§ 1.6.H92 - Regolamento 24 ottobre 2002, n. 1895.
Regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione recante apertura di una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/10/2002
Numero:1895


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     


§ 1.6.H92 - Regolamento 24 ottobre 2002, n. 1895.

Regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione recante apertura di una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione.

(G.U.C.E. 25 ottobre 2002, n. L 287).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999, ha fissato le modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione.

     (2) L'esame della situazione in materia di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso. Tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario. La situazione particolare dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara.

     (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Viene indetta una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 per l'isola della Riunione.

     2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 26 giugno 2003. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

     3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni che seguono.

 

          Art. 2.

     Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

 

          Art. 3.

     La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 30 EUR/t.

 

          Art. 4.

     I documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara, ai fini della determinazione della durata di validità si considerano rilasciati il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

 

          Art. 5.

     Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto nel bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

     Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui al comma precedente.

 

          Art. 6.

     Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

 

          Art. 7.

     1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

     - la fissazione di una sovvenzione massima,

     - o di non dar seguito alla gara.

     2. Quando è fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della sovvenzione massima.

 

          Art. 8.

     Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 novembre 2002 alle ore 10.

     La data ultima per la presentazione delle offerte è il 26 giugno 2003.

 

          Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

Gara settimanale per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio

a grani lunghi B verso l’isola della Riunione

 

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

 

1

2

3

Numerazione degli offerenti

Quantitativi

(in tonnellate)

Importo della sovvenzione

(in EUR/tonnellata)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

ecc.