§ 1.6.N10 - Regolamento 2 luglio 2003, n. 1182.
Regolamento (CE) n. 1182/2003 della Commissione recante rettifica del regolamento (CE) n. 315/2003 che modifica il regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/07/2003
Numero:1182


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N10 - Regolamento 2 luglio 2003, n. 1182.

Regolamento (CE) n. 1182/2003 della Commissione recante rettifica del regolamento (CE) n. 315/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(G.U.U.E. 3 luglio 2003, n. L 165).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare gli articoli 10 e 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Un errore è stato individuato nel testo del regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione. Per evitare interpretazioni erronee e garantire la corretta applicazione delle misure previste dal regolamento in parola, occorre rettificare tale errore.

     (2) È opportuno rettificare il regolamento (CE) n. 315/2003 in conseguenza.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 315/2003 è così rettificato:

     1) All'articolo 1, si aggiunge il seguente punto:

     «5) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.»

     2) Nell'allegato, dopo la parola «ALLEGATO» si inserisce la seguente frase:

     «Le tabelle 4.1, 4.2 e 4.3 sono sostituite dalle seguenti tabelle:»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 24 febbraio 2003.