§ 1.6.B25 - Regolamento 28 luglio 1999, n. 1666.
Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/1999
Numero:1666


Sommario
Art. 1.      Le uve secche delle varietà "Sultanina", "Moscatel" e "Uve secche di Corinto", di cui al codice NC 080620, destinate al consumo nella Comunità o esportate verso i paesi terzi, devono rispettare [...]
Art. 2.      Le uve secche ottenute nella Comunità e destinate al mercato interno o all'esportazione sono oggetto di un controllo del rispetto delle caratteristiche minime o delle tolleranze di cui [...]
Art. 3.      Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione dei controlli.
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1 settembre 2000.


§ 1.6.B25 - Regolamento 28 luglio 1999, n. 1666.

Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche.

(G.U.C.E. 29 luglio 1999, n. L 197).

 

Art. 1.

     Le uve secche delle varietà "Sultanina", "Moscatel" e "Uve secche di Corinto", di cui al codice NC 080620, destinate al consumo nella Comunità o esportate verso i paesi terzi, devono rispettare le caratteristiche minime e le tolleranze che figurano nell'allegato.

Tale requisito si applica allo stadio dell'immissione in libera pratica per i prodotti originari dei paesi terzi e allo stadio dell'uscita dagli impianti di trasformazione per i prodotti comunitari.

 

     Art. 2.

     Le uve secche ottenute nella Comunità e destinate al mercato interno o all'esportazione sono oggetto di un controllo del rispetto delle caratteristiche minime o delle tolleranze di cui all'articolo 1 nei luoghi di trasformazione precedentemente alle operazioni di carico in vista della spedizione.

Le uve secche importate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg sono oggetto di un controllo per sondaggio del rispetto di tale requisito precedentemente all'immissione in libera pratica sul mercato comunitario. Gli Stati membri possono sottoporre a un controllo tali prodotti in tutte le fasi della commercializzazione.

Gli Stati membri possono decidere di ammettere, quale prova dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, i certificati di rispetto delle caratteristiche minime e delle tolleranze relative alla qualità II della norma della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU), rilasciati dai paesi terzi d'origine delle uve secche.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione dei controlli.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1 settembre 2000.

 

ALLEGATO

CARATTERISTICHE MINIME DELLE UVE SECCHE

     1. Definizione

     Le uve secche devono provenire dalle varietà sultanina, Moscatel e uve secche di Corinto, derivanti dalla Vitis vinifera L.

 

     2. Caratteristiche minime

     2.1. Le uve secche devono essere:

     - intere;

     - sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

     - prive di insetti e di acari vivi, qualunque sia il loro stadio di sviluppo;

     - prive di umidità esterna anormale;

     - prive di odore e/o sapore estranei [un lieve odore di anidride solforosa (SO2) e un leggero aroma e sapore di olio non sono considerati anormali]

e, fatte salve le tolleranze,

     - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

     - prive di tracce visibili di attacchi di insetti, di acari o di altri parassiti;

     - prive di muffe;

     - prive di chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati;

     - prive di frammenti di peduncolo;

     - prive di pedicelli, salvo nel caso delle uve del tipo Moscatel;

     - prive di chicchi danneggiati (per le uve secche private dei vinaccioli, le normali lesioni meccaniche risultanti dalle operazioni di estrazione dei vinaccioli non sono considerate un difetto);

     - prive di cristalli di zucchero visibili;

     - prive di sostanze vegetali estranee.

     2.2. Inoltre le uve secche:

     - devono presentare caratteristiche varietali analoghe;

     - devono avere un sapore, una grana e un colore tipici e di livello decisamente buono;

     - devono essere ottenute da uve decisamente mature;

     - devono essere passate al vaglio o calibrate;

     - possono presentare difetti entro i limiti delle tolleranze indicate, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto.

     2.3. Lo stato delle uve secche deve essere tale da consentire di:

     - sopportare il trasporto e le operazioni connesse;

     - arrivare in condizioni soddisfacenti nel luogo di destinazione.

 

     3. Tenore di umidità

     Il tenore di umidità delle uve secche non deve essere inferiore al 13 % per tutte le varietà e superiore rispettivamente al 31 % per il tipo Malaga/Muscatel, al 23 % per le varietà con vinaccioli e al 18 % per le varietà senza vinaccioli e le uve di Corinto.

 

     4. Disposizioni relative alla calibrazione

     Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità:

 

SENZA VINACCIOLI

(Omissis)

 

CON VINACCIOLI

(Omissis)

 

UVE DI CORINTO

(Omissis)