§ 1.6.N14 - Regolamento 17 novembre 2003, n. 2052.
Regolamento (CE) n. 2052/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/11/2003
Numero:2052


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N14 - Regolamento 17 novembre 2003, n. 2052.

Regolamento (CE) n. 2052/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.

(G.U.U.E. 22 novembre 2003, n. L 305).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A decorrere dal 1° gennaio 2004, la legislazione comunitaria contemplerà solo due categorie di uova, per cui le uova della categoria B non potranno più essere vendute come uova da tavola. Ciò crea un problema in alcuni Stati membri in cui il lavaggio delle uova è una consuetudine e i consumatori preferiscono acquistare uova lavate. Si è chiesto quindi alla Commissione di autorizzare il mantenimento di questa pratica.

     (2) In attesa di una relazione scientifica esauriente a cura dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, onde poter determinare gli eventuali rischi sanitari connessi al lavaggio delle uova, si dovrebbe prevedere una deroga che consenta, a titolo facoltativo, il lavaggio delle uova da tavola. In tal caso le uova lavate dovrebbero rispettare i criteri propri della categoria A, ma sull'etichetta dovrebbe figurare la dicitura «uova lavate». Tale deroga deve essere subordinata all'adozione da parte dell'autorità competente di norme rigorose e all'istituzione di severi controlli.

     (3) È inoltre opportuno, alla luce di eventuali rischi sanitari, limitare tale deroga nel tempo e prevedere che le zone di commercializzazione delle uova lavate siano limitate alle parti del territorio comunitario sulle quali le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni esercitano i loro controlli.

     (4) Finora, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio non sono state applicate alle vendite di uova dei produttori sui mercati locali, tranne le vendite all'asta. Controllare l'applicazione della deroga si è rivelato difficile, vista in particolare la necessità di circoscriverla alla produzione propria degli agricoltori. Per agevolare i controlli, i produttori dovrebbero apporre il proprio marchio distintivo sulle uova da tavola destinate ad essere vendute sui mercati locali.

     (5) Dopo la fusione delle categorie B e C in data 1° gennaio 2004, le uova della categoria B potranno essere vendute soltanto all'industria. Occorre quindi adeguare determinate disposizioni relative alla marcatura di queste uova e ai relativi imballaggi.

     (6) La conservazione delle uova destinate alla vendita al minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare, data la durata di trasporto e le condizioni climatiche, presuppone l'attuazione di condizioni specifiche di approvvigionamento; a tal fine è opportuno autorizzare la spedizione delle uova destinate a tale parte del territorio comunitario in forma refrigerata.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 dovrebbe pertanto essere modificato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è così modificato:

     1) All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

     «Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale sono tuttavia stampigliate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).»

     2) All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     «4. I centri di imballaggio che, alla data del 1° giugno 2003, erano autorizzati a lavare le uova destinate al consumatore finale, possono essere autorizzati a procedere al lavaggio di tali uova durante un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2006, sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Dette uova possono essere commercializzate su tutte le parti del territorio comunitario sulle quali le autorità degli Stati membri che hanno rilasciato le autorizzazioni esercitano le proprie competenze.

     Le uova lavate devono essere conformi ai criteri applicabili alle uova della categoria A, ma vengono classificate come “uova lavate”.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e indirizzi dei centri di imballaggio riconosciuti nonché le misure di sorveglianza applicate.

     5. Le uova destinate alla vendita al minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare possono essere spedite verso tale parte del territorio comunitario in forma refrigerata. In tal caso, considerati i tempi necessari al trasporto, il termine massimo di consegna al consumatore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/371/CE del Consiglio è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.»

     3) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) Le uova della categoria A e le uova lavate vengono stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consenta di identificare il sistema di allevamento.»

     4) All'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

     «2. Le uova della categoria A e le uova lavate che non presentano più le caratteristiche stabilite per tali categorie sono declassate alla categoria B. Esse vengono consegnate direttamente agli stabilimenti dell'industria alimentare riconosciuti a norma della direttiva 89/437/CEE o agli stabilimenti dell'industria non alimentare, e i loro imballaggi recano una stampigliatura da cui risulti chiaramente tale destinazione.»

     5) All'articolo 10, paragrafo 1, le lettere e), f) e g) sono sostituite dal testo seguente:

     «e) la data di durata minima, seguita dalle raccomandazioni di magazzinaggio adeguate per le uova della categoria A e le uova lavate;

     f) la data di imballaggio per le uova della categoria B;

     g) il sistema di allevamento per le uova della categoria A e le uova lavate. Tale indicazione è utilizzata secondo norme da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 20;

     h) l'indicazione in chiaro delle condizioni di refrigerazione per le uova vendute nei dipartimenti francesi d'oltremare;

     i) la menzione “uova lavate” per le uova il cui lavaggio è stato autorizzato conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.»

     6) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

     «Art. 13.

     1. Le uova esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al minuto devono essere presentate a seconda delle categorie di qualità, di peso e secondo il sistema di allevamento. Le diverse categorie di qualità e di peso nonché il sistema di allevamento sono indicati sugli espositori delle uova in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore.

     2. Le uova vendute sciolte sono esposte per la vendita con le seguenti informazioni supplementari:

     a) il numero di identificazione del centro di imballaggio che ha classificato le uova o, nel caso di uova di importazione, il paese terzo d'origine;

     b) la data di durata minima, seguita dalle raccomandazioni adeguate di magazzinaggio;

     c) l'indicazione, in chiaro, delle condizioni di refrigerazione per le uova vendute nei dipartimenti francesi d'oltremare.

     3. Le uova della categoria A, eccettuate le uova commercializzate con la dicitura “extra” conformemente all'articolo 12, possono essere messe in vendita in piccoli imballaggi senza appartenere alle stesse categorie di peso. In tal caso gli imballaggi comportano a titolo di informazioni complementari il peso netto totale e la dicitura “uova di calibro differente” o l'indicazione delle varie categorie di peso.»

     7) All'articolo 15, lettera b), il punto ee) è sostituito dal testo seguente:

     «ee) della data di imballaggio e della data di durata minima, seguita da opportune raccomandazioni per la conservazione, per le uova della categoria A, e della data di imballaggio per le uova della categoria B.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, a eccezione dell'articolo 1, punto 1, che è applicabile solo con decorrenza 1° luglio 2005.