§ 1.6.S32 – Regolamento 9 agosto 2004, n. 1429.
Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/08/2004
Numero:1429


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.S32 – Regolamento 9 agosto 2004, n. 1429.

Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

(G.U.U.E. 10 agosto 2004, n. L 263).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 53,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), occorre apportare talune modifiche al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione.

     (2) Con l’adesione è diventato evidente che le regioni vitivinicole non sono necessariamente delimitate dai confini nazionali e che le menzioni tradizionali possono essere comuni a più Stati membri. Occorre pertanto modificare le disposizioni relative alle menzioni tradizionali in modo da autorizzare, a determinate condizioni, l’uso di talune menzioni tradizionali da parte di due o più Stati membri.

     (3) L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 reca norme specifiche per i vini da tavola con indicazione geografica ed elenca le menzioni tradizionali utilizzate nelle varie regioni degli Stati membri per designare tali vini. Occorre adattare questo elenco aggiungendovi le corrispondenti menzioni utilizzate nei nuovi Stati membri.

     (4) Gli elenchi delle menzioni tradizionali specifiche e delle menzioni tradizionali complementari devono essere adattati con l’aggiunta delle corrispondenti menzioni utilizzate nei nuovi Stati membri.

     (5) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 sono elencate le varietà di viti e i loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini. Occorre adattare detto allegato aggiungendovi le corrispondenti menzioni in uso nei nuovi Stati membri alla data di applicazione del presente regolamento.

     (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

     (7) Per motivi di controllo e affinché le modifiche del regolamento (CE) n. 753/2002 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° maggio 2004.

     (8) Al fine di agevolare la transizione dal regime di etichettatura dei vini vigente nei nuovi Stati membri prima dell’adesione alla normativa comunitaria in materia di etichettatura dei vini, è necessario autorizzare gli operatori economici ad utilizzare le etichette e gli imballaggi preconfezionati stampati conformemente alle disposizioni nazionali precedentemente in vigore.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

     1) All’articolo 24, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

     «Una menzione tradizionale è considerata tradizionale nella lingua ufficiale di uno Stato membro se è stata utilizzata in quella lingua ufficiale e in una determinata regione frontaliera dello o degli Stati membri confinanti per designare vini elaborati nelle stesse condizioni, purché tale menzione soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a d) in uno di detti Stati membri ed entrambi gli Stati membri interessati decidano di comune accordo di definire, utilizzare e proteggere la menzione in questione.».

     2) All’articolo 28, primo comma, dopo l’ottavo trattino sono aggiunti i seguenti trattini:

     [si omettono le diciture destinate a vini stranieri]

     3) L’articolo 29 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

     [si omettono le diciture in lingua straniera].

     b) al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

     [si omettono le diciture in linguia straniera].

     4) All’articolo 30 è aggiunta la seguente lettera f):

     [si omettono le diciture in linguia straniera].

     5) L’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

     6) L’ allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Nel caso della Slovenia, i prodotti di cui al presente regolamento, designati e presentati in sloveno in conformità alle disposizioni vigenti in Slovenia prima della sua adesione alla Comunità il 1° maggio 2004 e messi in circolazione prima dell’adesione, ma non conformi al presente regolamento, possono essere detenuti per la vendita ed esportati fino ad esaurimento delle scorte, o comunque entro il 30 aprile 2006 e, per l’anno di vendemmia 2003, entro il 30 aprile 2007.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO II

 

Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi

comprendenti un’indicazione geografica (1) che possono figurare

sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 (*)

 

 

Nomi di varietà o loro sinonimi

Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)

1

Agiorgitiko

Greciao

2

Aglianico

Italiao, Greciao, Maltao

3

Aglianicone

Italiao

4

Alicante Bouschet

Greciao, Italiao, Portogalloo, Algeriao, Tunisiao, Stati Unitio, Ciproo

NB: il nome “Alicante” non può essere utilizzato da solo per designare un vino (tranne per l’Italia)

5

Alicante Branco

Portogalloo

6

Alicante Henri Bouschet

Franciao, Serbia e Montenegro (8)

7

Alicante

Italiao

8

Alikant Buse

Serbia e Montenegro (6)

9

Auxerrois

Sudafricao, Australiao, Canadao, Svizzerao, Belgioo, Germaniao, Franciao, Lussemburgoo, Paesi Bassio, Regno Unitoo

11

Barbera Bianca

Italiao

12

Barbera

Sudafricao, Argentinao, Australiao, Croaziao, Messicoo, Sloveniao, Uruguayo, Stati Unitio, Greciao, Italiao, Maltao

13

Barbera Sarda

Italiao

14

Blauburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (18-28-97), Austria (15-18), Canada (18-97), Cile (18-97), Italia

15

Blauer Burgunder

Austria (14-18), Serbia e Montenegro (25-97), Svizzera

16

Blauer Frühburgunder

Germania (51)

18

Blauer Spätburgunder

Germania (97), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-28-97), Austria (14-15), Bulgaria (96), Canada (14-97), Chile (14-97), Romania (97), Italia (14-97)

19

Blaufränkisch

Repubblica ceca (50), Austria, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja)

20

Borba

Spagnao

21

Bosco

Italiao

22

Bragão

Portogalloo

22°

Budai

Ungheriao

23

Burgundac beli

Serbia e Montenegro (121)

24

Burgundac Crni

Croaziao

25

Burgundac crni

Serbia e Montenegro (15-99)

26

Burgundac sivi

Croaziao, Serbia e Montenegroo

27

Burgundec bel

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

28

Burgundec crn

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-18-97)

29

Burgundec siv

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

29°

Cabernet

Moravia Repubblica cecao

30

Calabrese

Italia (75)

31

Campanário

Portogalloo

32

Canari

Argentinao

33

Carignan Blanc

Franciao

34

Carignan

Sudafricao, Argentinao, Australia (36), Cile (36), Croaziao, Israeleo, Maroccoo, Nuova Zelandao, Tunisiao, Greciao, Franciao, Portogalloo, Maltao

35

Carignan Noir

Ciproo

36

Carignane

Australia (34), Cile (34), Messico, Turchia, Stati Uniti

37

Carignano

Italiao

38

Chardonnay

Sudafricao, Argentina (79), Australia (79), Bulgariao, Canada (79), Svizzerao, Cile (79), Repubblica cecao, Croaziao, Ungheria (39), India, Israeleo, Moldovao, Messico (79), Nuova Zelanda (79), Romaniao, Russiao, San Marinoo, Slovacchiao, Sloveniao, Tunisiao, Stati Uniti (79), Uruguayo, Serbia e Montenegro (Sardone), Zimbabweo, Germaniao, Francia, Grecia (79), Italia (79), Lussemburgoo (79), Paesi Bassi (79), Regno Unito, Spagna, Portogallo, Austriao, Belgio (79), Ciproo, Maltao

39

Chardonnay Blanc

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Sardone), Ungheria (38)

40

Chardonnay Musqué

Canadao

41

Chelva

Spagnao

42

Corinto Nero

Italiao

43

Cserszegi fûszeres

Ungheriao

44

Dìvín

Repubblica cecao

45

Devín

Slovacchia

45°

Duna gyöngye

Ungheriao

45b

Dunaj

Slovacchia

46

Durasa

Italiao

47

Early Burgundy

Stati Unitio

48

Fehér Burgundi

Ungheria (118)

49

Findling

Germania°, Regno Unitoo

50

Frankovka

Repubblica ceca (19), Slovacchia (50a)

50°

Frankovka modrá

Slovacchia (50)

51

Frühburgunder

Germania (16), Paesi Bassio

51°

Girgenti

Malta (51c)

51b

Ghirgentina

Malta (51c)

51c

Girgentina

Malta (51a, b)

52

Graciosa

Portogalloo

53

Grauburgunder

Germania, Bulgaria, Ungheriao, Romania (54)

54

Grauer Burgunder

Canada, Romania (53), Germania, Austria

55

Grossburgunder

Romania (17) (63) (Kekfrankos)

56

Iona

Stati Unitio

57

Kanzler

Regno Unitoo, Germaniao

58

Kardinal

Germaniao, Bulgariao

59

Kékfrankos

Ungheria (74)

60

Kisburgundi kék

Ungheria (97)

61

Korinthiaki

Greciao

62

Leira

Portogalloo

64

Limnio

Greciao

65

Maceratino

Italiao

65°

Malvasía Riojana

Spagna (99)

65b

Maratheftiko

Cipro

65c

Mátrai muskotály

Ungheriao

65d

Medina

Ungheriao

66

Monemvasia

Grecia (Monovasia)

67

Montepulciano

Italiao

67°

Moravia

Spagnao

68

Moslavac

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (70), Serbia e Montenegroo

70

Mozler

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (68) (Sipon)

71

Mouratón

Spagnao

72

Müller-Thurgau

Sudafricao, Austriao, Germania, Canada, Croaziao, Ungheriao, Serbia e Montenegroo, Repubblica cecao, Slovacchiao, Sloveniao, Svizzerao, Lussemburgo, Paesi Bassio, Italiao, Belgioo, Franciao, Regno Unito, Australiao, Bulgariao, Stati Unitio, Nuova Zelandao, Portogallo

73

Muškát moravský

Repubblica cecao, Slovacchia

74

Nagyburgundi

Ungheria (59)

75

Nero d’Avola

Italia (30)

76

Olivella nera

Italiao

77

Orange Muscat

Australiao, Stati Unitio

77°

Pálava

Repubblica ceca, Slovacchia

78

Pau Ferro

Portogalloo

79

Pinot Chardonnay

Argentina (38), Australia (38), Canada (38), Cile (38), Messico (38), Nuova Zelanda (38), Stati Uniti (38), Turchiao, Belgio (38), Grecia (38), Paesi Bassi, Italia (38)

79°

Pölöskei muskotály

Ungheriao

80

Portoghese

Italiao

81

Pozsonyi

Ungheria (82)

82

Pozsonyi Fehér

Ungheria (81)

82°

Radgonska ranina

Sloveniao

83

Rajnai rizling

Ungheria (86)

84

Rajnski rizling

Serbia e Montenegro (85-88-91)

85

Renski rizling

Serbia e Montenegro (84-89-92), Slovenia (86)

86

Rheinriesling

Bulgariao, Austria, Germania (88), Ungheria (83), Repubblica ceca (94), Italia (88), Grecia, Portogallo, Slovenia (85)

87

Rhine Riesling

Sudafricao, Australiao, Cile (89), Moldovao, Nuova Zelandao, Cipro

88

Riesling renano

Germania (86), Serbia e Montenegro (84-86-91), Italia (86)

89

Riesling Renano

Cile (87), Maltao

90

Riminèse

Franciao

91

Rizling rajnski

Serbia e Montenegro (84-85-88)

92

Rizling Rajnski

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao, Croaziao

93

Rizling rýnsky

Slovacchiao

94

Ryzlink rýnský

Repubblica ceca (86)

95

Santareno

Portogalloo

96

Sciaccarello

Franciao

97

Spätburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-18-28), Serbia e Montenegro (16-25), Bulgaria (19), Canada (14-18), Cile, Ungheria (60), Moldovao, Romania (18), Italia, Regno Unito, Germania (18)

98

Štajerska Belina

Croaziao, Sloveniao

99

Subirat

Spagna (65a)

100

Terrantez do Pico

Portogalloo

101

Tintilla de Rota

Spagnao

102

Tinto de Pegões

Portogalloo

103

Tocai friulano

Italia (104)

N.B: il nome “Tocai friulano” può essere utilizzato esclusivamente per dei v.q.p.r.d. originari delle regioni Veneto e Friuli e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007.

104

Tocai Italico

Italia (103)

N.B: il nome “Tocai italico” può essere utilizzato esclusivamente per dei v.q.p.r.d. originari delle regioni Veneto e Friuli e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007.

105

Tokay Pinot gris

Francia

N.B: il nome “Tokay Pinot gris” può essere utilizzato esclusivamente per dei v.q.p.r.d. originari dei dipartimenti del Basso Reno e dell’Alto Reno e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007.

106

Torrontés riojano

Argentinao

107

Trebbiano

Sudafricao, Argentinao, Australiao, Canadao, Ciproo, Croaziao, Uruguayo, Stati Uniti, Israele, Italia, Malta

108

Trebbiano Giallo

Italiao

109

Trigueira

Portogallo

110

Verdea

Italiao

111

Verdeca

Italia

112

Verdelho

Sudafricao, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Portogallo

113

Verdelho Roxo

Portogalloo

114

Verdelho Tinto

Portogalloo

115

Verdello

Italiao

116

Verdese

Italiao

117

Verdejo

Spagna

118

Weißburgunder

Sudafrica (120)o, Canada, Cile (119), Ungheria (48), Germania (119, 120), Austria (119), Regno Unitoo, Italia

119

Weißer Burgunder

Germania (118, 120), Austria (118), Cile (118), Svizzera, Italia

120

Weissburgunder

Sudafrica (118), Germania (118, 119), Regno Unito, Italia

120

Weissburgunder

Sudafrica (118), Germania (118, 119), Regno Unito, Italia

121

Weisser Burgunder

Serbia e Montenegro (23)

122

Zalagyöngye

Ungheriao

 

(1) Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate unicamente per i vini con indicazione geografica prodotti nelle unità amministrative nelle quali la coltivazione delle varietà in questione è autorizzata al momento  dell’entrata in vigore del presente regolamento e subordinatamente alle condizioni stabilite dagli Stati interessati per l’elaborazione o la presentazione di tali vini.

(*) Legenda:

— parole o cifre tra parentesi: riferimento al sinonimo della varietà

— “o”: nessun sinonimo

— parole o cifre in grassetto: colonna 2: nome della varietà di vite

colonna 3: paese nel quale il nome corrisponde ad una varietà e riferimento alla varietà

— parole o cifre non in grassetto: colonna 2: sinonimo della varietà di vite

colonna 3: paese nel quale è utilizzato il sinonimo della varietà.

(2) Questi nomi di varietà o i loro sinonimi corrispondono, in tutto o in parte, tradotti o in forma aggettivata, alle indicazioni

geografiche utilizzate per designare un vino.»

 

 

ALLEGATO II

 

     All’allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002 è aggiunto il seguente testo [1]:

 

Menzione tradizionale

Vini interessati

Categoria(e) di prodotti

Lingua

Data aggiunta all’allegato III

Paesi terzi interessati

REPUBBLICA CECA

 

 

 

 

 

CIPRO

 

 

 

 

 

UNGHERIA

 

 

 

 

 

SLOVACCHIA

 

 

 

 

 

SLOVENIA

 

 

 

 

 

 


[1] Si omette il testo della tabella, in quanto non relativo all’Italia.