§ 1.6.308 - Regolamento 6 marzo 1975, n. 584.
Regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/03/1975
Numero:584


Sommario
Art. 1.      1. L'indizione della gara di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/76 è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso il servizio competente dello Stato membro, oppure facendola pervenire a tale servizio attraverso tutti i mezzi di [...]
Art. 3.      1. Le offerte presentate per una gara vengono prese in considerazione soltanto se si e provveduto alla costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione e fissato nel regolamento che indice [...]
Art. 4.      1. Lo spoglio delle offerte viene effettuato a porte chiuse dai servizi competenti degli Stati membri. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto
Art. 5.      1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, di fissare una restituzione massima all'esportazione, [...]
Art. 6.      Subito dopo la decisione della Commissione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, il servizio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.308 - Regolamento 6 marzo 1975, n. 584.

Regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso.

(G.U.C.E. 7 marzo 1975, n. L 61).

 

Art. 1.

     1. L'indizione della gara di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/76 è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

     Con tale decisione vengono stabilite le condizioni da rispettare in sede di gara. Tali condizioni devono garantire la parità di trattamento di tutte le persone stabilite nella Comunità. Esse possono prevedere in particolare, a titolo eccezionale, una durata speciale di validità del titolo di esportazione rilasciato nell'ambito della gara [1].

     2. La decisione di gara è accompagnata da un bando di gara stabilito dalla Commissione. Il bando reca l'indicazione delle varie date per la presentazione delle offerte e dei servizi competenti degli Stati membri ai quali devono essere indirizzate.

Esso può indicare anche il quantitativo totale che può formare oggetto di fissazioni della restituzione massima all'esportazione quali sono previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima scadenza per la presentazione delle offerte deve intercorrere un periodo di almeno dieci giorni [2].

     3. La decisione di cui al paragrafo 1 e il bando di gara di cui al paragrafo 2 vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

 

     Art. 1 bis. [3]

     La gara può essere limitata alle esportazioni verso paesi o zone di destinazione determinati. In tal caso, la domanda di titolo ed il titolo recano, nella casella 13, la menzione dei paesi o delle zone di destinazione indicati nel regolamento relativo all'indizione della gara. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

 

     Art. 2.

     1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso il servizio competente dello Stato membro, oppure facendola pervenire a tale servizio attraverso tutti i mezzi di telecomunicazione scritta [4].

     2. Nell'offerta devono essere precisati:

     a) gli estremi della gara;

     b) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     c) la natura e la quantità del prodotto da esportare;

     d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione proposto, espresso;

     ed eventualmente

     e) nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente alla disposizione dell'articolo 5, una quantità minima in base alla quale l'offerta deve considerarsi non presentata se la quantità aggiudicata è inferiore [5].

     3. L'offerta è valida soltanto se:

     a) è fornita, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, la prova, che il concorrente ha costituito la cauzione di gara;

     b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare per i quantitativi aggiudicati, nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 6, una domanda di titolo di esportazione e una domanda di fissazione anticipata di una restituzione all'esportazione di importo uguale a quello indicato nell'offerta.

     4. L'offerta non presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo ovvero contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non viene presa in considerazione.

     5. Le offerte presentate non possono essere ritirate [6].

 

     Art. 3.

     1. Le offerte presentate per una gara vengono prese in considerazione soltanto se si e provveduto alla costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione e fissato nel regolamento che indice una gara per la restituzione all'esportazione.

     2. La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti ovvero sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.

Ogni Stato membro comunica detti criteri alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 4.

     1. Lo spoglio delle offerte viene effettuato a porte chiuse dai servizi competenti degli Stati membri. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

     2. Per ciascuna gara settimanale i concorrenti sono numerati singolarmente. Tale numerazione avviene in maniera aleatoria e indipendente per ciascuna gara settimanale. Le offerte sono contraddistinte dai numeri dei rispettivi concorrenti e sono quindi comunicate senza indugio alla Commissione [7].

 

     Art. 5.

     1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76, e/o, se del caso, di non dar seguito alla gara [8].

     2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente e i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima. Per le offerte piazzate nel livello della restituzione massima, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione delle quantitàofferte. Tale fissazione è decisa secondo la procedura prevista al paragrafo 1 [9].

 

     Art. 6.

     Subito dopo la decisione della Commissione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, il servizio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.

 

     Art. 7. [10]

     La cauzione di gara è svincolata:

     a) quando l'offerta non è stata accolta;

     b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione;

     c) quando l'offerta è considerata non presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 [11];

     d) quando la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione. L'importo svincolato corrisponde alla quantità che non è stata presa in considerazione [12].

     In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), la cauzione di gara è incamerata, salvo caso di forza maggiore.

 

     Art. 8. [13]

     1. Quando l'aggiudicatario presenta, entro i termini prescritti, la domanda di titolo di esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il titolo di esportazione è rilasciato per le quantità per le quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario. In caso di forza maggiore i termini prescritti possono essere prorogati.

     2. Quando non è rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), la cauzione viene incamerata, salvo caso di forza maggiore.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3491/80.

[2] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3491/80 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 409/90.

[3] Articolo inserito dall'art. 1del regolamento (CEE) n. 3491/80.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 299/95.

[5] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 387/89 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1948/2002.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 299/95.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n.1948/2002.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3491/80.

[9] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n.1948/2002, nel testo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 8 novembre 2002, n. L 306..

[10] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3491/80 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 299/95.

[11] Lettera inserita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n.1948/2002.

[12] Lettera inserita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n.1948/2002.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3491/80.