§ 1.6.333 - Regolamento 6 settembre 1979, n. 1963.
Regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/09/1979
Numero:1963


Sommario
Art. 1.      Ai fini della concessione della restituzione alla produzione le imprese che fabbricano conserve di pesce e di ortaggi, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79, tengono, per tali [...]
Art. 2.      1. Per beneficiare della restituzione alla produzione il fabbricante deve presentare alla competente autorità, prima della data prevista per l 'inizio della fabbricazione , una domanda di [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Gli Stati membri verificano
Art. 4.      1. La restituzione alla produzione è concessa su domanda del fabbricante nello Stato membro in cui ha avuto luogo la fabbricazione delle conserve
Art. 4 bis. 
Art. 5.      La restituzione è versata quando lo Stato membro interessato ha controllato la corrispondenza tra la quantità e l'origine degli oli indicati nella domanda di cui all'articolo 4 e la quantità e [...]
Art. 6.      Ai fini del controllo di cui all'articolo 5, primo comma, lo Stato membro procede in particolare alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 1
Art. 7.      In caso di non corrispondenza tra la quantità d'olio d'oliva menzionata nella domanda di cui all'articolo 4 e la quantità di olio impiegata, determinata nel quadro del controllo di cui [...]
Art. 8.      La restituzione da concedere è quella in vigore il giorno della presentazione della domanda di controllo di cui all'articolo 2
Art. 9.      L'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 591/79 è fissato a 0,50 ECU. Tuttavia, se la media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del detto [...]
Art. 9 bis. 
Art. 10.      Il regolamento (CEE) n. 615/71 è abrogato
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1979. Esso si applica agli oli d'oliva per i quali le domande di cui all'articolo 2 sono presentate a partire da tale data. Per quanto [...]


§ 1.6.333 - Regolamento 6 settembre 1979, n. 1963.

Regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve.

(G.U.C.E. 7 settembre 1979, n. L 227).

 

Art. 1.

     Ai fini della concessione della restituzione alla produzione le imprese che fabbricano conserve di pesce e di ortaggi, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79, tengono, per tali conserve, una contabilità di magazzino giornaliera contenente almeno le indicazioni seguenti:

     a) quantitativi di olio d'oliva, entrati nell'impresa, distinti secondo l'origine e la presentazione [1];

     b) quantitativi di olio d 'oliva impiegati nella fabbricazione delle conserve, distinti secondo l'origine;

     c) per ogni partita di olio d'oliva entrata nell'impresa, il numero della fattura d'acquisto o, se del caso, il numero del bollettino di ricevimento o di ogni altro documento equivalente;

     d) peso netto delle conserve prodotte con l'indicazione, per ogni tipo di fabbricazione, del peso medio dell'olio d ' oliva utilizzato.

 

     Art. 2.

     1. Per beneficiare della restituzione alla produzione il fabbricante deve presentare alla competente autorità, prima della data prevista per l 'inizio della fabbricazione , una domanda di controllo.

La domanda può essere presentata soltanto quando l'olio si trovi nello stabilimento di fabbricazione delle conserve.

Lo Stato membro interessato stabilisce, se necessario , un termine tra la data di cui al primo comma [2].

     2. La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti:

     a) nome e indirizzo del fabbricante;

     b) data prevista per l'inizio e la fine della fabbricazione in oggetto;

     c) previste quantità e natura delle conserve da fabbricare;

     d) quantitativo previsto d'olio d'oliva da impiegare in detta fabbricazione, nonché origine dell'olio.

     3. La domanda di controllo è valida soltanto per una fabbricazione da effettuarsi entro un periodo che scade al più tardi alla fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda. Se, per causa di forza maggiore, la fabbricazione non può essere effettuata nel termine suindicato, l'organismo competente dello Stato membro in questione decide, su richiesta del fabbricante interessato, che il termine di cui sopra venga prorogato per il periodo ritenuto necessario in considerazione della circostanza addotta.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un termine più lungo, ma che non può essere superiore a otto mesi, quando il processo di produzione delle conserve richiede che l'olio resti a contatto con i pesci e con gli ortaggi per un periodo più lungo di quello previsto dal primo comma [3].

 

     Art. 2 bis. [4]

     Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri informano la Commissione durante il primo mese di ciascuna campagna in merito ai quantitativi di olio d'oliva assoggettati a controllo durante la campagna precedente.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri verificano:

     a) che la contabilità di magazzino delle imprese venga tenuta conformemente all'articolo 1;

     b) che l'olio indicato nella domanda di controllo si trovi nello stabilimento al momento della presentazione di detta domanda.

 

     Art. 4.

     1. La restituzione alla produzione è concessa su domanda del fabbricante nello Stato membro in cui ha avuto luogo la fabbricazione delle conserve.

     2. La domande di cui al paragrafo 1 deve indicare, tra l'altro, il quantitativo d 'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve, nonché la sua origine. Essa deve essere presentata dall'interessato entro 6 mesi dalla data di utilizzazione dell'olio.

 

     Art. 4 bis. [5]

     Per quanto riguarda l'olio d'oliva prodotto nella Comunità, la restituzione alla produzione di alcune conserve, se l'olio d'oliva in esse incorporato è posto sotto regime di perfezionamento attivo, è corretta in ragione dell'importo compensativo adesione non riscosso.

 

     Art. 5.

     La restituzione è versata quando lo Stato membro interessato ha controllato la corrispondenza tra la quantità e l'origine degli oli indicati nella domanda di cui all'articolo 4 e la quantità e l'origine degli oli impiegati nella fabbricazione delle conserve.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, questa restituzione può essere anticipata non appena è stata effettuata la verifica di cui all'articolo 3, purché venga costituita una cauzione intesa a garantire l'impiego dell'olio per gli scopi previsti.

 

     Art. 6.

     Ai fini del controllo di cui all'articolo 5, primo comma, lo Stato membro procede in particolare alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 1.

 

     Art. 7.

     In caso di non corrispondenza tra la quantità d'olio d'oliva menzionata nella domanda di cui all'articolo 4 e la quantità di olio impiegata, determinata nel quadro del controllo di cui all'articolo 5, lo Stato membro interessato stabilisce la quantità di olio d'oliva per la quale viene riconosciuto il diritto alla restituzione.

 

     Art. 8.

     La restituzione da concedere è quella in vigore il giorno della presentazione della domanda di controllo di cui all'articolo 2.

 

     Art. 9.

     L'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 591/79 è fissato a 0,50 ECU. Tuttavia, se la media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del detto regolamento è uguale a zero, la restituzione è fissata a zero.

 

     Art. 9 bis. [6]

     Ai fini del calcolo dell'importo della restituzione, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 591/79 sono applicabili solamente se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità ed acquistato dal fabbricante in imballaggi di un contenuto netto superiore a 5 litri.

 

     Art. 10.

     Il regolamento (CEE) n. 615/71 è abrogato.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1979. Esso si applica agli oli d'oliva per i quali le domande di cui all'articolo 2 sono presentate a partire da tale data. Per quanto riguarda gli oli per i quali le domanda di cui all'articolo 2 sono presentate prima di tale data, continua ad applicarsi il regolamento (CEE) n. 615/71.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2940/80.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2829/79.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 393/87.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1081/2001.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1458/89.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2940/80.