§ 1.6.416 - Regolamento 26 maggio 1988, n. 1432.
Regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione  recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/05/1988
Numero:1432


Sommario
Art. 1.      1. I produttori sono assoggettati all'obbligo del prelievo di corresponsabilità e del prelievo di corresponsabilità supplementare di cui rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 4 ter, [...]
Art. 2.      1. Ai sensi del presente regolamento, i prelievi di corresponsabilità di cui all'articolo 1, sono riscossi all'atto:
Art. 3. 
Art. 4.      1. I prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono riscossi dagli acquirenti. Tuttavia, sono tenuti a versare i prelievi i produttori che procedano alla vendita di prodotti trasformati [...]
Art. 5.      I prelievi di corresponsabilità possono essere riscossi una sola volta per uno stesso quantitativo di cereali.
Art. 6.      Gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tengono a disposizione della competente autorità nazionale una contabilità nella quale figurano, tra l'altro, i seguenti dati:
Art. 7.      1. Le scorte di cereali detenuti dagli operatori diversi dai produttori - salvo quelle detenute dagli operatori in Italia e in Francia - e appartenenti ai medesimi il giorno dell'applicabilità [...]
Art. 8.      1. Per il mese di giugno 1988, la Spagna, la Grecia e l'Italia applicano le seguenti misure transitorie:
Art. 9.      1. Gli Stati membri prendono le misure complementari necessarie:
Art. 10.      Il regolamento (CEE) n. 2040/86 è abrogato a decorrere dalla data di applicabilità del presente regolamento nei rispettivi Stati membri e per i vari prodotti.
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.416 - Regolamento 26 maggio 1988, n. 1432.

Regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione  recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali.

(G.U.C.E. 27 maggio 1988, n. L 131).

 

Art. 1.

     1. I produttori sono assoggettati all'obbligo del prelievo di corresponsabilità e del prelievo di corresponsabilità supplementare di cui rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 per i quantitativi di cereali previsti all'articolo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento, immessi sul mercato, ad esclusione dei quantitativi di cereali da semina che sono sottoposti a certificazione ai sensi della direttiva 66/402/CEE del Consiglio e venduti come sementi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

     2. Ai fini del presente regolamento per "immissione sul mercato" s'intendono le vendite (comprese le operazioni di baratto) da parte dei produttori, dei prodotti di cui al paragrafo 1, tal quali oppure sotto forma di prodotti, trasformati, all'eccezione delle pannocchie di granturco raccolte e triturate per essere insilate in un'azienda agricola, alle imprese di ammasso, di commercializzazione e di trasformazione, ad altri produttori e all'organismo d'intervento. E' assimilata ad un'immissione sul mercato l'accettazione, da parte di un produttore, di una polizza di pegno (warrant) per i cereali consegnati ad un deposito riconosciuto nell'ambito del mercato a termine (London Grain Futures Market) [1].

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi del presente regolamento, i prelievi di corresponsabilità di cui all'articolo 1, sono riscossi all'atto:

     - della consegna, nel caso dell'immissione sul mercato all'interno di uno Stato membro, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma,

     - dell'accettazione della dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o di spedizione verso un altro Stato membro, nel caso, rispettivamente, di esportazione o di spedizione da parte di un produttore,

     - dell'accettazione della polizza di pegno (warrant), nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma [2]. Per quanto riguarda la dichiarazione di spedizione verso un altro Stato membro, di cui al secondo trattino, il Benelux è considerato come un unico Stato membro.

     2. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 1 si considera avvenuto il 1° luglio della campagna di commercializzazione di cui trattasi [3].

 

     Art. 3. [4]

     1. Dopo la constatazione di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e secondo la procedura di cui all'articolo 26 di detto regolamento, viene fissata la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare versato e quello risultante dalla constatazione, nonché il prelievo di corresponsabilità supplementare da versare a partire da tale fissazione.

     2. Gli organismo competenti designati dagli Stati membri rimborsano ai produttori, nel quadro delle disposizioni nazionali all'uopo previste, la differenza di cui al paragrafo 1, dietro comprova dell'avvenuto pagamento del prelievo supplementare previsionale. Tale rimborso ha luogo al più tardi alla fine del mese di giugno successivo alla fissazione di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tale rimborso sia effettuato direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo di corresponsabilità supplementare applicabile prima della fissazione di cui al paragrafo 1. Tale rimborso ha luogo entro il termine di un mese dopo tale fissazione.

In questo caso:

     - gli operatori tengono a disposizione degli organismi di cui al primo comma l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati;

     - gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare che in ogni caso i produttori ottengano il rimborso di cui al primo comma entro il termine in esso previsto.

     3. In caso di rimborso da parte degli Stati membri, questi ultimi possono fissare un importo minimo per tonnellata e/o produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Tali importi non possono superare 0,5 ECU per tonnellata o 25 ECU per produttore.

     4. I rimborsi di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base del tasso di conversione agricolo applicato al momento della riscossione del prelievo di corresponsabilità supplementare.

 

     Art. 4.

     1. I prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono riscossi dagli acquirenti. Tuttavia, sono tenuti a versare i prelievi i produttori che procedano alla vendita di prodotti trasformati contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, ad una spedizione di cereali verso un altro Stato membro, ad un'esportazione di cereali verso un paese terzo o ad una consegna a depositi riconosciuti nell'ambito del mercato a termine [5]. Il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è versato alle autorità all'uopo designate da ogni Stato membro per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento, secondo le scadenze seguenti:

     - 31 ottobre al più tardi per i prelievi riscossi a titolo delle operazioni avvenute a decorrere dell'inizio della campagna fino al 30 settembre;

     - 31 gennaio al più tardi per i prelievi riscossi a titolo della operazioni avvenute a decorrere dal 1 ottobre fino al 31 dicembre;

     - 30 aprile al più tardi per i prelievi riscossi a titolo delle operazioni avvenute a decorrere dal 1 gennaio fino al 31 marzo;

     - 31 luglio al più tardi per i prelievi riscossi a titolo delle altre operazioni avvenute durante la campagna precedente.

Il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è versato entro i termini di cui al comma precedente. Tuttavia, negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento, il primo versamento è effettuato al più tardi il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del provvedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento [6].

     2. Gli acquirenti e i produttori di cui al paragrafo 1, che durante una campagna trattano un quantitativo di cereali soggetto al prelievo di corresponsabilità inferiore a 250 tonnellate, possono essere autorizzati a versare il prelievo riscosso su detto quantitativo entro la fine del mese di luglio della campagna successiva [7].

     3. Qualora un produttore venda i cereali all'intervento, la riscossione del prelievo di corresponsabilità è effettuata dall'organismo d'intervento all'atto del pagamento del prezzo d'acquisto.

     4. Qualsiasi ritardo rispetto ai termini fissati per il versamento obbliga l'operatore interessato a pagare un interesse di mora calcolato, per tutto il periodo del ritardo, in base ad un tasso che spetta agli Stati membri determinare. Tale tasso non può essere inferiore al tasso d'interesse di riferimento di cui all'allegato II, applicato nello Stato membro di cui trattasi, il giorno della scadenza di detti termini sul mercato monetario per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di un punto percentuale. Gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora se è di importo inferiore o uguale a 20 ECU [8].

 

     Art. 5.

     I prelievi di corresponsabilità possono essere riscossi una sola volta per uno stesso quantitativo di cereali.

 

     Art. 6.

     Gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tengono a disposizione della competente autorità nazionale una contabilità nella quale figurano, tra l'altro, i seguenti dati:

     a) nome e indirizzo dei produttori o operatori che hanno fornito loro cereali in chicchi;

     b) i quantitativi oggetto delle consegne di cui sopra e relativa data;

     c) importo del prelievo di corresponsabilità dedotto;

     d) i quantitativi di cereali immessi sul mercato in esenzione dal prelievo;

     e) i quantitativi per i quali il prelievo di corresponsabilità è già stato corrisposto in una fase anteriore.

I produttori che vendano i loro cereali sotto forma di prodotti trasformati contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, indicano nella loro contabilità in particolare i quantitativi di prodotto venduto e i relativi quantitativi di cereali di base sottoposti a lavorazione per ottenere detti prodotti [9].

 

     Art. 7.

     1. Le scorte di cereali detenuti dagli operatori diversi dai produttori - salvo quelle detenute dagli operatori in Italia e in Francia - e appartenenti ai medesimi il giorno dell'applicabilità del presente regolamento, si considerano immesse sul mercato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. Tuttavia le scorte di sementi certificate non si considerano immesse sul mercato se si tratta di scorte di sementi pronte all'uso tal quali e per le quali l'onere del prelievo di corresponsabilità non è stato trasferito al produttore. I detentori di scorte di cereali sono tenuti a versare, entro la fine del mese di luglio del 1988, il prelievo di corresponsabilità applicabile il giorno che precede l'entrata in vigore del presente regolamento [1]0.

I detentori devono versare, entro la fine del mese di luglio del 1988, il prelievo di corresponsabilità applicabile il giorno che precede l'entrata in vigore del presente regolamento.

I certificati di esonero rilasciati a norma dei regolamento della Commissione (CEE) n. 1871/86, n. 2040/86, n. 2096/86 e n. 2529/87 e a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino del presente regolamento si applicano alle scorte di cui al paragrafo 1.

     2. Per garantire l'applicazione del presente articolo, gli Stati membri organizzano un censimento delle scorte presso i detentori considerati.

 

     Art. 8.

     1. Per il mese di giugno 1988, la Spagna, la Grecia e l'Italia applicano le seguenti misure transitorie:

     - all'atto dell'immissione in consumo dei cereali diversi dal granturco e dal sorgo introdotti in questi tre Stati membri in provenienza dagli altri Stati membri, Portogallo escluso, viene riscosso il prelievo di corresponsabilità applicabile il 31 maggio 1988;

     - all'atto della spedizione dei cereali diversi dal granturco e dal sorgo da uno di questi tre Stati membri verso un altro Stato membro e all'atto della successiva rispedizione, il documento che giustifica il carattere comunitario dei cereali reca una delle seguenti diciture, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha rilasciato il documento:

     - Cereales sometidos a la tasa de corresponsabilidad en virtud del Reglamento (CEE) no 1432/88

     - Korn, der er omfattet af medansvarsafgiften i henhold til forordning (EOEF) nr. 1432/88

     - Gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 1432/88 der Mitverantwortungsabgabe unterliegendes Getreide

     - Sitirá poy ypókeintai stin eisforá synypefthynótitas somfona me ton kanonismó (EOK) arith. 1432/88

     - Cereals subject to the co-responsibility levy and covered by Regulation (EEC) No 1432/88

     - Céréales assujetties au prélèvement de coresponsabilité conformément au règlement (CEE) no 1432/88

     - Cereali soggetti all'obbligo del prelievo di corresponsabilità conformemente al regolamento (CEE) n. 1432/88

     - Granen waarvoor de medeverantwoordelijkheidsheffing geldt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1432/88

     - Cereais sujeitos à taxa de co-responsabilidade em conformidade com o Regulamento (CEE) n 1432/88.

     2. A decorrere dal 1 luglio 1988, tutti gli Stati membri applicano le seguenti misure transitorie:

     - all'atto della spedizione di cereali non assoggettati al prelievo di corresponsabilità, per i quali le dichiarazioni di spedizione siano stato accettate entro il 30 giugno 1988 e all'atto della loro rispedizione successiva, il documento comprovante il carattere comunitario dei cereali reca una delle seguenti diciture:

     - Declaración de expedición aceptada antes del 1 de julio de 1988 - Reglamento (CEE) no 1432/88

     - Forsendelsesangivelse, der er antaget inden den 1. juli 1988 - forordning (EOEF) nr. 1432/88

     - Vor dem 1. Juli 1988 angenommene Versanderklaerung - Verordnung (EWG) Nr. 1432/88

     - Dílosi apostolís poy égine apodektí prin apó tin 1i Ioylíoy 1988 - Kanonismós (EOK) arith. 1432/88

     - Declaration of consignment accepted before 1 July 1988 - Regulation (EEC) No 1432/88

     - Déclaration d'expédition acceptée avant le 1er juillet 1988 - règlement (CEE) no 1432/88

     - Dichiarazione di spedizione accettata anteriormente al 1 luglio 1988

- regolamento (CEE) n. 1432/88

     - Aangifte tot verzending aanvaard vóór 1 juli 1988 - Verordening (EEG) nr. 1432/88

     - Declaracao de expedicao admitida antes de 1 de Julho de 1988 - Regulamento (CEE) n 1432/88;

     - il prelievo di corresponsabilità in vigore il 30 giugno 1988 si applica all'atto dell'immissione in consumo dei cereali spediti dagli altri Stati membri, escluso il Portogallo, anteriormente al 1 luglio 1988 o per i quali è presentato il documento comprovante il carattere comunitario, corredato della dicitura di cui al primo trattino.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri prendono le misure complementari necessarie:

     - per garantire la riscossione del prelievo di corresponsabilità conformemente al presente regolamento, in particolare le misure di controllo. I controlli possono essere effettuati per sondaggio;

     - per garantire l'applicazione del regime derogatorio per i cereali da semina di cui all'articolo 1, paragrafo 1; a tale scopo gli Stati membri possono prevedere l'applicazione, a livello nazionale e per ciascun cereale, di un coefficiente corrispondente al rapporto tra il quantitativo di sementi certificate e vendute e il quantitativo di sementi acquistate mediante contratto di moltiplicazione. Essi possono altresì stabilire un livello minimo di certificazione al di sotto del quale i commercianti di sementi non possono più applicare il coefficiente forfettario di cui sopra. Nel caso in cui venga applicato tale coefficiente, alla fine della campagna lo Stato membro interessato adegua il coefficiente da applicare durante la campagna successiva.

Essi possono altresì richiedere agli operatori informazioni complementari a quelle indicate in allegato.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1 agosto 1988, le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione si impegna a concertarsi preventivamente su tali misure con gli Stati membri che ne facciano richiesta.

 

     Art. 10.

     Il regolamento (CEE) n. 2040/86 è abrogato a decorrere dalla data di applicabilità del presente regolamento nei rispettivi Stati membri e per i vari prodotti.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile:

     - a decorrere dal 1 giugno 1988 in Italia, Grecia e Spagna per i cereali diversi dal granturco e dal sorgo;

     - a decorrere dalla seconda tappa in Portogallo;

     - a decorrere dal 1 luglio 1988 negli altri Stati membri, nonché negli Stati membri menzionati al primo trattino per il granturco e il sorgo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [1]1

 

Nome:

Indirizzo:

dichiara di aver effettuato una delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione per i seguenti quantitativi di cereali nel mese di:

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II [1]2

Tasso di interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4

 

1. Belgio: Bruxelles interbank borrowing offered rate a tre mesi

2. Danimarca: Tasso di emissione di certificati del Tesoro a dodici mesi

3. Germania: Frankfurt interbank borrowing offered rate a tre mesi

4. Grecia: Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

5. Francia: Paris interbank borrowing offered rate a tre mesi

6. Spagna: Madrid interbank borrowing offered rate a tre mesi

7. Irlanda: Dublino interbank borrowing offered rate a tre mesi

8. Italia: Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

9. Lussemburgo: Tasso interbancario a tre mesi

10. Paesi Bassi: Amsterdam interbank borrowing offered rate a tre mesi

11. Portogallo: Lisboa interbank borrowing offered rate a tre mesi

12. Regno Unito: London interbank borrowing offered rate a tre mesi.

 

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2324/88.

[2] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2324/88 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2712/89.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2712/89.

[4] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3858/88 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2712/89.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2324/88.

[6] Comma sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3858/88 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) 2712/889.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2324/88.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2712/89.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2324/88.

[1]10 Commma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2869/88.

[1]11 Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2712/98.

[1]12 Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2712/98.