§ 1.6.489 - Regolamento 20 luglio 1992, n. 2009.
Regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola utilizzato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/07/1992
Numero:2009


Sommario
Art. 1.      I metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1576/89 e citato all'articolo 3, lettera d), [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.489 - Regolamento 20 luglio 1992, n. 2009.

Regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola utilizzato per l'elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli.

(G.U.C.E. 21 luglio 1992 n. L 203).

 

Art. 1.

     I metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1576/89 e citato all'articolo 3, lettera d), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1601/91, sono quelli contenuti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1238/92.

Per rendere comparabili i risultati delle analisi si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1238/92.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.