§ 1.6.M33 - Regolamento 9 febbraio 2001, n. 283.
Regolamento (CE) n. 283/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/02/2001
Numero:283


Sommario
Art. 1.      Il paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2734/2000 è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M33 - Regolamento 9 febbraio 2001, n. 283.

Regolamento (CE) n. 283/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e il regolamento (CE) n. 2734/2000

(G.U.C.E. 10 febbraio 2001, n. L 41)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine, modificato dal regolamento (CE) n. 3/2001, ha introdotto un certo numero di modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, per far fronte alla situazione eccezionale del mercato dovuta ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

     (2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal regolamento (CE) n. 2734/2000, occorre derogare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000 per quanto concerne il peso massimo delle carcasse, non fissando alcun limite di peso per le due gare del mese di febbraio e aumentando il peso a 430 kg per le restanti gare del primo trimestre del 2001, ma ammettendo anche l'acquisto di animali più pesanti, pur limitandone il prezzo di acquisto al peso massimo autorizzato.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2734/2000.

     (4) Tenuto conto che è possibile vendere prodotti acquistati all'intervento anche dopo il 1° gennaio 2002, data in cui sarà applicato il sistema obbligatorio di etichettatura basato sull'origine previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, è opportuno prevedere per i contratti stipulati a partire dal 12 febbraio, ossia dalla prima gara del mese di febbraio, per i prodotti destinati all'intervento, l'obbligo di indicare nell'etichettatura il paese o i paesi di nascita e di ingrasso degli animali in questione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, eventualmente accompagnati dalle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     (5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce le disposizioni applicabili alle carcasse, alle mezzene e ai quarti che possono essere acquistati all'intervento pubblico. Per adeguarsi alla comune prassi commerciale, occorre modificare la descrizione delle mezzene che figura in tale allegato, autorizzando un certo margine di tolleranza.

     (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2000.

     (7) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2734/2000 è sostituito dal seguente testo:

     "1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di 430 kg. Tuttavia:

     - per le due gare del mese di febbraio 2001 non si applica alcuna limitazione del peso massimo delle carcasse,

     - per le restanti gare del primo trimestre del 2001, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 kg, ma in tal caso il prezzo di acquisto è pagato soltanto a concorrenza di tale peso massimo."

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue.

     1) All'articolo 4, paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     "d) etichettate conformemente al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, ivi comprese, per i contratti stipulati a partire dal 12 febbraio 2001, le indicazioni previste all'articolo 13, paragrafo 5, di tale regolamento."

     2) All'allegato III, punto 2, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:

     "b) mezzene: il prodotto ottenuto mediante divisione della carcassa di cui alla lettera a) secondo un piano simmetrico che passa nel mezzo di ogni vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale attraverso il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Nel corso delle operazioni di trasformazione della carcassa, le vertebre dorsali e lombari non devono essere spostate in modo rilevante; i relativi muscoli e tendini non devono essere gravemente intaccati quando si usano sega e coltelli."

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.