§ 1.6.922 – Regolamento 30 giugno 1993, n. 1722.
Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/1993
Numero:1722


Sommario
Art. 1.      1. Una restituzione alla produzione (in prosieguo denominata “restituzione”) può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che [...]
Art. 2.      Ai sensi del presente regolamento s'intende per
Art. 3. 
Art. 4.      1. I fabbricanti che intendono chiedere restituzioni devono rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati, fornendo i seguenti dati
Art. 5.      1. Il fabbricante che intende chiedere una restituzione si rivolge per iscritto all'autorità competente per ottenere un titolo di restituzione. La domanda è presentata ogni giorno lavorativo [...]
Art. 6.      1. Previa verifica eseguita immediatamente dopo la ricezione della domanda presentata conformemente all'articolo 5, l'autorità competente rilascia senza indugio il titolo di restituzione
Art. 7.      1. I fabbricanti in possesso di un titolo di restituzione rilasciato conformemente all'articolo 6 possono chiedere - sempreché le disposizioni del presente regolamento siano state rispettate - [...]
Art. 8.      1. Il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione da parte del fabbricante, presso l'autorità competente, di una cauzione pari a 15 ECU per tonnellata di amido o di fecola di base, [...]
Art. 9.      1. Il pagamento definitivo della restituzione può essere effettuato solo dopo che il fabbricante abbia notificato all'autorità competente i seguenti dati
Art. 10.      1. La cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 viene svincolata soltanto se all'autorità competente è stata prodotta la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 è stato
Art. 11.      1. La restituzione indicata nel titolo viene pagata soltanto per la quantità di amido e di fecola effettivamente utilizzata nel processo di fabbricazione. Parallelamente, la cauzione di cui [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è abrogato
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1993. Ai fini dello svincolo della cauzione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/86, le disposizioni dell'articolo 10 si [...]


§ 1.6.922 – Regolamento 30 giugno 1993, n. 1722.

Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali. [1]

(G.U.C.E. 1 luglio 1993, n. L 159).

 

Art. 1.

     1. Una restituzione alla produzione (in prosieguo denominata “restituzione”) può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I [2].

     Per la Finlandia e la Svezia può essere altresì concessa una restituzione per l'utilizzazione di amido d'orzo e di avena, limitatamente ad un quantitativo di 50000 tonnellate per la Finlandia e di 10000 tonnellate per la Svezia [3].

     2. L'elenco di cui al paragrafo 1 può essere modificato in funzione del grado di concorrenza con i paesi terzi e del livello di protezione nei confronti di detta concorrenza raggiunti mediante i meccanismi della politica agricola comune, della tariffa doganale comune o altri.

     3. La decisione di concedere una restituzione tiene conto di altri elementi e in particolare i seguenti:

     - l'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e di utilizzazione delle fecole e degli amidi;

     - il tasso di incorporazione della fecola o dell'amido nel prodotto finale e/o il valore relativo dell'amido e della fecola nel prodotto finale e/o l'importanza del prodotto come sbocco per l'amido e la fecola alla luce della concorrenza di altri prodotti.

     4. L'eventuale concessione di una restituzione alla produzione per un prodotto non deve determinare distorsioni della concorrenza con altri prodotti per i quali non è concessa la restituzione.

     5. Qualora sia constatata una distorsione conseguente alla concessione di una restituzione, quest'ultima viene:

     - soppressa, oppure

     - modificata nella misura necessaria a eliminare la distorsione di concorrenza.

     6. Non sono concesse restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole importati nella Comunità in virtù di un regime d'importazione comportante una riduzione del dazio all'importazione [4].

     7. Le decisioni previste dal presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura descritta, rispettivamente, all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

     - «amido o fecola», l'amido o la fecola di base o un prodotto derivato dall'amido o dalla fecola, elencato nell'allegato II;

     - «prodotti riconosciuti», i prodotti elencati nell'allegato I;

     - «fabbricante», colui che utilizza l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.

 

     Art. 3. [5]

     1. In caso di concessione di una restituzione, quest'ultima è fissato una volta al mese. Tuttavia, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale, la restituzione, calcolata a norma del paragrafo 2, può essere modificata per tenere conto di tale variazione.

     2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo o di avena, è calcolata in base alla differenza, moltiplicata per il coefficiente 1,60, fra:

     a) il prezzo di mercato del granturco in Francia, valido durante i cinque giorni che precedono il giorno della fissazione; e

     b) la media dei prezzi rappresentativi all’importazione CIF Rotterdam utilizzati per determinare i dazi all’importazione del granturco, constatati nei cinque giorni che precedono il giorno d'inizio dell'applicazione.

     Ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma, devono essere applicate le seguenti norme:

     a) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al prezzo d’intervento ma inferiore al 155 % di tale prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato della metà della differenza tra il prezzo reale e il prezzo d’intervento;

     b) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al 155 % del prezzo d’intervento, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato del 27,5 % del prezzo d’intervento.

     Per la fecola di patate, è possibile fissare una restituzione diversa per tener conto del livello del prezzo minimo previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92. In tal caso, il calcolo è effettuato in base al prezzo di mercato del granturco in Francia, di cui al primo comma, lettera a), con una limitazione fissata al 115 % del prezzo d’intervento.

     Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), è ridotto della differenza tra il prezzo d’intervento del frumento valido nel mese di giugno e quello valido nel mese di luglio, tranne se il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), corrisponde già al prezzo valido per il nuovo raccolto. [6]

     3. La restituzione da pagare corrisponde a quella calcolata conformemente al paragrafo 2, moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegato II e corrispondente al codice NC dell'amido o della fecola effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.

     4. Le decisioni previste dal presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

 

     Art. 4.

     1. I fabbricanti che intendono chiedere restituzioni devono rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati, fornendo i seguenti dati:

     a) nome e indirizzo del fabbricante;

     b) gamma dei prodotti ottenuti dall'amido o dalla fecola, compresi quelli che figurano nell'elenco di cui all'allegato I e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione dei codici NC;

     c) se diverso da quello indicato alla lettera a), il luogo (od i luoghi) in cui l'amido o la fecola saranno trasformati in prodotti riconosciuti.

Gli Stati membri possono richiedere al fabbricante dati supplementari.

     2. I fabbricanti devono comunicare all'autorità competente un impegno scritto che autorizzi le autorità competenti a effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione dell'amido o della fecola e che forniranno tutte le informazioni richieste.

     3. L'autorità competente adotta le misure necessarie per accertare che il fabbricante dispone di un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro.

     4. In base ai dati di cui al paragrafo 1, l'autorità competente compila e tiene aggiornato un elenco di fabbricanti riconosciuti. Soltanto i fabbricanti riconosciuti possono chiedere una restituzione conformemente all'articolo 5.

 

     Art. 5.

     1. Il fabbricante che intende chiedere una restituzione si rivolge per iscritto all'autorità competente per ottenere un titolo di restituzione. La domanda è presentata ogni giorno lavorativo entro le ore 13, ora di Bruxelles [7].

     2. La domanda deve indicare:

     a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

     b) la quantità di amido o di fecola da utilizzare;

     c) in caso di fabbricazione di un prodotto del codice NC 3503 10 50, la quantità di amido o di fecola che sarà utilizzata;

     d) il luogo o i luogo in cui la fecola sarà utilizzata;

     e) le date previste per la trasformazione.

     3. La domanda è accompagnata:

     - dalla costituzione di una cauzione conformemente all'articolo 8;

     - da una dichiarazione del fornitore dell'amido o della fecola, in cui si precisa che il prodotto da utilizzare è stato ottenuto conformemente alla nota in calce dell'allegato II.

     4. Gli Stati membri possono esigere informazioni complementari.

 

     Art. 6.

     1. Previa verifica eseguita immediatamente dopo la ricezione della domanda presentata conformemente all'articolo 5, l'autorità competente rilascia senza indugio il titolo di restituzione.

     2. Gli Stati membri utilizzano i moduli nazionali per il titolo di restituzione, il quale, fatte salve altre disposizioni di diritto comunitario, contiene almeno i dati di cui al paragrafo 3.

     3. Il titolo di restituzione indica i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oltre al tasso della restituzione e all'ultimo giorno di validità del titolo, che corrisponde all'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese di rilascio del titolo [8].

     Tuttavia, la validità dei titoli chiesti nei mesi di luglio, agosto e fino al 24 settembre è limitata a 30 giorni dalla data di rilascio, ma non può superare il 30 settembre [9].

     4. Il tasso della restituzione applicabile, indicato nel titolo, corrisponde a quello valido alla data di ricevimento della domanda. Tuttavia, qualora, una determinata quantità di amido o di fecola, indicata nel titolo, venga trasformata durante la campagna di commercializzazione dei cereali successiva a quella durante la quale è pervenuta la domanda, la restituzione applicabile all'amido o alla fecola trasformati nel corso della nuova compagna verrà ritoccata in funzione della differenza tra il prezzo di intervento applicabile durante il mese di rilascio del titolo di restituzione e quello applicabile durante il mese della trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. Il tasso da utilizzare per la conversione della restituzione in moneta nazionale corrisponde a quello valido il giorno della trasformazione dell'amido o della fecola [10].

 

     Art. 7.

     1. I fabbricanti in possesso di un titolo di restituzione rilasciato conformemente all'articolo 6 possono chiedere - sempreché le disposizioni del presente regolamento siano state rispettate - il pagamento della restituzione indicata nel titolo stesso, dopo che l'amido o la fecola saranno stati utilizzati per la fabbricazione di prodotti riconosciuti.

     2. I diritti derivanti dal titolo di restituzione non sono cedibili.

 

     Art. 8.

     1. Il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione da parte del fabbricante, presso l'autorità competente, di una cauzione pari a 15 ECU per tonnellata di amido o di fecola di base, moltiplicati eventualmente per il coefficiente corrispondente al tipo di amido o di fecola da utilizzare, riportato nell'allegato II.

     2. La cauzione viene svincolata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'obbligazione principale, ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento, è costituita dalla trasformazione della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda in prodotti, nei limiti del periodo di validità del titolo. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 90% della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda, si considera che abbia adempiuto detta obbligazione principale.

 

     Art. 9.

     1. Il pagamento definitivo della restituzione può essere effettuato solo dopo che il fabbricante abbia notificato all'autorità competente i seguenti dati:

     a) la data o le date di acquisto e di consegna dell'amido o della fecola;

     b) il nome e l'indirizzo dei fornitori dell'amido o della fecola;

     c) il nome e l'indirizzo dei produttori dell'amido o della fecola;

     d) la data o le date di trasformazione dell'amido o della fecola;

     e) la quantità e il tipo di amido o di fecola, con i codici NC utilizzati;

     f) la quantità del prodotto riconosciuto indicato nel titolo, fabbricato mediante l'amido o la fecola.

     2. Se il prodotto indicato nel titolo rientra sotto il codice NC 3505 10 50, la notificazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata dal deposito di una cauzione pari all'importo della restituzione da pagare per la fabbricazione del prodotto in oggetto. Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, la cauzione non è necessaria e non si applicano le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 10 del presente regolamento [11].

     L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2200/85, è costituita dall'utilizzazione o dall'esportazione del prodotto conformemente alle disposizioni rispettive delle lettere a) o b) del paragrafo 1 dell'articolo 10 del presente regolamento. L'utilizzazione o l'esportazione hanno luogo nei dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. In base ad una domanda debitamente giustificata, presentata alle competenti autorità, può essere presa in considerazione la concessione di una proroga di tale termine non superiore a sei mesi [12].

     3. Prima di procedere al pagamento, l'autorità competente accerta che l'amido o la fecola siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti conformemente alle indicazioni riportate nel titolo. Le verifiche si effettuano normalmente mediante controlli amministrativi, confermati, se necessario, da controlli fisici.

     4. I controlli previsti dal presente regolamento devono essere espletati entro cinque mesi dal giorno in cui l'autorità competente ha ricevuto i dati di cui al paragrafo 1.

     5. Se la quantità di amido o fecola trasformata supera quella specificata nel titolo di restituzione, detta quantità supplementare è da considerarsi, nei limiti del 5%, come trasformata in virtù di tale documento, con diritto al pagamento della restituzione ivi indicata.

 

     Art. 10.

     1. La cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 viene svincolata soltanto se all'autorità competente è stata prodotta la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 è stato:

     a) utilizzato per fabbricare, all'interno del territorio doganale della Comunità, prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II, oppure

     b) esportato nei paesi terzi. In caso di esportazione diretta verso un paese terzo, la cauzione viene svincolata soltanto se all'autorità competente è stata prodotta la prova che il prodotto in oggetto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

     2. La prova di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita da una dichiarazione presentata all'autorità competente dal fabbricante. La dichiarazione indica:

     - se il prodotto in oggetto debba subire una trasformazione;

     - che il prodotto sarà utilizzato soltanto per fabbricare prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II;

     - che il prodotto sarà venduto solo ad una persona che assuma l'impegno di cui al primo trattino, risultante da un'apposita clausola contrattuale o da una condizione specifica contenuta nella fattura di vendita; il fabbricante dovrà tenere a disposizione dell'autorità competente una copia del contratto di vendita o della fattura di vendita contenenti detta clausola o condizione;

     - che il fabbricante ha preso conoscenza delle disposizioni del paragrafo 7;

     - il nome e l'indirizzo del consegnatario, qualora il prodotto formi oggetto di un'atto di scambio, nonché il quantitativo preso in consegna;

     - il numero dell'esemplare di controllo T 5, qualora l'acquirente del prodotto si trovi in un altro Stato membro.

     3. Alla fine di ogni trimestre civile, il fabbricante trasmette alla propria autorità competente, entro venti giorni lavorativi, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2.

Entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali copie, l'autorità competente del fabbricante le trasmette all'autorità competente dell'acquirente.

     4. I fabbricanti e gli acquirenti del prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 devono essere provvisti di un sistema di contabilità di magazzino riconosciuto dagli Stati membri, che consenta di accertare il rispetto degli impegni e l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione del fabbricante menzionata al paragrafo 2.

     Tuttavia, gli acquirenti che utilizzano una quantità dei prodotti di cui al codice suddetto inferiore a 1000 kg per trimestre, possono essere esentati da tale obbligo [13].

     5. a) Le verifiche di cui al paragrafo 4 sono effettuate dall'autorità competente del fabbricante e da quella dell'acquirente allo scadere di ciascun trimestre civile. Le verifiche riguardano i dati globali relativi a tale periodo per i fabbricanti e gli acquirenti interessati, nonché almeno il 10% di tutte le transazioni e utilizzazioni avvenute nello Stato membro (o negli Stati membri). I controlli da eseguire nell'ambito delle verifiche vengono stabiliti dalle autorità competenti in base a un'analisi dei rischi.

Ogni verifica deve concludersi entro cinque mesi dalla fine di ciascun trimestre civile.

L'autorità competente del fabbricante deve disporre dei risultati di ogni singola verifica entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione di ciascuna operazione di controllo.

Qualora le verifiche abbiano luogo in due o più Stati membri, le autorità interessate si comunicano reciprocamente i risultati delle verifiche effettuate, in base alle procedure descritte dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio.

     b) Ove si riscontrino irregolarità per almeno il 3% delle operazioni di controllo di cui alla lettera a), le autorità competenti intensificano i controlli.

     c) In base ai risultati di tali verifiche, l'autorità che ha proceduto allo svincolo della cauzione applica al fabbricante interessato la sanzione prevista al paragrafo 7.

     6. Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, un esemplare di controllo T 5.

     Detto esemplare reca, nella casella 104, alla voce “Altro”, una delle diciture elencate nell’allegato IV. [14]

     7. Qualora si constati l'inosservanza delle norme dei paragrafi da 1 a 6, l'autorità competente dello Stato membro interessato esige, fatte salve eventuali sanzioni nazionali, il pagamento di un importo equivalente al 150% della restituzione più elevata, applicabile al prodotto in oggetto durante i dodici mesi precedenti.

 

     Art. 11.

     1. La restituzione indicata nel titolo viene pagata soltanto per la quantità di amido e di fecola effettivamente utilizzata nel processo di fabbricazione. Parallelamente, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene svincolata in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     2. Il pagamento della restituzione è eseguito al più tardi entro cinque mesi dal giorno in cui termina il controllo previsto all'articolo 9, paragrafo 3. Tuttavia, su richiesta del fabbricante, l'autorità competente può concedere, trenta giorni dalla ricezione delle suddette informazioni, un acconto d'importo pari a quello della restituzione. Salvo i casi in cui il prodotto rientri sotto il codice NC 3505 10 50, l'acconto è subordinato alla costituzione, da parte del fabbricante, di una cauzione pari al 115% dell'acconto stesso. La cauzione viene svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

     Art. 12. [15]

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro la fine della prima settimana di ogni mese, i quantitativi di amido o di fecola che nel corso del mese precedente sono stati oggetto di domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;

     b) entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre civile, il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo, avena o riso) per i quali sono state pagate restituzioni, nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati.

 

     Art. 13.

     Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è abrogato.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1993. Ai fini dello svincolo della cauzione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/86, le disposizioni dell'articolo 10 si applicano anche ai fascicoli ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO I [16]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [17]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     Il livello di purezza dell'amido o della fecola viene determinato ricorrendo al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.

 

 

ALLEGATO IV [18]

Diciture di cui all’articolo 10, paragrafo 6

 

— In spagnolo: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

— In ceco: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

— In danese: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

— In tedesco: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

— In estone: Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

— In greco: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγήαπό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

— In inglese: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

— In francese: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

— In italiano: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

— In lettone: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

— In lituano: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

— In ungherese: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

— In maltese: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

— In olandese: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

— In polacco: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

— In portoghese: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

— In slovacco: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

— In sloveno: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

— In finlandese: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

— In svedese: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1548/2004.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1548/2004.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 3125/94.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1516/95.

[5] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3125/94 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1516/95 e così sostituto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1011/98.

[6] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2004 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1548/2004.

[7] Paragrafo da ultimo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2004.

[8] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2004.

[9] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1586/94 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1011/98.

[10] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1586/94 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1011/98.

[11] Comma già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1548/2004 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1214/2005.

[12] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1011/98.

[13] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1011/98.

[14] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1950/2005.

[15] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1011/98 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2004.

[16] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 87/99.

[17] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3125/94 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1011/98, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 87/99 e modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1548/2004.

[18] Allegato aggiunto dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1950/2005.