§ 1.6.865 - Regolamento 3 maggio 1989, n. 1254.
Regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/05/1989
Numero:1254


Sommario
Art. 1.      1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,89 ECU per 100 chilogrammi.
Art. 2.      Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, tranne la Spagna ed il Portogallo, è fissato a 40,07 ECU per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.
Art. 3.      Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:
Art. 4.      1. La Repubblica italiana e la Repubblica francese, sono autorizzate ad accordare, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.865 - Regolamento 3 maggio 1989, n. 1254.

Regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole.

(G.U.C.E. 9 maggio 1989, n. L 126).

 

Art. 1.

     1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,89 ECU per 100 chilogrammi.

     2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,10 ECU per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità, tranne la Spagna.

Tuttavia, per lo zucchero bianco che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciati nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989, il prezzo d'intervento è fissato a 54,18 ECU per le zone di cui al primo comma.

 

     Art. 2.

     Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, tranne la Spagna ed il Portogallo, è fissato a 40,07 ECU per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

 

     Art. 3.

     Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile,

     b) tenore di zucchero del 16% al momento della ricezione.

 

     Art. 4.

     1. La Repubblica italiana e la Repubblica francese, sono autorizzate ad accordare, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero, ai produttori di canna da zucchero e all'occorrenza ai produttori di zucchero.

     2. In Italia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione della quantità di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.

Per tale produzione l'importo massimo degli aiuti non può:

     a) superare, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, il 23,64% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81 per la campagna di commercializzazione in questione e

     b) per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, superare rispettivamente il 90% e l'80% dell'impegno finanziario globale in ECU già autorizzato per la campagna di commercializzazione 1988/1989 dall'articolo 46, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

     3. La Repubblica italiana può tuttavia procedere ad un adeguamento degli aiuti di cui al paragrafo 2 per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia. Nell'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato la Commissione valuta segnatamente la conformità di questi aiuti ai piani di ristrutturazione.

     4. In Francia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione di una quantità di zucchero bianco prodotto nei dipartimenti d'oltremare che non sia superiore alla quantità di base attribuita a questi dipartimenti, dopo aver operato la deduzione del trasferimento di quote A per 30 000 tonnellate di zucchero bianco effettuato nel 1981/1982 in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Questi aiuti non possono superare 7,293 ECU per 100 chilogrammi espressi in zucchero bianco.

Il regime applicato dalla Repubblica francese sarà riesaminato nel quadro della decisione che istituisce un programma di soluzioni specifiche alla lontananza ed all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare «POSEIDOM» [1].

     5. Durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, allorquando il livello del tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile supera del 3% o più il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la Repubblica italiana è inoltre autorizzata a coprire con un aiuto nazionale l'incidenza di tale differenza sulle spese di magazzinaggio.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono applicabili per la campagna di

commercializzazione 1989/1990.

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 260/96.