§ 1.6.469 - Regolamento 29 luglio 1991, n. 2348.
Regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi isotopiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/07/1991
Numero:2348


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.469 - Regolamento 29 luglio 1991, n. 2348. [1]

Regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi isotopiche nei prodotti del settore vitivinicolo. [2]

(G.U.C.E. 2 agosto 1991, n. L 214).

 

Art. 1. [3]

     Presso il CCR è istituita una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/89.

Tale banca di dati raccoglie i dati ottenuti dall'analisi isotopica dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti viticoli, secondo i metodi descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90. La banca di dati concorre ad armonizzare l'interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori ufficiali degli Stati membri mediante il suddetto metodo di analisi.

 

     Art. 2. [4]

     1. Per l'istituzione della banca di dati analitici di cui all'articolo 1, i campioni da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione.

I campioni di uva fresca sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di coltivazione, la varietà, l'età e le pratiche colturali seguite. I campioni in questione sono prelevati ogni anno, e per la prima volta nel 1991, per essere analizzati in uno dei laboratori ufficiali degli Stati membri. Gli Stati membri produttori di vino che non sono attrezzati per effettuare analisi isotopiche spediscono i propri campioni di vino al CCR, che ne effettua l'analisi.

Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati del CCR è almeno di:

     - 400 campioni in Francia,

     - 400 campioni in Italia,

     - 200 campioni in Germania,

     - 100 campioni in Spagna,

     - 50 campioni in Portogallo,

     - 50 campioni in Grecia,

     - 4 campioni in Lussemburgo,

     - 4 campioni nel Regno Unito,

     - 50 campioni in Austria, a partire dal raccolto 1997. Nella ripartizione dei campioni da prelevare deve essere tenuto conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri. Tale ripartizione può variare in funzione dei risultati degli esami di cui all'articolo 4.

     2. Ogni anno almeno il 25% dei prelievi è effettuato sulle stesse parcelle dove sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.

     3. I campioni di cui al paragrafo 1 sono analizzati coi metodi descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 dai laboratori che debbono essere designati dagli Stati membri o dal CCR. I laboratori designati debbono soddisfare, anteriormente al 1 novembre 1998, ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma europea NE 45001 e, in particolare, partecipare a un sistema di prove di competenze (proficiency testing scheme) relative ai metodi di analisi isotopica.

I laboratori compilano un bollettino d'analisi secondo il modello contenuto in allegato.

Per ciascun campione è redatta una scheda segnaletica conforme alle istruzioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2347/91.

     4. Una copia del bollettino con i risultati e l'interpretazione delle analisi effettuate dal laboratorio di uno Stato membro in applicazione del presente regolamento nonché una copia della scheda segnaletica sono inviate al CCR.

     5. Gli Stati membri ed il CCR assicurano:

     - la conservazione dei dati che figurano nella banca di dati analitici almeno per la durata delle cinque campagne viticole successive a quella in questione;

     - la conservazione, durante un periodo minimo di tre anni successivo alla data del prelievo, di almeno un campione di controllo per ciascuno dei campioni inviati al CCR per essere analizzati;

     - che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l'applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici;

     - la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni;

     - l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per la rettifica dei dati eventualmente ritenuti inesatti.

 

     Art. 3. [5]

     Gli Stati membri che eseguono le analisi isotopiche dei prodotti viticoli di cui all'articolo 1 spediscono al CCR, o a qualsiasi laboratorio da quest'ultimo ufficialmente designato, almeno il 10% dei campioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma. Il CCR procede alla selezione dei campioni da mettere a sua disposizione.

 

     Art. 4. [6]

     In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2048/89, la Commissione sottopone all'esame del comitato di gestione dei vini:

     - una valutazione annua dei dati analitici da inserire nella banca di dati;

     - le misure da adottare qualora i risultati delle analisi di uno stesso prodotto e la relativa interpretazione divergano;

     - la valutazione dei parametri statistici dei risultati dell'analisi isotopica;

     - le eventuali modifiche delle modalità relative alla costituzione della banca di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, soprattutto per quanto concerne il numero di campioni da prelevare per ogni vigneto;

     - la data a decorrere dalla quale le informazioni contenute nella banca di dati del CCR sono considerate rappresentative per i vigneti comunitari in causa, ed eventualmente le modalità per interpretare i risultati di un'analisi facendo riferimento a tale banca di dati. Tale data non può essere successiva al 31 marzo 1993.

 

     Art. 5. [7]

     1. Le informazioni contenute nella banca dati del CCR sono messe a disposizione dei laboratori ufficiali degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che ne facciano richiesta, entro il 30 giugno 1998. Gli Stati membri che non hanno designato alcun laboratorio per effettuare analisi isotopiche possono designare un'istanza competente abilitata a disporre delle informazioni relative ai campioni prelevati sul loro territorio. Su richiesta di uno Stato membro tale comunicazione può aver luogo, alle stesse condizioni, tramite l'organismo di contatto di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/89.

     2. In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione di un altro organismo incaricato dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2048/89 e, su richiesta, di altri organismi ufficiali.

     3. Questa comunicazione d'informazione riguarderà soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche ed origine simili. Ogni comunicazione d'informazione sarà accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l'utilizzazione della banca di dati.

 

     Art. 6. [8]

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri procurano che i risultati dell'analisi isotopiche contenuti nelle loro banche dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni comunitarie.

Qualora le informazioni immagazzinate nella banca di dati del CCR non siano ancora disponibili, gli Stati membri possono servirsi delle informazioni contenute il 1 settembre 1991 nelle banche di dati nazionali ed ottenute mediante procedure diverse da quelle prescritte dalle disposizioni comunitarie.

 

     Art. 7. [9]

     Al capitolo 8, punto 2, secondo e terzo trattino dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, il secondo e terzo comma sono soppressi a decorrere dalla data del 30 giugno 1998.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [10]

BOLLETTINO D'ANALISI

dei campioni dei vini e dei prodotti analizzati con un metodo isotopico descritto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, e destinati ad essere immessi nella banca di dati isotopici presso il CCR [1]

 

I. INFORMAZIONE GENERALE

 

1. Paese:

2. Numero del campione:

3. Millesimo:

4. Varietà della vite:

5. Classificazione del vino:

6. Regione/Distretto:

7. Nome e indirizzo del laboratorio responsabile dei risultati:

8. Campione per una seconda analisi di verifica presso il CCR: sì/no

 

II. METODI E RISULTATI

 

     1. Vino

1.1. titolo alcolometrico volumico: % vol.

1.2. estratto secco totale: g/l

1.3. zuccheri riducenti: g/l

1.4. acidità totale espressa in acido tartarico: g/l

1.5. anidride solforosa totale: mg/l

 

     2. Risultato dei rapporti isotopici deuterio/idrogeno nell'etanolo, misurati per RNM

2.1. Descrizione dell'apparecchiatura di distillazione:

2.2. Volume del vino distillato/peso del distillato ottenuto:

 

     3. Analisi del distillato

3.1. Tenore di acqua (Metodo: Karl-Fischer/Densitometria) % (m/m)

3.2. Tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico:

Metodo: analisi gascromatografica con una colonna capillare appropriata;

allegare il tracciato su carta del cromatogramma % (m/m)

3.3. Tenore di alcole etilico nel distillato del vino: D t M = 1 tenore di

acqua % (m/m) 100

 

[1] E obbligatorio spedire al CCR il bollettino con il questionario

relativo al prelievo dei campioni.

 

     4. Analisi della N.N-tetrametilurea

4.1. Tenore di acqua: % (m/m)

4.2. Purezza della TMU:

 

Metodo: analisi gascromatografica con capillare Carbowax o di altro tipo

(per convalidare la misurazione); allegare il tracciato su carta del

cromatogramma: % (m/m)

 

     5. Rapporti isotopici: risultati

5.1. (D/H)I = ppm scarto tipo

5.2. (D/H)II = ppm scarto tipo:

5.3. (D/H)QW = ppm scarto tipo:

5.4. (D/H)TMU = ppm scarto tipo

5.5. «R» = scarto tipo:

 

     6. Parametri RMN Frequenza osservata:

Memoria:

Numero degli scan:

Numero di prove:

Tempi di acquisizione:

Impulso 90°: 01: 02:

Potenza di disaccoppiamento:

Modo di disaccoppiamento:

Temperatura:

Moltiplicazione esponenziale: Hz;

Correzione della linea di base: sì/no

Zero filling: sì/no

Spettro 2H su carta, di formato 21 _ 29,7, secondo la presentazione che

figura nel procedimento d'analisi descritto al punto 8 dell'allegato del

regolamento (CEE) n. 2676/90.

 

     7. Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del vino

(omissis)

 

Numero di determinazione:

Deviazione tipo: 8.

Parametri dell'equilibrazione:

Equilibrazione automatica: sì/no

Temperatura di equilibrazione: °C

Volume di campione: ml

Volume del matraccio di equilibrazione: ml

Durata di equilibrazione: ore

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 20 del regolamento (CE) n. 2729/2000.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[8] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[9] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.

[10] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1932/97.