§ 1.6.971 - Regolamento 16 giugno 1995, n. 1370.
Regolamento 1370/95/CE della Commissione del 16 giugno 1995 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/06/1995
Numero:1370


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1 luglio 1995, l'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo [...]
Art. 2.      1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88
Art. 3.      1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana
Art. 4. 
Art. 5.      I titoli d'esportazione non sono trasferibili
Art. 6.      Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione
Art. 7.      1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente
Art. 8.      Le domande di titoli d'esportazione utilizzabili per le esportazioni da effettuare dal 1 luglio 1995 possono essere presentate dal 19 giugno 1995
Art. 9.      Il regolamento (CEE) n. 1700/84 è abrogato
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma [...]


§ 1.6.971 - Regolamento 16 giugno 1995, n. 1370. [1]

Regolamento 1370/95/CE della Commissione del 16 giugno 1995 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suini.

(G.U.C.E. 17 giugno 1995, n. L 133).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1 luglio 1995, l'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

 

     Art. 2.

     1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 [2].

     2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

     3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

     4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture [3]:

     (Omissis)

     Regolamento (CE) n. 1370/95

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana [4].

     2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

     3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 [5].

     4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2759/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può

     - fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

     - respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

     - sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti e la destinazione [6].

     5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

     6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, se tale percentuale è inferiore all'80%. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

     - o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

     - o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione [7].

     7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno [8].

 

     Art. 4. [9]

     Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura [10]:

     (Omissis)

     - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80

     (Omissis)

     Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 5.

     I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

 

     Art. 6.

     Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture [11]:

     (Omissis)

     - Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

     (Omissis)

 

     Art. 7.

     1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

     a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

     b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

     c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente [12].

     2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:

     - il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

     - la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

     - il tasso della restituzione applicabile;

     - l'importo totale in ECU della restituzione prefissata per categoria di prodotti.

     3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

     4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

 

     Art. 8.

     Le domande di titoli d'esportazione utilizzabili per le esportazioni da effettuare dal 1 luglio 1995 possono essere presentate dal 19 giugno 1995.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CEE) n. 1700/84 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1 luglio 1995 a norma dello stesso regolamento.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma del presente regolamento a decorrere dal 19 giugno 1995.

Tuttavia, gli articoli 4 e 9 si applicano a decorrere dal 1 luglio 1995.

 

 

     ALLEGATO I [13]

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II [14]

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 1518/2003.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2399/99.

[3] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana.

[4] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2739/95 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1122/96.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1122/96.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2399/99.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1122/96.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1122/96.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1122/96 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2399/99.

[10] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana.

[11] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana.

[12] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2739/95, già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1122/96 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2399/99.

[13] Allegato da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 505/2002.

[14] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2739/95 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1122/96 e sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2399/99.