§ 1.6.352 - Regolamento 10 aprile 1981, n. 1003.
Regolamento (CEE) n. 1003/81 della Commissione che definisce il fatto generatore applicabile all'atto della vendita delle scorte detenute [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/04/1981
Numero:1003


Sommario
Art. 1.      Il tasso rappresentativo da applicare nell'ambito delle gare indette in applicazione degli articoli 3, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2738/75 e (CEE) n. 1424/76, per l'accettazione delle [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 1.6.352 - Regolamento 10 aprile 1981, n. 1003.

Regolamento (CEE) n. 1003/81 della Commissione che definisce il fatto generatore applicabile all'atto della vendita delle scorte detenute dagli organismi d'intervento del settore dei cereali e del riso.

(G.U.C.E. 11 aprile 1981, n. L 100).

 

Art. 1.

     Il tasso rappresentativo da applicare nell'ambito delle gare indette in applicazione degli articoli 3, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2738/75 e (CEE) n. 1424/76, per l'accettazione delle offerte presentate e la determinazione delle restituzioni all'esportazione la cui fissazione anticipata è stata richiesta contemporaneamente alla presentazione delle offerte, è il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle offerte della gara particolare in causa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle gare aggiudicate dal 17 dicembre 1980, quando la presa in consegna dei prodotti da parte dell'aggiudacatario è intervenuta a decorrere dal 6 aprile 1981.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.