§ 1.6.759 – Regolamento 16 agosto 1978, n. 1972.
Regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/08/1978
Numero:1972


Sommario
Art. 1.      I vini che, ai sensi dell'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 816/70, sono inadatti al consumo umano diretto, non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo [...]
Art. 2.      Gli Stati membri possono esigere che l'utilizzazione di tartrato neutro di potassio e di bicarbonato di potassio sia autorizzata unicamente se ciascuno di questi trattamenti viene effettuato [...]
Art. 3.      Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di produttori che negli Stati membri detengono a fini enologici i seguenti prodotti
Art. 4.      I vini prodotti anteriormente al 1 settembre 1978 possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto dopo tale data, purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      La Commissione, sulla base di comunicazioni dei paesi terzi e previa consultazione con questi, adotta, in virtù dell'articolo 26 quater, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento sono [...]


§ 1.6.759 – Regolamento 16 agosto 1978, n. 1972. [1]

Regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche.

(G.U.C.E. 17 agosto 1978, n. L 226).

 

Art. 1.

     I vini che, ai sensi dell'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 816/70, sono inadatti al consumo umano diretto, non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo. Tali vini possono essere distrutti e possono circolare unicamente a destinazione di una distilleria, di una fabbrica di aceto o di un impianto che li utilizza per usi o per prodotti industriali.

     Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al comma precedente, onde meglio identificarli.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri possono esigere che l'utilizzazione di tartrato neutro di potassio e di bicarbonato di potassio sia autorizzata unicamente se ciascuno di questi trattamenti viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato.

     L'utilizzazione di acido tartarico racimico, di ferrocianuro di potassio e di fitato di calcio è autorizzata unicamente se ciascuno di questi trattamenti viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

     Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio, il vino deve contenere tracce di ferro.

     Il trattamento al fitato di calcio è limitato a 8 g/hl e, dopo il trattamento, il vino deve contenere tracce di ferro.

     Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelle adottate dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di produttori che negli Stati membri detengono a fini enologici i seguenti prodotti:

     - ascorbato di sodio,

     - bicarbonato di ammonio,

     - carbonato di potassio,

     devono procedere al loro inventario entro e non oltre il 31 agosto 1978 e comunicarlo anteriormente al 15 settembre 1978 alla competente autorità designata dallo Stato membro nel cui territorio i prodotti sono detenuti.

     In tali condizioni, gli Stati membri interessati possono autorizzare la commercializzazione e l'impiego dei prodotti suindicati nella campagna viticola 1978/1979.

 

     Art. 4.

     I vini prodotti anteriormente al 1 settembre 1978 possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto dopo tale data, purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data. Tali vini non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 26 bis- 26 quater del regolamento (CEE) n. 816/70, dell'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 817/70 e degli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 2893/74, applicabili solo a decorrere del 1 settembre 1978.

 

     Art. 4 bis. [2]

     Il taglio

     - di un v.q.p.r.d. con un vino diverso da un v.q.p.r.d. o

     - di un v.q.p.r.d. con un v.q.p.r.d. che non ha il diritto di portare il nome della stessa regione determinata non può dare né un v.q.p.r.d. né un vino da tavola. Il vino così ottenuto non può essere consegnato per il consumo umano diretto.

Per questo vino è fatto divieto di utilizzare nell'etichetta, sull'imballaggio, nei documenti ufficiali e commerciali, nonché nei registri, qualsiasi indicazione riservata ai v.q.p.r.d.

Tuttavia uno Stato membro, d'intesa con gli Stati membri produttori interessati, può ammettere, per evitare un eccessivo rigore in casi individuali, che il prodotto ottenuto dal taglio di cui al primo comma, sia commercializzato nel suo mercato interno come vino da tavola, sempreché

     - esso presenti le caratteristiche di vino da tavola stabilite nell'allegato II, punto 11, del regolamento (CEE) n. 337/79 e

     - sia sano, leale e mercantile e soddisfi alle altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/79 e a quelle adottate ai fini della sua applicazione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, se i vini non si trovano nello Stato membro produttore, i servizi competenti si mettono direttamente in contatto fra loro in conformità del regolamento (CEE) n. 359/79

 

     Art. 5.

     La Commissione, sulla base di comunicazioni dei paesi terzi e previa consultazione con questi, adotta, in virtù dell'articolo 26 quater, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70, un regolamento relativo ai trattamenti o alle pratiche enologiche dei paesi terzi che sono da considerarsi comparabili con quelle ammesse nella Comunità.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai vini ottenuti nel territorio della Comunità a decorrere dal 1 settembre 1978. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai vini importati dai paesi terzi soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1979.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 45/80.