a Malta e alla Slovenia.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.