§ 1.6.N07 - Regolamento 5 novembre 2001, n. 2155.
Regolamento (CE) n. 2155/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 690/2001, relativo a misure speciali di sostegno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/11/2001
Numero:2155


Sommario
Art. 1.      Il coefficiente "1,65" stabilito per le classi S ed E nella nota 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 690/2001 è sostituito da "1,87".
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.N07 - Regolamento 5 novembre 2001, n. 2155.

Regolamento (CE) n. 2155/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 690/2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 6 novembre 2001, n. L 289)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine, modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2001, prevede, all'articolo 5, paragrafo 3, che il prezzo versato all'aggiudicatario debba essere adeguato se vengono prese in consegna carcasse di classe diversa dalla O. In Belgio gran parte della produzione di carni bovine rientra nella classi E ed S. Tuttavia, in base ai prezzi correnti di mercato per i bovini e al coefficiente di adeguamento stabilito nel regolamento, nessuna delle carcasse classificate come S o E verrà probabilmente presa in consegna nell'ambito di tale regime. Pertanto, al fine di rendere più efficace la misura di aiuto, il coefficiente fissato per le classi S ed E all'allegato IV dovrebbe essere portato ad un livello che rifletta più esattamente la realtà del mercato.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il coefficiente "1,65" stabilito per le classi S ed E nella nota 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 690/2001 è sostituito da "1,87".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai quantitativi aggiudicati in seguito alla gara del 12 novembre 2001 e alle gare successive.