§ 1.6.473 - Regolamento 18 dicembre 1991, n. 3901.
Regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/12/1991
Numero:3901


Sommario
Art. 1.      1. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati è fatta in unità o mezza unità di [...]
Art. 2.      I vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati che
Art. 3.      Il regolamento (CEE) n. 1069/87 è abrogato
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.473 - Regolamento 18 dicembre 1991, n. 3901. [1]

Regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 368).

 

Art. 1.

     1. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati è fatta in unità o mezza unità di percentuale in volume.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato non può essere superiore né inferiore di oltre lo 0,8 % vol alla gradazione riscontrata all'analisi.

     2. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere seguita dal simbolo «% vol» e può essere preceduta dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc.». Essa è indicata nell'etichettatura in caratteri alti almeno 3 millimetri.

 

     Art. 2.

     I vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati che:

     a) sono stati condizionati anteriormente al 1o maggio 1988 in recipienti di volume nominale di 60 litri o meno la cui etichetta:

     - rechi l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo in maniera non rispondente alle norme di cui all'articolo 1, ma conforme alle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data, oppure

     - non rechi l'indicazione del titolo alcolometrico qualora questa non sia prevista dalle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data, oppure che

     b) sono stati imbottigliati anteriormente al 1o gennaio 1993 in bottiglie provviste di capsule o fogli fabbricati a base di piombo, possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CEE) n. 1069/87 è abrogato.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 48 del regolamento (CE) n. 753/2002, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.