§ 1.6.945 - Regolamento 27 luglio 1994, n. 1905.
Regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, relativo ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/07/1994
Numero:1905


Sommario
Art. 1.      Ai sensi del presente regolamento si intende per
Art. 2.      Il programma di azioni proposto da un'associazione rappresentativa può riguardare una o più delle azioni elencate all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 399/94.
Art. 3.      1. Le azioni di formazione professionale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento (CE) n. 399/94 riguardano una o più delle seguenti misure:
Art. 4.      1. Le azioni relative al miglioramento delle condizioni di trasporto e di magazzinaggio di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CE) n. 399/94 riguardano una o più delle [...]
Art. 5.      1. Le azioni contemplate all'articolo 1, secondo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 399/94 includono le seguenti misure:
Art. 6.      1. Lo studio del mercato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera d) del regolamento (CE) n. 399/94, viene effettuato dalla Commissione come disposto all'articolo 2, secondo comma del [...]
Art. 7.      Le misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento sono proposte da associazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del presente regolamento e che inoltre
Art. 8.      1. I richiedenti devono avere la sede sociale in uno Stato membro della Comunità.
Art. 9.      1. L'organismo competente compila un elenco di tutte le domande di contributo finanziario pervenutegli nel termine di cui all'articolo 8 paragrafo 2 e lo trasmette alla Commissione entro e non [...]
Art. 10.      1. Non appena la decisione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 è notificata allo Stato membro, l'organismo competente informa ogni richiedente sull'esito della sua domanda.
Art. 11.      1. A decorrere dalla data alla quale il contratto acquista efficacia, il richiedente può presentare domanda di acconto.
Art. 12.      1. Gli organismi competenti adottano i provvedimenti necessari per verificare:
Art. 13.      1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi di cui trattasi, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il [...]
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 1.6.945 - Regolamento 27 luglio 1994, n. 1905.

Regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche.

(G.U.C.E. 29 luglio 1994, n. L 194).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per

     a) associazione rappresentativa che raggruppa più rami di attività del settore: qualsiasi organizzazione che, a prescindere dallo statuto, sia in grado di dimostrare, in qualità di richiedente, al momento della presentazione della domanda:

     - che raggruppa aziende agricole che producono uve secche destinate alla trasformazione, imprese che provvedono alla trasformazione delle uve e imprese che le commercializzano,

     - che controlla, per ogni varietà, almeno la metà della produzione si uve secche prodotte nella zona interessata dalle misure che essa intende attuare;

     b) azioni dirette: tutte le azioni che formeranno oggetto di un contratto di esecuzione concluso fra la Commissione e un richiedente;

     c) azioni indirette: tutte le azioni oggetto di un contratto di esecuzione concluso tra un organismo competente designato da ciascuno Stato membro e un richiedente.

 

     Art. 2.

     Il programma di azioni proposto da un'associazione rappresentativa può riguardare una o più delle azioni elencate all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 399/94.

Le azioni che figurano nel programma non possono essere attuate prima della firma del contratto. La durata proposta per l'esecuzione del contratto è quella che figura nel programma accettato secondo la procedura descritta agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

TITOLO II

Azioni in materia di qualità

 

     Art. 3.

     1. Le azioni di formazione professionale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento (CE) n. 399/94 riguardano una o più delle seguenti misure:

     - seminari specializzati in funzione delle categorie di lavoratori,

     - visite di formazione,

     - pubblicazione e distribuzione di materiale audiovisivo di riferimento,

     - corsi di formazione per i controllori della qualità.

     2. Dette misure sono finanziate dalla Comunità a concorrenza del 90%.

     3. Tali azioni sono indirette ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     1. Le azioni relative al miglioramento delle condizioni di trasporto e di magazzinaggio di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CE) n. 399/94 riguardano una o più delle seguenti misure:

     - creazione di centri di raccolta e di preselezione delle uve secche non trasformate,

     - acquisto di casse per il trasporto, accatastabili, di plastica,

     - acquisto di palette,

     - acquisto di materiale di manutenzione,

     - sistemazione di laboratori per il controllo dei campioni,

     - acquisto di materiale utile per una buona gestione delle scorte.

     2. Tali misure sono finanziate dalla Comunità a concorrenza del 70%.

     3. Tali azioni sono indirette ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     1. Le azioni contemplate all'articolo 1, secondo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 399/94 includono le seguenti misure:

     - raccolta dei risultati di ricerche precedenti che saranno comunicati ai responsabili delle aziende,

     - messa a punto di procedimenti efficaci per le operazioni di essiccazione, pulitura, cernita e magazzinaggio presso l'azienda e in fabbrica,

     - messa a punto di protocolli per la raccolta delle uve preessiccate e creazione di una classificazione compatibile con le pratiche commerciali internazionali.

     2. Tali misure sono finanziate dalla Comunità a concorrenza del 70%.

     3. Tali misure vanno presentate e attuate di concerto con gli istituiti e/o gli organismi competenti nei settori considerati.

     4. Queste azioni sono indirette ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del presente regolamento.

TITOLO III

Azioni promozionali

 

     Art. 6.

     1. Lo studio del mercato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera d) del regolamento (CE) n. 399/94, viene effettuato dalla Commissione come disposto all'articolo 2, secondo comma del precitato regolamento del Consiglio. Lo studio sarà oggetto di un bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. E' questa un'azione diretta ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del presente regolamento.

     2. Il programma di informazione di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera e) del regolamento (CE) n. 399/94 è realizzato dalla Commissione come previsto all'articolo 2, secondo comma del precitato regolamento del Consiglio.

Il programma è oggetto di un bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Si tratta di un'azione diretta ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del presente regolamento.

     3. Le suddette misure sono finanziate al 100% della Comunità.

TITOLO IV

Gestione delle azioni in materia di qualità

 

     Art. 7.

     Le misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento sono proposte da associazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del presente regolamento e che inoltre

     - sono in possesso delle qualifiche necessarie per l'esecuzione delle misure proposte,

     - possono garantire l'esecuzione dei lavori.

 

     Art. 8.

     1. I richiedenti devono avere la sede sociale in uno Stato membro della Comunità.

     2. La domanda di partecipazione finanziaria della Comunità è presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui il richiedente ha la sede sociale, al più tardi il 28 febbraio 1995 [1]. L'elenco degli organismi competenti è riprodotto nell'allegato del presente regolamento.

     3. Le domande devono contenere:

     a) nome e indirizzo dell'associazione rappresentativa richiedente e atto costitutivo di quest'ultima;

     b) tutti i dati relativi alle misure proposte, con descrizione e motivazione dettagliate e con indicazione dei termini d'esecuzione e dei risultati previsti;

     c) un riassunto del programma, contenente i principali elementi di quest'ultima;

     d) il prezzo offerto per ogni misura, al netto da tasse, espresso in ECU e ripartito per singola voce nonché il piano di finanziamento corrispondente;

     e) se del caso, gli studi su cui si fonda la misura proposta;

     f) l'ultimo rapporto d'attività disponibile e, se del caso, lo statuto e/o il regolamento interno del richiedente.

     4. La domanda è valida soltanto se è corredata dell'impegno scritto:

     a) di rispettare il contratto tipo e i criteri di gestione elaborati dai servizi della Commissione e comunicati al richiedente dall'organismo competente;

     b) di far eseguire, a spese del richiedente, se del caso a richiesta della Commissione o dell'organismo competente presso il quale è stata presentata la domanda di finanziamento, uno studio valutativo sulle misure eseguite;

     c) di non riscuotere altri aiuti comunitari e nazionali a sostegno delle misure cofinanziate dalla Comunità in virtù del presente regolamento;

     d) di indicare chiaramente al pubblico che il programma ha beneficiato del cofinanziamento comunitario.

 

     Art. 9.

     1. L'organismo competente compila un elenco di tutte le domande di contributo finanziario pervenutegli nel termine di cui all'articolo 8 paragrafo 2 e lo trasmette alla Commissione entro e non oltre il 31 marzo 1995, corredato di un parere motivato per ciascuna domanda [1].

     2. Dopo averne informato il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, la Commissione decide quanto prima in merito alle domande da accogliere.

 

     Art. 10.

     1. Non appena la decisione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 è notificata allo Stato membro, l'organismo competente informa ogni richiedente sull'esito della sua domanda.

     2. Entro un mese dalla data di notifica della decisione allo Stato membro, gli organismi competenti concludono con i richiedenti i contratti relativi alle misure accettate.

Gli organismi interessati utilizzano a tal fine il contratto tipo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a).

     3. Il contratto acquista efficacia soltanto dopo che sia stata costituita in favore dell'organismo competente, a garanzia della corretta esecuzione del contratto stesso, una cauzione pari al 15% dell'importo massimo del contributo finanziario della Comunità.

Se la cauzione non viene costituita entro due settimane dalla data di conclusione del contratto, quest'ultimo diventa privo d'oggetto e non può più produrre alcun effetto giuridico.

     4. La cauzione è costituita secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

L'esecuzione entro i termini previsti delle misure accettate che formano oggetto del contratto di cui al paragrafo 2 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento.

     5. In caso di inadempimento dell'esigenza principale o in caso di grave violazione degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, il contratto è risolto.

 

     Art. 11.

     1. A decorrere dalla data alla quale il contratto acquista efficacia, il richiedente può presentare domanda di acconto.

L'acconto può ascendere al 30% dell'importo massimo del contributo finanziario della Comunità.

Il versamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 110% dell'acconto stesso, costituita secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     2. I pagamenti sono effettuati sulla base di fatture trimestrali, corredate dei necessari documenti giustificativi e di una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto limitatamente al 70% del totale del finanziamento comunitario. Le prime fatture sono presentate tre mesi dopo la data alla quale il contratto acquista efficacia.

     3. La domanda di saldo è presentata all'organismo competente al più tardi entro la fine del quarto mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle misure. Essa deve essere corredata:

     - dei necessari documenti giustificativi;

     - di un prospetto riepilogativo delle realizzazioni;

     - di un rapporto valutativo sui risultati ottenuti, riscontrabili alla data di stesura del rapporto stesso, e sulla loro possibile utilizzazione. Salvo caso di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo medesimo, pari al 3% per ogni mese di ritardo.

     4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti indicati al paragrafo 3.

In caso d'inosservanza dell'esigenza principale di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, non viene versato alcun importo, salvo caso di forza maggiore.

In caso d'inadempienza di altre esigenze, il saldo viene ridotto proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità constatata.

     5. La cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata in funzione del versamento del saldo conformemente al paragrafo 4.

Tuttavia:

     a) se il saldo viene ridotto in applicazione del paragrafo 4, terzo comma, e se l'ammontare cumulato dell'acconto e dei pagamenti di cui al paragrafo 2 supera l'importo definitivo del contributo finanziario della Comunità, viene incamerata una quota della cauzione pari all'importo versato in eccedenza;

     b) in caso d'inosservanza del termine fissato per la presentazione della domanda di saldo, la cauzione viene incamerata proporzionalmente alla riduzione del saldo menzionata al paragrafo 3, ultimo comma.

     6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti dal presente articolo entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. Esso può tuttavia differire i versamenti, ove occorrano ulteriori verifiche.

     7. L'organismo competente trasmette alla Commissione i rapporti valutativi di cui al paragrafo 3 al più tardi il 30o giorno successivo alla data in cui ha ricevuto la documentazione citata allo stesso paragrafo 3.

     8. Il tasso di conversione agricolo da applicare è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione.

 

     Art. 12.

     1. Gli organismi competenti adottano i provvedimenti necessari per verificare:

     - l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti,

     - l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso i contraenti e gli eventuali consociati dei contraenti.

Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, i suddetti organismi comunicano quanto prima alla Commissione, per iscritto, ogni irregolarità accertata.

     2. La Commissione può seguire l'esecuzione delle misure organizzando riunioni di esperti e procedendo a verifiche in loco.

 

     Art. 13.

     1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi di cui trattasi, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le operazioni da esso effettuate in ECU pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di 3 punti percentuali.

     2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi od uffici pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI

A NORMA DELL'ARTICOLO 8 PARAGRAFO

B

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

 

DK

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26

DK-1602 Koebenhavn V

 

D

Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (BEF)Adickesallee 40D-60322 Frankfurt am Main

Postfach 18 01 07

D-60082 Frankfurt am Main

 

GR

Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP) 241 Acharnon Street

GR-104 46 Athènes

 

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Secretaría General de Alimentación

Paseo Infanta Isabel 1

E-28014 Madrid

 

F

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor)

164, rue de Javel

F-75015 Paris

 

IRL

Department of agriculture, food and forestry

Agriculture House [7W]

Kildare

StreetIRL-Dublin 2

 

I

Ente per gli Interventi nel mercato agricolo (EIMA)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

 

L

Administration des services techniques de l'agriculture

16, route d'Esch

L-1470 Luxembourg

 

NL

Produktschap voor groenten en fruit

Bezuidenhoutseweg 153

NL-2594 AG 's-Gravenhage

 

P

Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA) Rua Camilo Castelo Branco, nº 45, 2º

P-1000 Lisboa

 

UK

Intervention Board Executive Agency

Fountain House

2 Queen's Walk

UK-Reading, Berks RG1 7QW

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3103/94.

[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3103/94.