§ 1.6.270 - Regolamento 3 marzo 1997, n. 412.
Regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/03/1997
Numero:412


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori conformemente [...]
Art. 2.      1. Il numero minimo di produttori e il volume minimo della produzione commercializzabile di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 sono fissati negli [...]
Art. 3.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione ed al funzionamento dell'associazione di [...]
Art. 4.      Il fatturato di un'organizzazione di produttori derivante dalla vendita, eventualmente previa trasformazione, della produzione dei propri aderenti non può essere inferiore al fatturato derivante [...]
Art. 5.      Alle organizzazioni di produttori transnazionali si applicano le norme d'esecuzione del presente regolamento, dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione
Art. 6.      Nelle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di produttori è indicata la categoria di prodotti tra quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 3 del [...]
Art. 7.      Le nuove organizzazioni di produttori risultanti dalla fusione di organizzazioni riconosciute in forza del regolamento (CE) n. 1035/72 conservano i diritti acquisiti di cui all'articolo 53 del [...]
Art. 8.      1. La durata minima dell'adesione di un produttore non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente al regolamento (CE) n. [...]
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 10.      Il regolamento (CEE) n. 2602/90 è abrogato
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.270 - Regolamento 3 marzo 1997, n. 412. [1]

Regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

(G.U.C.E. 4 marzo 1997, n. L 62).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 11 del suddetto regolamento.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) «produttore», qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad una organizzazione di produttori che conferisca a quest'ultima la propria produzione affinché sia commercializzata in conformità del regolamento (CE) n. 2200/96;

     b) «produzione commercializzata», la produzione degli aderenti ad una organizzazione di produttori smerciata alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3) del regolamento (CE) n. 2200/96, per la categoria dei prodotti per la quale viene richiesto il riconoscimento, riportata allo stadio «uscita organizzazione di produttori», eventualmente, «prodotto confezionato o preparato non trasformato»;

     c) «produzione commercializzabile», la produzione commercializzata, maggiorata dei ritiri.

 

     Art. 2.

     1. Il numero minimo di produttori e il volume minimo della produzione commercializzabile di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 sono fissati negli allegati I e II del presente regolamento

Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da membri che sono a loro volta persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al primo comma è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche [2].

     2. Gli Stati membri possono sostituire il volume di produzione di cui all'allegato I con una percentuale della produzione commercializzabile di una organizzazione di produttori rispetto alla produzione media globale della regione economica in cui i produttori dell'organizzazione sono stabiliti. Tale percentuale non può essere inferiore al 15%. In tal caso, il numero minimo di produttori è 20 per le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), da i) a iv) del regolamento (CE) n. 2200/96; tale numero è invece 5 per le organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, lettera a), vi) e vii) e al paragrafo 3 del suddetto articolo.

Lo Stato membro determina le regioni economiche tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione esistenti. Esso comunica tali regioni alla Commissione.

     3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il volume da considerare è il volume medio della produzione commercializzabile di tutti gli aderenti, durante le tre campagne precedenti il riconoscimento.

     4. Gli Stati membri possono fissare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli previsti ai paragrafi 1 e 2. Essi ne informano la Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione ed al funzionamento dell'associazione di produttori. Essi comunicano tali misure alla Commissione anteriormente al 1° luglio 1997.

 

     Art. 4.

     Il fatturato di un'organizzazione di produttori derivante dalla vendita, eventualmente previa trasformazione, della produzione dei propri aderenti non può essere inferiore al fatturato derivante dalle altre attività dell'associazione. Le attività connesse alla produzione di altri prodotti agricoli, ed eventualmente la loro valorizzazione, non sono prese in considerazione.

 

     Art. 5.

     Alle organizzazioni di produttori transnazionali si applicano le norme d'esecuzione del presente regolamento, dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.

La sede dell'organizzazione viene stabilita nello Stato membro in cui tale organizzazione dispone di impianti d'esercizio significativi oppure di un numero significativo di aderenti.

 

     Art. 6.

     Nelle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di produttori è indicata la categoria di prodotti tra quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, per la quale viene richiesto il riconoscimento.

 

     Art. 7.

     Le nuove organizzazioni di produttori risultanti dalla fusione di organizzazioni riconosciute in forza del regolamento (CE) n. 1035/72 conservano i diritti acquisiti di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96. Se non possono essere riconosciute in forza dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, vengono considerate come organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 di detto regolamento.

 

     Art. 8.

     1. La durata minima dell'adesione di un produttore non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, nessun aderente può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma, nel corso della sua applicazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.

     2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori entro il 31 maggio, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Lo statuto dell'organizzazione di produttori può prevedere un termine di preavviso più lungo per il recesso.

 

     Art. 9. [3]

     [Anteriormente al 1 luglio, gli Stati membri presentano una relazione relativa all'anno civile precedente, e secondo il modello riportato nell'allegato III.]

 

     Art. 9 bis. [4]

     In via transitoria per il 1997, gli Stati membri, nell'interesse delle organizzazioni di produttori interessate e in casi debitamente giustificati, possono prorogare di due mesi il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 10.

     Il regolamento (CEE) n. 2602/90 è abrogato.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [5]

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON DI AGRUMI

 

Stati membri o regioni specifiche

Organizzazioni di produttori Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), categorie da i) a iv)

Organizzazioni di produttori Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), categorie vi) e vii) e articolo 11, paragrafo 3

 

Numero minimo di produttori

Volume minimo (in milioni di euro)

Numero minimo di produttori

Volume minimo (in milioni di euro)

Belgio, Germania, Spagna (escluse isole Baleari e Canarie), Francia (esclusi DOM), Grecia (1), Italia, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord)

40

o 15

o 5

1,5

2,5

3

5

0,25

Danimarca, Irlanda, Irlanda del Nord, Grecia (2), isole Baleari e Canarie, Portogallo (escluse Madera e Azzorre)

15

o 5

0,5

1

Finlandia, Svezia, Grecia [Nomoi diversi da quelli indicati nelle note (1) e (2)]

10

o 5

0,25

0,5

Grecia (isole), Lussemburgo, Madera e Azzorre e dipartimenti francesi d'oltremare

5

0,1

5

0,1

 

     (1) Nomoi: Imazia, Pella, Arta, Argolide, Corinto, Beozia, Serrai e Cavalla.

     (2) Nomoi: Larissa, Magnesia, Karditza, Evro, Salonicco, Prevesa, Kilkis, Pieria, Laconia e Castorià.

 

 

ALLEGATO II

CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER LE

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI AGRUMI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 23 del regolamento n. 1432/2003.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1493/97.

[3] Articolo abrogato dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1120/2001.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1119/97.

[5] Allegato così sostituito dall’art. 69 del regolamento (CE) n. 43/2003.