§ 1.6.N44 – Regolamento 30 giugno 1992, n. 2075.
Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/1992
Numero:2075


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 17. 
Art. 18.      Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate [...]
Art. 22.      È istituito un comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 23. 
Art. 24.      Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.      Il
Art. 29.      Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 1.6.N44 – Regolamento 30 giugno 1992, n. 2075.

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

(G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

     considerando che la politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità;

     considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede un cambiamento radicale del regime comunitario che ha sinora disciplinato tale mercato, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali; che questo cambiamento consiste nel semplificare i meccanismi di gestione del mercato, nel contenere la produzione tenendo conto, al tempo stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e nel rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

     considerando che le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali;

     considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;

     considerando che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione; che il versamento al produttore, da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori ed agevola nel contempo la gestione del regime dei premi;

     considerando che, per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà;

     considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi;

     considerando che è indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale; che occorre pertanto limitare il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione;

     considerando che in un primo tempo occorre limitare al 1997 il periodo d'applicazione dei regimi di premi e di contenimento della produzione, in modo da poter riesaminare tali regimi in base all'esperienza ed adeguarli eventualmente per il periodo successivo;

     considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori della varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIC e ibridi di Geudertheimer, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;

     considerando che la realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne;

     considerando che è possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie;

     considerando inoltre che circostanze impreviste di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla Commissione;

     considerando che la realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

     considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

     considerando che, viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco; che determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato;

     considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

     considerando che il passaggio dal regime istituito con il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio al regime previsto dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono essere necessarie misure transitorie; che occorre inoltre rendere il nuovo regolamento pienamente applicabile solamente a partire dal raccolto 1993,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     L’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.

 

     Art. 2. [2]

     [Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

     a) Flue cured:

     Tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

     b) Light air cured:

     Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare;

     c) Dark air cured:

     Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, e lasciati fermentare naturalmente prima di essere commercializzati;

     d) Sun cured:

     Tabacchi essiccati al sole;

     e) Fire cured:

     Tabacchi essiccati al fuoco;

     f) Basma (sun cured);

     g) Katerini (sun cured);

     h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

     In allegato sono indicate le varietà di ciascun gruppo.]

 

TITOLO I [3]

Regime di premi

 

     Art. 3. [4]

     1. A partire dal raccolto 1999 è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo [5].

     2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria. Tale importo è pari al 65% della differenza tra il premio applicabile al raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà [6].

     3. Il premio mira a sostenere il reddito del produttore la cui produzione risponda alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

 

     Art. 4. [7]

     1. Secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa l'importo del premio e gli importi supplementari per raccolto, tenendo conto in particolare delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili, in condizioni di concorrenza normali, per i vari tabacchi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale.

     2. L'importo del premio è fissato:

     a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non abbia subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

     b) per ogni gruppo di tabacco greggio.

 

     Art. 4 bis. [8]

     1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.

     2. La parte variabile del premio rappresenta un'aliquota compresa tra il 30% e il 45% dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcella per gruppo di varietà e per Stato membro.

     3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.

     4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.

     5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2% dell'importo totale del premio.

 

     Art. 5. [9]

     La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:

     a) provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;

     b) sussistenza di requisiti qualitativi;

     c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

 

     Art. 6. [10]

     1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

     2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     - "produttori": i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio ad un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione;

     - "impresa di prima trasformazione": qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

     - "prima trasformazione del tabacco": la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

     3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

     - impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

     - impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

     4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, primo trattino:

     - l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di associazioni,

     - l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

     Tuttavia, a titolo transitorio e per un periodo non superiore a due raccolti, il premio può essere versato tramite l'impresa di prima trasformazione.

     5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare alle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione di un gruppo di varietà di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco [11].

 

     Art. 7. [12]

     Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

     Tali modalità riguardano in particolare:

     - la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;

     - i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;

     - gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;

     - l'eventuale obbligo per il produttore di costituire una cauzione, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione, nel caso di domande di anticipi;

     - la determinazione della parte variabile del premio;

     - le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

     - le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi regolamentari che incombono al produttore o all'impresa di prima trasformazione;

     - l'attuazione di un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, compresa la possibilità per il primo acquirente di coprire le offerte eventuali.

 

TITOLO II [13]

Regime di contenimento della produzione

 

     Art. 8. [14]

     È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 402 953 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

     Entro tale limite il Consiglio stabilisce per tre raccolti consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà.

 

     Art. 9. [15]

     1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito un regime di quote di produzione.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri produttori, per gli Stati membri produttori, per tre raccolti consecutivi, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

     3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione o tra le associazioni di produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà.

     4. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà [16].

     Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellate di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

     Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

     La definizione dei quantitativi di cui al primo comma è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 23.

     5. Gli Stati membri produttori hanno la facoltà di istituire una riserva nazionale di quote le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 [17].

 

     Art. 10. [18]

     1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota assegnata al produttore.

     2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà un produttore può consegnare la produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10% della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.

     3. Gli Stati membri devono disporre dei dati esatti sulla produzione di tutti i singoli produttori in modo che, se del caso, le quote di produzione possano essere assegnate a questi ultimi.

     4. All'interno di ciascuno Stato membro produttore, le quote di produzione possono essere cedute tra singoli produttori.

 

     Art. 11. [19]

     Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

 

TITOLO III

Misure di orientamento della produzione

 

     Art. 12. [20]

     [L'aiuto specifico di cui all'articolo 4-bis è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare il rispetto dell'ambiente, incentivare la qualità della produzione, consolidare la gestione e garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria in seno all'associazione.]

 

     Art. 13. [21]

     1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato "fondo") finanziato mediante una ritenuta pari a:

     - 2% del premio per il raccolto 2002,

     - 3% del premio per i raccolti 2003 e 2004,

     - 3 % del premio per il raccolto 2005. [22]

     2. Il fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

     a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l'informazione e l'istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;

     b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività. [23]

 

     Art. 14. [24]

     [1. Per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore, viene predisposto un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8.

     2. Per consentire la riconversione verso altre attività delle regioni produttrici di tabacco in difficoltà possono essere attuati programmi strutturali di sviluppo rurale nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.]

 

     Art. 14 bis. [25]

     Le modalità di applicazione dell’articolo 13 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.

 

TITOLO IV [26]

Regime degli scambi con i Paesi terzi

 

 

     Art. 15. [27]

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

     Art. 16. [28]

     1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i Paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 16 bis. [29]

     1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i Paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, del trattato.

 

TITOLO V

Misure di controllo [30]

 

     Art. 17. [31]

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

     2. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.

 

TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie [32]

 

 

     Art. 18.

     Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 19. [33]

     [Le spese sostenute in applicazione dei titoli I e III sono considerate come spese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70.]

 

     Art. 20. [34]

     Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.

 

     Art. 21.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

 

     Art. 22.

     È istituito un comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

     Art. 23. [35]

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del tabacco.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 24.

     Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 25. [36]

     [L'applicazione del presente regolamento tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.]

 

     Art. 26. [37]

     [Anteriormente al 1° aprile 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.]

 

     Art. 27. [38]

     [Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare il passaggio dal regime del regolamento (CEE) n. 727/70 a quello del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

     Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare l'applicazione delle modifiche al presente regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1636/98 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 [39].]

 

     Art. 28.

     Il regolamento (CEE) n. 727/70 è abrogato con effetto dal raccolto 1993.

 

     Art. 29.

     Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [40]

 

     [Classificazione in gruppi delle varietà di tabacco

     I. FLUE CURED

     Virginia

     Virgin D e ibridi derivati

     Bright

     Wislica

     Virginia SCR IUN

     Wiktoria

     Wiecha

     Wika

     Wala

     Wisła

     Wilia

     Waleria

     Watra

     Wanda

     Weneda

     Wenus

     DH 16

     DH 17

 

     II. LIGHT AIR CURED

     Burley

     Badischer Burley e ibridi derivati

     Maryland

     Bursan

     Bachus

     Boz˙ek

     Boruta

     Tennessee 90

     Baca

     Bochenski

     Bonus

     NC 3

     Tennessee 86

 

     III. DARK AIR CURED

     Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

     Paraguay e ibridi derivati

     Dragon vert e ibridi derivati

     Philippin

     Petit Grammont (Flobecq)

     Semois

     Appelterre

     Nijkerk

     Misionero e ibridi derivati

     Rio Grande e ibridi derivati

     Forchheimer Havanna IIc

     Nostrano del Brenta

     Resistente 142

     Gojano

     Ibridi di Geudertheimer

     Beneventano

     Brasile Selvaggio e varietà simili

     Burley fermentato

     Havana

     Prezydent

     Mieszko

     Milenium

     Małopolanin

     Makar

     Mega

 

     IV. FIRE CURED

     Kentucky e ibridi derivati

     Moro di Cori

     Salento

     Kosmos

 

     V. SUN CURED

     Xanti-Yakà

     Perustitza

     Samsun

     Erzegovina e varietà simili

     Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

     Kaba Koulak non classico

     Tsebelja

     Mavra

     VI. Basmas

 

     VII. Katerini e varietà simili

 

     VIII. Kaba Koulak Classico

     Elassona

     Myrodata Agrinion

     Zichnomyrodata]

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[3] Titolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[4] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[5] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2595/97 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98.

[6] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2444/96, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 660/1999.

[7] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[9] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[10] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 711/95 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[11] Paragrafo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 546/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 4 dello stesso regolamento (CE) n. 546/2002.

[12] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 711/95, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[13] Titolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[14] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98, modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[15] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 711/95, modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 415/96 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2595/97, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1336/2000.

[17] Paragrafo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 546/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 4 dello stesso regolamento (CE) n. 546/2002.

[18] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 711/95 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[19] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 711/95 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[20] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[21] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 546/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 4 dello stesso regolamento (CE) n. 546/2002.

[22] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2319/2003 e così modificato dall’art. 151 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[23] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005.

[24] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005.

[25] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005.

[26] Titolo così sostituito dall'allegato XVII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[27] Articolo così sostituito dall'allegato XVII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[28] Articolo così sostituito dall'allegato XVII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[29] Articolo inserito dall'allegato XVII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[30] Denominazione così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98.

[31] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[32] Denominazione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98.

[33] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98.

[35] Articolo così sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 806/2003.

[36] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[37] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[38] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/98.

[40] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1679/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006.