§ 1.6.472 - Regolamento 11 dicembre 1991, n. 3895.
Regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/12/1991
Numero:3895


Sommario
Art. 1.      1. La designazione sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e all'articolo 2 del [...]
Art. 2.      Il dispositivo di chiusura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati non può essere rivestito di una capsula o di un foglio fabbricati a base di piombo.
Art. 3.      1. Il regolamento (CEE) n. 1627/86 è abrogato.
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.472 - Regolamento 11 dicembre 1991, n. 3895.

Regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 368).

 

Art. 1.

     1. La designazione sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89, reca l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

     2. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo si effettua alle condizioni previste dalle modalità di applicazione.

 

     Art. 2.

     Il dispositivo di chiusura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati non può essere rivestito di una capsula o di un foglio fabbricati a base di piombo.

 

     Art. 3.

     1. Il regolamento (CEE) n. 1627/86 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

 

 

Regolamento (CEE) n. 1672/86     Presente Regolamento

Articolo 1                       Articolo 1

Articolo 2                       -

Articolo 3                       Articolo 4