§ 1.6.920 - Regolamento 30 giugno 1993, n. 1713.
Regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/1993
Numero:1713


Sommario
Art. 1.      1. I prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.      In deroga, secondo il caso, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1068/93 e fatte salve le possibilità e le condizioni di fissazione [...]
Art. 3.      1. Il regolamento (CEE) n. 3016/78 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1993. Esso resta tuttavia applicabile alle operazioni e procedure in corso
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1993


§ 1.6.920 - Regolamento 30 giugno 1993, n. 1713.

Regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 1 luglio 1993, n. L 159).

 

Art. 1.

     1. I prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione interessata.

     2. L'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio.

     3. Il tasso di conversione agricolo specifico di cui al paragrafo 1 è fissato dalla Commissione nel mese che segue la campagna di commercializzazione in causa. Il tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 2 è fissato dalla Commissione ogni mese per il mese precedente.

 

     Art. 1 bis. [1]

     Per la campagna di commercializzazione 1998/99 e per gli Stati membri che partecipano ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98,

     1) per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, si applicano:

     - per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1998, il tasso di conversione agricolo specifico di cui all'allegato II,

     - per il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999, il tasso di conversione fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98;

     2) per l'applicazione dei tassi di cui al punto 1 sono fissati i seguenti fatti generatori:

     - per le somme dovute in virtù del pagamento dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81: il primo giorno della campagna di commercializzazione;

     - per le somme dovute in virtù del pagamento dei contributi alla produzione e per il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento: il primo giorno della campagna di commercializzazione.

 

     Art. 1 ter. [2]

     Per la campagna di commercializzazione 2000/01 e per la Grecia,

     1) per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento, si applicano:

     - per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000, il tasso di conversione agricolo specifico: 1 EUR = 339,771 GRD,

     - per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, il tasso di conversione fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio;

     2) per l'applicazione dei tassi di cui al punto 1 sono fissati i seguenti fatti generatori:

     - per le somme dovute in virtù del pagamento dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999: il primo giorno della campagna di commercializzazione,

     - per le somme dovute in virtù del pagamento dei contributi alla produzione e del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento: il primo giorno della campagna di commercializzazione.

 

     Art. 2.

     In deroga, secondo il caso, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1068/93 e fatte salve le possibilità e le condizioni di fissazione anticipata di cui agli articoli da 13 a 17 del medesimo regolamento, i fatti generatori per l'applicazione dei tassi di conversione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono stabiliti come indicato in allegato.

 

     Art. 3.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3016/78 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1993. Esso resta tuttavia applicabile alle operazioni e procedure in corso.

     2. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1487/92, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1488/92, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2177/92 e l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3491/92 soppressi.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1993.

 


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1642/1999.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1509/2001.