§ 1.6.725 - Regolamento 25 gennaio 1973, n. 205.
Regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/01/1973
Numero:205


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3.      Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento [...]
Art. 4.      1) Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 5.      Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri informano la Commissione durante il primo mese di ciascuna campagna in [...]
Art. 6.      Per quanto riguarda i titoli di importazione e di esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel corso del primo mese di ogni [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Il regolamento (CEE) n. 1486/69 è abrogato
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.725 - Regolamento 25 gennaio 1973, n. 205. [1]

Regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi.

(G.U.C.E. 29 gennaio 1973, n. L 23).

 

PARTE A

Settore olio d'oliva

 

Art. 1. [2]

     In ordine all'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni qualità di olio d'oliva rispondente alle definizioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato di detto regolamento, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:

     1) per quanto riguarda gli oleicoltori membri di un'associazione di produttori:

     a) ogni due mesi, dal 31 maggio al 30 novembre, il numero degli oleicoltori che hanno presentato una domanda di aiuto all'inizio della campagna sino alla fine del mese precedente, nonché il quantitativo per il quale è stato chiesto l'aiuto;

     b) per gli aiuti concessi sulla base del quantitativo effettivamente prodotto, ogni due mesi, a partire dal 31 dicembre, per la campagna precedente e sino a liquidazione della totalità delle domande di aiuto:

     - i quantitativi di olio per i quali è stato versato esclusivamente l'anticipo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nonché l'importo totale degli anticipi e il numero degli oleicoltori interessati, con ripartizione tra anticipi pari al 100 % dell'aiuto domandato o anticipi inferiori,

     - i quantitativi di olio per i quali è stato versato l'aiuto definitivo, nonché l'importo totale degli aiuti versati e il numero degli oleicoltori interessati,

     - i quantitativi di olio per i quali il diritto all'aiuto non è stato riconosciuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati;

     c) per gli aiuti concessi su base forfettaria in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2261/84, ogni trimestre, a partire dal 31 dicembre, per la campagna precedente e sino a liquidazione della totalità delle domande di aiuto:

     - i quantitativi di olio per i quali è stato versato l'aiuto nonché il numero degli oleicoltori interessati,

     - i quantitativi di olio per i quali il diritto all'aiuto non è stato riconosciuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati.

     2) Per quanto riguarda gli oleicoltori non associati:

     a) al più tardi entro il 30 novembre, per la campagna precedente, il numero delle dichiarazioni di coltura presentate;

     b) ogni trimestre, a partire dal 31 dicembre, per la campagna precedente e sino a liquidazione della totalità delle domande di aiuto:

     - i quantitativi di olio per i quali è stato versato l'aiuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati,

     - i quantitativi di olio per il quali il diritto all'aiuto non è stato riconosciuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati.

 

     Art. 1 bis. [3]

     In ordine all'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni qualità di olio d'oliva rispondente alle definizioni di cui ai punti 1, 3 e 6 dell'allegato di detto regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) ogni mese, distinti per qualità, i quantitativi di olio d'oliva per i quali è stato chiesto l'aiuto nel corso del mese precedente;

     b) ogni mese, gli importi delle cauzioni all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione, rispettivamente

     - costituite,

     - incamerate,

     - svincolate

nel corso del mese precedente, nonché i corrispondenti quantitativi di olio;

     c) ogni semestre, distinti per qualità i quantitativi di olio d'oliva condizionati senza domanda di aiuto dalle imprese riconosciute, constatati nel corso del semestre precedente in occasione dei controlli della contabilità di magazzino

 

     Art. 2. [4]

     In ordine alle misure d'intervento di cui all'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:

     A. per quanto riguarda gli acquisiti:

     a) in caso di offerta di acquisto, anteriormente al giorno 15 di ogni mese, i quantitativi, le qualità dichiarate e il luogo di presa in consegna dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento nel corso del mese precedente,

     b) ogni mese dispari, i quantitativi, le qualità e il luogo di magazzinaggio dell'olio d'oliva accettato dagli organismi d'intervento dall'inizio della campagna sino alla fine del mese precedente;

     B. per quanto riguarda le vendite:

     a) per le vendite non effettuate mediante gara:

entro i 15 giorni successivi alla vendita, i quantitativi e le qualità di

olio d'oliva o di residui oleosi venduti dall'organismo d'intervento,

nonché il luogo in cui erano depositati al momento della vendita,

     b) per la totalità delle vendite:

     ogni mese dispari, i quantitativi, le qualità e il luogo di magazzinaggio dell'olio d'oliva effettivamente uscito dall'inizio della campagna sino alla fine del mese precedente, distinti secondo il tipo di vendita (gara o altro), con indicazione della differenza tra il quantitativo effettivamente uscito e quello indicato nei registri dell'organismo d'intervento;

     C. per quanto riguarda le scorte di fine campagna,

entro un mese dalla fine della campagna:

     a) i quantitativi e le qualità di olio d'oliva risultati mancanti nel corso della campagna precedente, distinti per luogo di magazzinaggio,

     b) i quantitativi di olio d'oliva in giacenza alla fine della campagna, distinti per luogo di magazzinaggio e per qualità, con indicazione dei quantitativi già venduti ma non ancora usciti,

     c) i quantitativi residui in giacenza alla fine della campagna, con indicazione dei quantitativi già venduti ma non ancora usciti.

 

     Art. 3.

     Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE [5].

 

     Art. 4.

     1) Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) il 5 e il 20 di ciascun mese per la quindicina precedente, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE,

     b) nel corso del primo mese successivo la fine di ogni campagna, per quanto riguarda i prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e e) del suddetto regolamento,

le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando i quantitativi importati dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia e distinguendo i quantitativi per i quali è stata accettata la fissazione in anticipo.

     Se l'importazione o l'esportazione delle quantità per le quali in uno Stato membro sono richiesti dei titoli o delle fissazioni in anticipo rischiano di costituire, secondo il parere del detto Stato, una minaccia di perturbazione del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità specificate nel modo indicato, distinguendo da un lato quelle per le quali dei titoli o delle fissazioni in anticipo sono stati chiesti, ma non sono ancora stati rilasciati o accettati, e, dall'altro, quelle per le quali i titoli sono stati rilasciati e le domande di fissazione in anticipo sono state accettate durante la quindicina in corso. [6]

     2. Ai sensi del presente articolo s'intende:

     a) per la quindicina precedente il 5 di ogni mese: il periodo dal 16 alla fine del mese che precede quello della data indicata;

     b) per la quindicina che precede il 20 di ciascun mese: il periodo dal 1° al 15 di detto mese.

 

     Art. 5.

     Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri informano la Commissione durante il primo mese di ciascuna campagna in merito ai quantitativi di olio d'oliva assoggettati a controllo durante la campagna precedente.

 

     Art. 6.

     Per quanto riguarda i titoli di importazione e di esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel corso del primo mese di ogni campagna, le quantità per le quali i depositi cauzionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2256/71, sono stati incamerati nel corso della campagna precedente.

 

     Art. 6 bis. [7]

     Per quanto riguarda il regime del prelievo all'importazione di cui all'articolo 16 del regolamento n 136/66/CEE gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il mercoledì di ogni settimana, il numero di titoli d'importazione chiesti nel corso della settimana precedente per i quantitativi non superiori a 20000 kg, specificando i quantitativi stessi ripartiti per qualità e presentazione [8].

 

PARTE B

Settore semi oleosi

 

     Art. 7. [9]

     1. Per quanto concerne le misure d'intervento di cui all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro i quindici giorni successivi all'acquisto, i quantitativi, la qualità e il luogo di presa in consegna dei semi acquistati dagli organismi d'intervento. Qualora vengano offerti quantitativi ingenti, lo Stato membro di cui trattasi ne informa immediatamente la Commissione;

     b) entro i quindici giorni successivi alla vendita, i quantitativi e le qualità di semi venduti dagli organismi d'intervento, nonché il luogo in cui erano depositati al momento della vendita, specificando le vendite effettuate sul mercato della Comunità e quelle effettuate per l'esportazione;

     c) nel corso del primo mese di ciascun trimestre, i casi nei quali sono state applicate durante il precedente trimestre le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 282/67/CEE.

     2. Se del caso, quando si comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, viene fatta una distinzione tra colza e ravizzone "doppio zero" e gli altri tipi di colza e ravizzone.

 

     Art. 8. [10]

     1. Per quanto concerne l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi per le quali, nel corso della settimana precedente, sono state depositate domande della parte AP del certificato d'integrazione comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83;

     b) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi per le quali, nel corso della settimana precedente, sono state depositate domande della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria, specificando:

     - le quantità per le quali è stato fissato in anticipo l'importo dell'integrazione,

     - le quantità per le quali si applica l'integrazione del giorno in cui il prodotto è stato identificato,

     - le quantità di colza e ravizzone "doppio zero" per le quali sono state depositate domande;

     c) al più tardi tre settimane dopo la fine del mese di cui trattasi, le quantità per le quali è stata incamerata nel corso di tale mese la cauzione di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1594/83;

     d) al più tardi tre settimane dopo il mese considerato, le quantità di semi di colza e di ravizzone che, dopo essere state identificate, sono state incorporate in alimenti per gli animali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83, durante tale mese;

     e) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione, le quantità di semi di colza e di ravizzone "doppio zero" identificate durante la campagna.

     2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione anticipata dell'integrazione non corrispondano al normale smaltimento dei semi raccolti nella Comunità, soprattutto se tali quantitativi superano le 50000 t al giorno, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione specificando le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione in anticipo dell'integrazione ma per le quali i titoli non sono ancora stati rilasciati e le quantità per le quali i titoli di fissazione anticipata sono stati rilasciati dopo l'ultima comunicazione.

 

     Art. 9. [11]

     1. Per quanto riguarda i semi assoggettati al controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1594/83, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi assoggettate al controllo nella settimana precedente;

     b) al più tardi tre settimane dopo il mese considerato, le quantità per le quali è stata incamerata, durante tale mese, la cauzione di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

     c) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione:

     - le quantità di semi assoggettate al controllo che durante la campagna sono state messe in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione;

     - le quantità di semi o di miscele denaturate ai sensi del regolamento (CEE) n. 190/68, che sono state importate da paesi terzi o sono state sottoposte a denaturazione nel corso della campagna.

     2. Qualora uno Stato membro ritenga che, durante la campagna di commercializzazione, le quantità di cui al paragrafo 1, lettera c), non corrispondano alle quantità che si possono considerare normali, ne informa la Commissione non appena a conoscenza della situazione.

 

     Art. 10. [12]

     1. Per quanto concerne la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre settimane dopo il mese di cui trattasi:

     a) le quantità per le quali durante tale mese sono state presentate domande di fissazione in anticipo della restituzione;

     b) le quantità per le quali è stata pagata una restituzione durante tale mese, facendo una distinzione tra:

     - le quantità per le quali è stata fissata in anticipo una restituzione, e

     - quelle per le quali la restituzione pagata era quella applicabile il giorno dell'esportazione;

     c) le quantità per le quali durante tale mese è stata incamerata la cauzione di fissazione anticipata di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE.

     2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione anticipata della restituzione costituiscano un rischio di perturbazione del mercato, ne informa immediatamente la Commissione.

 

     Art. 11. [13]

     Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE.

 

     Art. 12. [14]

     Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per una valutazione della situazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

 

     Art. 13.

     Il regolamento (CEE) n. 1486/69 è abrogato.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1081/2001.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1633/85.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1633/85.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1633/85.

[5] Paragrafo così modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

[6] Paragrafo già modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3818/85.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1279/75 e così sostituito dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3136/78.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1037/79.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3916/86.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3916/86.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3916/86.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3916/86.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3916/86.

[14] Articolo già così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1279/75 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3916/86.