§ 1.6.I29 - Regolamento 12 novembre 2002, n. 2010.
Regolamento (CE) n. 2010/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001, che stabilisce la norma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/11/2002
Numero:2010


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.I29 - Regolamento 12 novembre 2002, n. 2010.

Regolamento (CE) n. 2010/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi.

(G.U.C.E. 13 novembre 2002, n. L 310).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 453/2002, stabilisce disposizioni concernenti le caratteristiche qualitative, la calibrazione, la presentazione e le indicazioni esterne degli agrumi.

     (2) La norma raccomandata per gli agrumi dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata recentemente modificata e prevede la possibilità di calibrare gli agrumi in base al numero di frutti, di nuove regole di omogeneità di calibrazione e la possibilità di imballare agrumi di specie differenti nella stessa confezione destinata al consumatore.

     (3) È inoltre opportuno chiarire le disposizioni in vigore per quanto riguarda vari aspetti. Da un lato, il calibro 1-X è tradizionalmente commercializzato (sic) con la denominazione «1» e pertanto occorre prevedere una denominazione alternativa per questo calibro. Dall'altro, i contenuti minimi di succo applicabili alle differenti varietà di arance devono essere aggiornati. Infine, è opportuno precisare che l'obbligo di indicazione dei trattamenti di conservazione riguarda soltanto i trattamenti post-raccolto.

    (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1799/2001.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato come segue:

     1) Alla sezione II (Caratteristiche qualitative), lettera B (Requisiti di maturazione), sub iii) (Arance), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) La sezione III (Disposizioni relative alla calibrazione) è modificata come segue.

     a) La lettera B (Scale di calibro) è modificata come segue:

     i) alla quinta colonna della tabella, l'espressione «1-X» è sostituita da:

     (Omissis);

     ii) è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis);

     b) Il testo della lettera C è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) Alla sezione VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), lettera D (Caratteristiche commerciali), il terzo e quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).