§ 1.6.E9 - Regolamento 27 novembre 1990, n. 3446.
Regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/11/1990
Numero:3446


Sommario
Art. 1.      La concessione di aiuti all'ammasso privato, di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è subordinata alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Art. 2.      1. Il contratto per l'ammasso privato di carni ovine e caprine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette "contraenti" le quali:
Art. 3.      1. La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso, vertono su uno solo dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto.
Art. 4.      1. Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre di ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto.
Art. 5.      1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non può eccedere il 30% dell'aiuto richiesto.
Art. 6.      1. L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato ex articolo 4, paragrafo 3.
Art. 7.      1. Salvo casi di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi devono essere presentati all'autorità competente entro i sei mesi successivi alla scadenza del [...]
Art. 8.      Il tasso di conversione da applicare agli importi dell'aiuto e della cauzione è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno della conclusione del contratto, qualora l'importo dell'aiuto è [...]
Art. 9.      1. I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 di detto [...]
Art. 10.      Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che [...]
Art. 11.      Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente:
Art. 12.      1. Quando l'aiuto è concesso mediante gara:
Art. 13.      1. Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine essi designano l'autorità nazionale responsabile del controllo sull'ammasso.
Art. 14.      Se l'autorità preposta al controllo dell'ammasso constata ed accerta che la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per [...]
Art. 15.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
Art. 16.      1. Il regolamento (CEE) n. 2659/80 è abrogato.
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1990. Esso si applica all'ammasso privato avviato a decorrere da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi [...]


§ 1.6.E9 - Regolamento 27 novembre 1990, n. 3446.

Regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine. [1]

(G.U.C.E. 30 novembre 1990, n. L 333).

 

 

 

Art. 1.

     La concessione di aiuti all'ammasso privato, di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è subordinata alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 2.

     1. Il contratto per l'ammasso privato di carni ovine e caprine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette "contraenti" le quali:

     - esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi e siano iscritte in un registro pubblico da stabilirsi dagli Stati membri

e

     - dispongano l'ammasso di impianti adeguati nella Comunità.

     2. Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carcasse o i tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi, di qualità sana, leale e mercantile, prodotti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) ad e) della direttiva 64/433/CEE, e ottenuti da animali allevati nella Comunità almeno dagli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data del conferimento all'ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

     3. Le carni non possono essere oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

     4. Il contratto può vertere soltanto su quantitativi pari o superiori ad un minimo da stabilire per ogni prodotto.

     5. Le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

 

     Art. 3.

     1. La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso, vertono su uno solo dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto.

     2. La proposta contrattuale o l'offerta sono ammissibili soltanto se recano gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione.

     3. Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

     a) una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

     b) la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare,

     c) il termine ultimo per le operazioni di ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della totalità del quantitativo di cui alla lettera b),

     d) il periodo di ammasso,

     e) l'importo dell'aiuto per unità di peso,

     f) l'importo della cauzione,

     g) la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

     4. Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni:

     a) conferire all'ammasso entro i termini di cui all'articolo 4, e conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti contemplate dall'articolo 2, paragrafo 2 senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'ente di intervento può autorizzare lo spostamento di tali prodotti;

     b) comunicare all'ente d'intervento con cui ha stipulato il contratto tempestivamente prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; l'ente d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita;

     c) far pervenire all'ente d'intervento i documenti relativi alle operazioni d'immagazzinamento a non altre un mese dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 4;

     d) ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4;

     e) consentire all'ente d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

 

     Art. 4.

     1. Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre di ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto.

Il conferimento all'ammasso può avvenire per singole partite, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno per contratto e per magazzino.

     2. Durante le operazioni di entrata all'ammasso, il contraente, sotto la sorveglianza permanente dell'organismo d'intervento, può tagliare o disossare, interamente o parzialmente, la totalità o parte dei prodotti, a condizione che venga utilizzata una quantità di carcasse sufficiente a garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto venga immagazzinato ed a condizione altresì che tutta la carne ottenuta dalle suddette operazioni sia posta all'ammasso. Al più tardi alla data d'inizio delle operazioni di ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità; tuttavia, l'organismo d'intervento può richiedere che tale comunicazione si effettui almeno due giorni lavorativi prima dell'immagazzinamento di ogni singola partita. I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento, totale o parziale, non possono essere immagazzinati [2].

     3. Le operazioni di ammasso cominciano, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui essa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento.

Tale data corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

     - sul luogo di ammasso, nel caso in cui le carni siano congelate sul posto;

     - sul luogo della congelazione, nel caso in cui le carni siano congelate in un impianto apposito fuori del luogo di ammasso. Tuttavia, per i prodotti ammassati dopo essere stati tagliati o disossati, interamente o parzialmente, la pesatura riguarda i prodotti effettivamente immagazzinati e può essere effettuata anche sul luogo del taglio o del disossamento, parziale o totale [2].

     4. Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto.

Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi.

 

     Art. 5.

     1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non può eccedere il 30% dell'aiuto richiesto.

     2. Le condizioni principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:

     - non ritirare una domanda di conclusione di contratto o un'offerta di gara,

     - conservare in ammasso almeno il 90% del quantitativo previsto dal contratto, durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a),

     3. E esclusa l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     4. La cauzione è svincolata immediatamente se la proposta contrattuale o l'offerta di gara sono respinte.

     5. In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85. Salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superiore a dieci giorni l'aiuto non è pagato [3].

 

     Art. 6.

     1. L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato ex articolo 4, paragrafo 3.

     2. Salvo il disposto del paragrafo 3, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le concessioni principali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

     3. L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.

Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale:

     a) superiore o pari al 90% di tale quantitativo, l'aiuto viene ridotto in proporzione;

     b) inferiore al 90%, ma superiore o pari all'80% di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato;

     c) inferiore all'80% di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato.

     4. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20%.

L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi.

 

     Art. 7.

     1. Salvo casi di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi devono essere presentati all'autorità competente entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale. Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini stabiliti, benché il contraente si sia fatto parte diligente per procurarseli tempestivamente, possono essere concesse dilazioni, complessivamente non superiori a 6 mesi, per la presentazione dei documenti stessi.

     2. Salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 10 e i casi in cui sia stata avviata un'indagine sul diritto agli aiuti, le autorità competenti pagano l'aiuto al più presto e non oltre tre mesi dalla data di presentazione da parte del contraente della domanda di pagamento debitamente corredata dei documenti giustificativi.

 

     Art. 8.

     Il tasso di conversione da applicare agli importi dell'aiuto e della cauzione è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno della conclusione del contratto, qualora l'importo dell'aiuto è stabilito forfettariamente in anticipo, oppure il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, quando l'aiuto è concesso mediante gara.

 

     Art. 9.

     1. I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 di detto regolamento non si applica per la determinazione del periodo di ammasso come indicato all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) del presente regolamento o modificato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g).

     2. Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso.

     3. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

     4. Il contraente avverte tempestivamente l'ente d'intervento prima del previsto inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso; l'ente d'intervento può esigere che tale informazione sia comunicata almeno due giorni lavorativi prima di tale data.

Se non viene adempiuto l'obbligo di previa informazione ma, entro i 30 giorni successivi al giorno di uscita dal magazzino, sono provati in modo soddisfattorio, secondo le autorità competenti, la data di uscita dal magazzino ed i quantitativi interessati:

     - l'aiuto é concesso, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, e

     - viene incamerato il 15% della cauzione relativamente al quantitativo interessato.

In tutti gli altri casi di inadempimento di tale obbligo:

     - non viene pagato alcun aiuto per il relativo contratto, e

     - viene incamerata integralmente la cauzione per il relativo contratto.

     5. Quando, salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 10, il contraente non rispetta la scadenza del periodo di ammasso contrattuale per la totalità del quantitativo immagazzinato, ogni giorno di calendario d'inadempimento comporta la perdita del 10% dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi.

 

     Art. 10.

     Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che giudica necessari in ragione della circostanza addotta. Detta autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore ed i provvedimenti decisi al riguardo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 11.

     Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente:

     a) la proposta contrattuale deve essere presentata al competente ente d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

     b) l'ente d'intervento competente deve comunicare ad ogni richiedente, a mezzo lettera raccomandata, mediante telex, telefax o dietro ricevuta di ritorno, la decisione sulla proposta contrattuale entro i cinque giorni lavorativi che seguono la data di presentazione della domanda all'ente stesso.

In caso di accettazione della proposta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione di cui al primo comma, lettera b). L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

 

     Art. 12.

     1. Quando l'aiuto è concesso mediante gara:

     a) il regolamento recante apertura della procedura di gara ex articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 precisa le condizioni generali della stessa, i prodotti da ammassare, la data e l'ora limite per la presentazione delle offerte, nonché il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta;

     b) l'offerta va presentata in ecu all'ente d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

     c) lo spoglio delle offerte è effettuato dagli uffici competenti degli Stati membri, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto;

     d) le offerte presentate devono pervenire alla Commissione in forma anonima, tramite gli Stati membri, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle stesse, previsto dal bando di gara;

     e) in assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine di cui alla lettera d);

     f) in base alle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, la Commissione decide di stabilire un importo massimo dell'aiuto, tenendo conto in particolare del disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2644/80, ovvero decide di non dare seguito alla gara;

     g) qualora venga fissato un importo massimo dell'aiuto, vengono accettate le offerte inferiori o pari a detto importo.

     2. L'ente d'intervento competente comunica a tutti gli offerenti con lettera raccomandata, mediante telex o telefax o dietro ricevuta di ritorno, il risultato della loro partecipazione alla gara entro i cinque giorni lavorativi che seguono il giorno di notifica agli Stati membri della decisione della Commissione.

In caso di accettazione dell'offerta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione dell'ente d'intervento all'offerente, di cui al primo comma. L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine essi designano l'autorità nazionale responsabile del controllo sull'ammasso.

     2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità preposta al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

     a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

     b) la data di conferimento all'ammasso;

     c) il peso e il numero delle scatole o dei colli altrimenti confezionati;

     d) la presenza dei prodotti in magazzino;

     e) la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale completata, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 5, dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso.

     3. Il contraente, o eventualmente, in sua vece, il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

     a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;

     b) la data di conferimento all'ammasso e la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale, completato dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso;

     c) il numero delle carcasse delle mezzene, delle scatole o dei colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni paletta o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente per singole partite;

     d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

     4. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto. Ogni paletta e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, devono essere contrassegnati in modo da evidenziare numero del contratto, denominazione del prodotto e peso. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno.

All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e può procedere alla sigillatura dei prodotti immagazzinati.

     5. L'autorità preposta al controllo procede:

     a) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

     b) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale;

     c) - o alla sigillatura di tutti i prodotti immagazzinati oggetto di un contratto, conformemente al paragrafo 4, secondo comma, oppure

     - ad un controllo, senza preavviso per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10% del quantitativo immagazzinato in ogni Stato membro in forza di un provvedimento di aiuto all'ammasso privato. Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5% del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso. Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.

     6. I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto ove figurino

     - la data del controllo,

     - la sua durata

e

     - le operazioni svolte.

Il rapporto sul controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.

     7. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5% dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, da determinarsi dall'autorità preposta al controllo.

Gli Stati membri notificano questi casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane.

 

     Art. 14.

     Se l'autorità preposta al controllo dell'ammasso constata ed accerta che la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato per i sei mesi successivi a quello dell'accertamento stesso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

     2. Gli Stati membri comunicano via telex o telefax alla Commissione:

     a) prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi oggetto di domande di conclusione di un contratto, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;

     b) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso;

     c) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;

     d) mensilmente, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso ex articolo 3, paragrafo 3, lettera g), o in caso di riduzione del periodo d'ammasso ex articolo 9, paragrafo 5, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati.

     3. L'applicazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è oggetto di esame periodico, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

 

     Art. 16.

     1. Il regolamento (CEE) n. 2659/80 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

I riferimenti agli articoli del regolamento abrogato vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1990. Esso si applica all'ammasso privato avviato a decorrere da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CEE) n. 2659/80     Presente regolamento

 

Articolo 1                       Articolo 1

Articolo 2                       Articolo 2

Articolo 3                       Articolo 3, paragrafi 3 e 4

Articolo 4                       Articolo 3, paragrafi 1 e 2

-                                Articolo 4

Articolo 5                       Articolo 5

Articolo 6                       Articolo 6

-                                Articolo 7

Articolo 7                       Articolo 8

Articolo 8                       Articolo 9

Articolo 9                       Articolo 10

Articolo 10                      Articolo 11

Articolo 11                      Articolo 12

-                                Articolo 13

-                                Articolo 14

Articolo 12                      Articolo 15

Articolo 13                      Articolo 16

Articolo 14                      Articolo 17

 

 


[1] L'art. 1 del regolamento (CE) n. 616/98 ha stabilito che in deroga all'art. 2, paragrafo 2, all'art. 3, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, lettera a), e all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3446/90:

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1258/91.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1258/91.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 3533/93.