§ 1.6.N46 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2320.
Regolamento (CE) n. 2320/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/12/2003
Numero:2320


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N46 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2320.

Regolamento (CE) n. 2320/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1696/71 fissa per un periodo di otto anni, dal raccolto 1996 al raccolto 2003, l'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo prodotto nella Comunità.

     (2) La relazione di valutazione che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71 abbraccerà l'insieme delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato, in particolare il regime di aiuto alla produzione. Detta valutazione può essere corredata di proposte. In tale contesto occorre prevedere la possibilità di un dibattito approfondito sull'intero settore. Affinché il dibattito possa essere esaustivo, occorre prorogare di un anno il periodo per il quale è stato fissato l'importo dell'aiuto.

     (3) Un'associazione di produttori può trattenere fino al 20 % dell'aiuto per finanziare misure speciali di adeguamento alle esigenze del mercato e gli importi così trattenuti possono essere cumulati per un periodo di tre anni. Dal momento che viene proposto di prorogare di un anno la durata del regime di aiuto alla produzione, occorre prolungare di un anno anche il periodo massimo di cumulo.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1696/71,

 

      HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue.

     1) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) L'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo è identico per tutti i gruppi di varietà. Tale aiuto è fissato a 480 EUR l'ettaro per nove anni a decorrere dal raccolto 1996;».

     2) Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     «d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a quattro anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere spesa».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.