§ 1.6.248 - Regolamento 13 marzo 1995, n. 554.
Regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/03/1995
Numero:554


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati
Art. 2.      Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto d) del regolamento (CEE) n. 2333/92 viene indicato in unità o mezze unità percentuali di volume
Art. 3.      1. L'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento [...]
Art. 4.      1. Le diciture specifiche tradizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, che possono essere usare in quanto denominazione di [...]
Art. 5      Se, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92 è indicato al tenore di zucchero residuo determinato mediante l'analisi in grammi per litro, è [...]
Art. 6.      1. La denominazione di vendita di «vino spumante gassificato» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2333/92 è indicata sull'etichetta; le diciture obbligatorie [...]
Art. 7      1. I nomi di unità geografiche diverse dalle regioni determinate e meno estese dei rispettivi Stati membri, che possono essere impiegati per completare la designazione di un vino spumante di [...]
Art. 8.      1. All'atto della compilazione dell'elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2333/92, gli Stati membri possono [...]
Art. 9.      Le diciture equivalenti del termine «méthode champenoise» che possono essere indicate in associazione con questo termine, contemplate dall'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma del regolamento [...]
Art. 10.      1. Possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione o esportati fino ad esaurimento delle scorte i vini spumanti, i vini spumanti gassificati elaborati in Portogallo fino al 31 [...]
Art. 11.      1. Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è abrogato
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 1.6.248 - Regolamento 13 marzo 1995, n. 554. [1]

Regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.

(G.U.C.E. 14 marzo 1995, n. L 56).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.

 

     Art. 2.

     Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto d) del regolamento (CEE) n. 2333/92 viene indicato in unità o mezze unità percentuali di volume.

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo d'analisi di riferimento applicato a norma del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore in misura maggiore di 0,8 % vol al titolo determinato per mezzo d'analisi. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico effettivo è seguita dal simbolo «% vol» è può essere preceduta dalle parole «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo».

 

     Art. 3.

     1. L'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, si riferisce:

     - all'elaborazione, quale definito all'articolo 2, terzo e quarto comma del suddetto regolamento, e

     - al venditore, in quanto persona fisica o giuridica non rientrante nella definizione di elaboratore, che detiene sotto il proprio nome vini spumanti o vini spumanti gassificati onde metterli in circolazione per il consumo. La stessa disposizione si applica alle associazioni delle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

     2. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, anche quando, nel caso dell'elaboratore, sia effettuata in codice, è preceduta, secondo il caso:

     - dai termini «elaboratore:» o «elaborato da» o da altro termine equivalente;

     - dai termini «distributore:» o «distribuito da» o altro termine equivalente.

Le disposizioni del primo comma non si applicano nel caso:

     a) delle indicazioni relative all'elaboratore:

     - se dalla ragione sociale dell'elaboratore risulta chiaramente che l'elaborazione di vini spumanti è la sua attività professionale;

     - se si tratta di elaborazione per conto terzi, a condizione che accanto all'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore figurino termini atti a spiegare questa particolarità;

     b) delle indicazioni relative al venditore, quando accanto ad esse figurano indicazioni relative all'elaboratore, eventualmente in codice.

     3. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'importatore, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2333/92, è preceduta dai termini «importatore:» o «importato da».

     4. L'indicazione dello Stato membro dove risiedono l'elaboratore, il venditore o l'importatore deve figurare

     - per esteso dopo l'indicazione del comune o della frazione,

     - oppure mediante l'abbreviazione postale eventualmente accompagnata dal codice postale del comune in questione.

 

     Art. 4.

     1. Le diciture specifiche tradizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, che possono essere usare in quanto denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d. sono le seguenti:

     a) per la Francia

     - «appellation d'origine contrôlée»,

     - «appellation contrôlée».

Tuttavia, se sull'etichetta recante la dicitura «appellation contrôlée» figura il nome di un'azienda vinicola, di una varietà di vite o di una marca, tra il termine «appellation» e il termine «contrôlée» viene ripetuto il nome della regione determinata; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, della stessa dimensione e dello stesso colore,

     - «appellation d'origine du vin délimité de qualité supérieure»;

     b) per l'Italia:

     «Denominazione d'origine controllata» e «Denominazione d'origine controllata e garantita»;

     c) per la Grecia:

     «Onomasia prolefseos elenchomeni» (denominazione d'origine controllata) e «Onomasia prolefseos anoteras poiotitas» (denominazione d'origine controllata di qualità superiore);

     d) per la Spagna:

     «Denominación de origen» e «Denominación de origen calificada»;

     e) per il Lussemburgo:

     «Marque nationale» con l'aggiunta «Appellation contrôlée», unita al nome della regione determinata «Moselle luxembourgeoise»;

     f) per il Portogallo:

     «Denominaçao de origem», «Denominaçao de origem controlada» e «Indicaçao de proveniência regùlamentada».

     g) per la Germania:

     "Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs" [2].

     2. I nomi delle regioni determinate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, che possono essere usati in quanto denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d, sono le seguenti:

     a) per la Francia: «Champagne»;

     b) per l'Italia: «Asti»;

     c) per la Spagna: «Cava».

 

     Art. 5

     Se, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92 è indicato al tenore di zucchero residuo determinato mediante l'analisi in grammi per litro, è ammessa una tolleranza di ± 5 g/l.

Inoltre è ammesso che la menzione «doux», «mild», «makea» e «soet», «dolce», «sweet», «soed», «glykys», «dulce», «doce», sia sostituita dall'indicazione che il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 grammi per litro.

 

     Art. 6.

     1. La denominazione di vendita di «vino spumante gassificato» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2333/92 è indicata sull'etichetta; le diciture obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 3 mm.

Le denominazioni di vendita sotto elencate devono essere completate con la frase «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica»:

     - «vino spumante gassificato»,

     - «vins mousseux gazéifiés»

     - «aerated sparkling wine»,

     - «aerioychon afrodon oinon»,

     - «vino espumoso gasificado»,

     - «vinho espumoso gaseificado».

Tali termini complementari devono essere apposti

     - sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente al di sotto,

     - in caratteri alti almeno la metà di quelli della denominazione di vendita.

     2. Qualora uno Stato membro ammetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92 l'uso del termine «vino spumante», per la designazione di una bevanda dei codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di altra materia prima agricola, le denominazioni di vendita recanti tale termine devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie ed essere apposte sull'etichetta, in caratteri dello stesso tipo e di altezza pari ad almeno 3 mm per le lettere più piccole.

 

     Art. 7

     1. I nomi di unità geografiche diverse dalle regioni determinate e meno estese dei rispettivi Stati membri, che possono essere impiegati per completare la designazione di un vino spumante di qualità originario della Comunità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, sono elencati nell'allegato I.

     2. I vini spumanti originari di un paese terzo, le cui condizioni stabilite per la loro elaborazione sono state riconosciute equivalenti a quelli di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92, figurante nell'elenco riprodotto nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     1. All'atto della compilazione dell'elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2333/92, gli Stati membri possono prevedere soltanto l'utilizzazione dei nomi di varietà e dei loro sinonimi che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione. I nomi delle varietà «Pinot blanc», «Pinot noir», «Pinot gris», nonché i nomi equivalenti nelle altre lingue ufficiali della Comunità possono essere sostituiti dal sinonimo «Pinot».

Soltanto i nomi di varietà che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione o i sinonimi di tali varietà di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante elaborato nella Comunità impiegando vini originari di paesi terzi.

     2. Soltanto i nomi di varietà e i sinonimi che figurano nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante importato di cui all'allegato II del presente regolamento.

     3. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione gli elenchi delle varietà di viti compilati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2333/92, nonché le loro eventuali modifiche. La Commissione provvede alla pubblicazione di tali elenchi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 9.

     Le diciture equivalenti del termine «méthode champenoise» che possono essere indicate in associazione con questo termine, contemplate dall'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92, sono costituite dalle diciture «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico».

Tali diciture possono essere tradotte in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

 

     Art. 10.

     1. Possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione o esportati fino ad esaurimento delle scorte i vini spumanti, i vini spumanti gassificati elaborati in Portogallo fino al 31 dicembre 1990, purché la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e al presente regolamento, rispondano alle norme portoghesi in vigore sino a tale data.

     2. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2333/92, designati e presentati a norma delle disposizioni di tale regolamento e del presente regolamento vigenti al momento della loro immissione in circolazione, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle disposizioni di questi regolamenti nel frattempo modificate, possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte. Le etichette contenenti indicazioni che non più conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e del presente regolamento, in seguito ad una modifica delle disposizioni stesse possono essere usate per un anno a decorrere dalla data di applicazione della modifica.

Gli imballaggi preconfezionati sui quali sono stampate direttamente le indicazioni divenute non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e del presente regolamento in seguito ad una modifica delle disposizioni stesse possono essere usati per due anni a decorrere dalla data di applicazione della modifica.

     3. I vini spumanti e i vini spumanti gassificati contenuti in recipienti non più utilizzabili al termine dei periodi transitori previsti dall'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE del Consiglio e in altre disposizioni comunitarie applicabili possono essere detenuti in vista della vendita e commercializzati nel loro condizionamento fino ad esaurimento delle scorte a condizione che possa essere provato, in particolare attraverso i registri di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 che il prodotto in questione è stato condizionato prima della scadenza di tali periodi transitori.

     4. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2333/92 la cui designazione e presentazione è conforme alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non alle disposizioni del regolamento stesso nonché del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte. Questa norma si applica anche ai prodotti ottenuti da partite costituite prima del 3 ottobre 1990 e il cui processo di elaborazione si è concluso dopo tale data, qualora la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni suindicate, siano conformi alle disposizioni vigenti nella Repubblica democratica tedesca prima di tale data.

Le etichette e altri elementi dell'etichettatura stampati o fabbricati prima del 3 ottobre 1990 e recanti indicazioni non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e del presente regolamento, possono essere utilizzati fino al 31 agosto 1991.

 

     Art. 11.

     1. Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è abrogato.

     2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dei nomi di unità

geografiche che possono essere usati per designare

vini spumanti di qualità originari della Comunità

 

     1. Per la Germania:

     Rhein-Mosel:

a) Rhein,

b) Mosel,

c) [3].

     Bayern:

a) Main,

b) Lindau,

c) Bayerische Donau.

 

     2. Per l'Austria:

a) Niederoesterreich,

b) Burgenland,

c) Steiermark.

 

     3. Per la Spagna:

(Omissis) [4]

 

     4. Per il Regno Unito:

a) England,

b) Wales.

 

 

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 2

dei vini spumanti originari di paesi terzi

 

     1. Vini spumanti originari della Bulgaria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione «» (vino di qualità pregiata a denominazione di origine geografica) in conformità delle norme bulgare.

     2. Vini spumanti originari dell'Ungheria, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni ungheresi per quanto concerne le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative.

     3. Vini spumanti originari dell'Africa del Sud, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto dalle materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni sudafricane, con le indicazioni «cultivar wine», «wine of origin», «vintage wine» o «superior wine».

     4. Vini spumanti originari degli Stati Uniti d'America, quando l'organismo ufficiale competente o un produttore riconosciuto dall'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto da materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni americane, con l'indicazione di una «appellation of origin» dello stesso nome di una varietà, escluse le varietà della specie Vitis labrusca o di un «vintage year».

     5. Vini spumanti originari dell'ex Unione sovietica, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni interne quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito.

     6. Vini spumanti originari della Romania, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni rumene quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito.


[1] (Regolamento abrogato dall’art. 48 del regolamento (CE) n. 753/2002).

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/96.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/96.

[4] Punto abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/96.