§ 1.6.T50 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1774.
Regolamento (CE) n. 1774/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/10/2004
Numero:1774


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.T50 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1774.

Regolamento (CE) n. 1774/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.U.E. 15 ottobre 2004, n. L 316).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare gli articoli 26 e 33,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell’ambito del regime di aiuto al magazzinaggio privato dei vini e dei mosti previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999, per favorire l’orientamento dei produttori verso il mercato, è opportuno consentire la conclusione di contratti di vendita nel periodo di validità dei contratti di magazzinaggio.

     (2) L’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione prevede il riconoscimento dei distillatori di vini e la compilazione di elenchi di distillatori riconosciuti. Tenuto conto dell’importanza della distillazione di alcole per usi commestibili, è opportuno garantire l’accesso di tali distillatori agli elenchi suddetti. Inoltre, vista l’evoluzione delle tecniche di comunicazione è opportuno prevedere la pubblicazione per via elettronica di tali informazioni.

     (3) Per quanto concerne il regime della distillazione o del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, è opportuno chiarire le norme applicabili al metodo di produzione biologico delle uve e stabilire le modalità di notifica alla Commissione di talune deroghe accordate dagli Stati membri.

     (4) L’articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. È opportuno determinare tale percentuale per la campagna 2004/2005. Inoltre, sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle campagne precedenti, appare necessario modificare alcune date relative alla distillazione di cui trattasi. Per controllare più efficacemente i movimenti dell’alcole ottenuto da tale distillazione sembra utile prevedere un’autorizzazione preventiva.

     (5) Per garantire la corretta attuazione delle misure d'intervento nel caso in cui più Stati membri siano interessati, è opportuno stabilire che le autorità competenti designate dagli Stati membri siano conosciute.

     (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.

     (7) Per consentire l’applicazione delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1493/1999 nel corso di tutto l’anno della campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2004.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 34, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Fatti salvi l'articolo 33 e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore non può commercializzare il prodotto che forma oggetto del contratto, né consegnarlo a terzi.

     In deroga al primo comma, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore può concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con conseguente interruzione del contratto di magazzinaggio. Una volta scaduto il contratto di magazzinaggio, il produttore può impegnarsi inoltre a conferire il vino da tavola in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III.».

     2) Il testo dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 42. Riconoscimento dei distillatori.

     1. Gli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori stabiliti sul loro territorio che presentino domanda in tal senso.

     2. Gli Stati membri possono revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di un distillatore se quest'ultimo non adempie gli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

     3. Gli Stati membri compilano un elenco dei distillatori riconosciuti e lo trasmettono per via elettronica alla Commissione. Trasmettono inoltre sollecitamente qualsiasi modifica ulteriore di tale elenco.

     La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito web.».

     3) All'articolo 49, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono disporre, per la totalità o per una parte del loro territorio, che i produttori elencati di seguito possano assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti di cui ai paragrafi 3 e 6 del suddetto articolo ritirando tali prodotti sotto controllo:

     a) i produttori che non superano un livello di produzione di 80 ettolitri, ottenuto da loro stessi nei propri impianti individuali;

     b) i produttori che praticano il metodo di produzione biologico delle uve.».

     4) All'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

     «Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di applicazione e le comunicano alla Commissione.».

     5) L'articolo 63 bis è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 la frase «dal 1° ottobre al 31 dicembre» è sostituita dalla frase «dal 1° ottobre al 23 dicembre»;

     b) al paragrafo 2, primo comma, la frase «Per la campagna 2003/2004» è sostituita dalla frase «Per la campagna 2004/2005»;

     c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro il 15 gennaio della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo delle dichiarazioni o dei contratti presentati a titolo dell'articolo 65, paragrafo 1, per la distillazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel periodo di cui allo stesso paragrafo.».

     d) Al paragrafo 6, primo comma, la frase «tra il 25 gennaio e il 15 febbraio» è sostituita dalla frase «tra il 30 gennaio e il 20 febbraio».

     e) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni anteriormente al 30 gennaio, limitatamente ad un quantitativo non superiore al 40 % di quello indicato in tali contratti o dichiarazioni.».

     6) All'articolo 64, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Dopo la presentazione della domanda di magazzinaggio, e fino alla fine del periodo di magazzinaggio, ogni cambiamento di recipiente o di luogo di magazzinaggio può avvenire solo previa autorizzazione dell’autorità competente.».

     7) L'articolo 65 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ai fini del paragrafo 3, il contratto è sostituito:

     a) nel caso considerato al paragrafo 3, primo comma, dalla dichiarazione;

     b) nel caso considerato al paragrafo 3, secondo comma, dalla dichiarazione corredata di un contratto di consegna alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore.»;

     b) al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:

     «Qualora sussistano dubbi fondati quanto all’ammissibilità del vino per la distillazione di cui trattasi, l’autorità competente dello Stato membro può prorogare il termine di pagamento di cui al primo comma per un massimo di tre mesi.».

     8) All'articolo 66, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La cauzione è svincolata dall'organismo d'intervento dopo la presentazione, entro i termini stabiliti, delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 8.».

     9) All’articolo 74, paragrafo 5, la frase «entro il termine previsto all'articolo 65, paragrafo 7» è sostituita dalla frase «entro il termine previsto all'articolo 65, paragrafo 7, maggiorato di un mese.».

     10) È inserito il seguente articolo 102 ter:

     «Articolo 102 ter. Informazioni sulle autorità competenti.

     Gli Stati membri compilano un elenco delle autorità o istanze competenti designate ai fini dell’applicazione del presente regolamento e lo trasmettono per via elettronica alla Commissione. Trasmettono inoltre sollecitamente qualsiasi modifica ulteriore di tale elenco.

     La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito web.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.