§ 1.6.N27 – Regolamento 12 dicembre 2003, n. 2173.
Regolamento (CE) n. 2173/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001 che stabilisce la norma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/12/2003
Numero:2173


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N27 – Regolamento 12 dicembre 2003, n. 2173.

Regolamento (CE) n. 2173/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi.

(G.U.U.E. 13 dicembre 2003, n. L 326).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione reca, tra l'altro, disposizioni concernenti la maturazione delle arance.

     (2) Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha deciso di raccomandare, nell'ambito della norma CEE/ONU FFV-14 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli agrumi, nuove disposizioni concernenti i requisiti di maturazione delle arance aventi una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto e prodotte in zone climatiche nelle quali i frutti rimangono di colorazione verde anche quando sono maturi.

     (3) La norma CEE/ONU FFV-14 non contiene disposizioni sui procedimenti di deverdizzazione autorizzati dagli Stati membri, procedimenti che peraltro sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Inoltre, non essendo fissato alcun requisito di omogeneità per i mandarini di calibro superiore al calibro 1, è necessario modificare la tabella che stabilisce la differenza massima di diametro tra il frutto più piccolo e quello più grande per i mandarini contenuti nello stesso imballaggio.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1799/2001.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato in conformità di quanto disposto nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato come segue:

     1) Il titolo II («Caratteristiche qualitative») è modificato come segue:

     a) alla lettera A («Caratteristiche minime»), il testo del quarto capoverso è sostituito dal seguente:

     «Gli agrumi rispondenti ai criteri di maturazione di cui al presente allegato possono essere “deverdizzati”. Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non vengano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.»;

     b) alla lettera B («Requisiti di maturazione»), il testo del punto iii) («Arance») è sostituito dal seguente:

«iii) Arance

     La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto. I frutti devono presentare il seguente contenuto minimo di succo:

     — arance sanguigne:          30 %

     — gruppo Navel:               33 %

     — altre varietà:                  35 %

     Tuttavia, le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature atmosferiche elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che abbiano il seguente contenuto minimo di succo:

     — varietà Mosambi, Sathgudi e Pacitan:              33 %

     — altre varietà:                                                      45 %»

     2) Al titolo III («Disposizioni relative alla calibrazione»), lettera C («Omogeneità»), punto i), le righe della tabella corrispondenti ai mandarini sono sostituite dalle seguenti:

 

«Mandarini

1-XXX-4

9

 

 

5-6

 

8

 

 

7-10