§ 1.6.166 – Regolamento 20 luglio 1989, n. 2202.
Regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/07/1989
Numero:2202


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento è valido per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, eccezion fatta per i vini spumanti ed i vini liquorosi
Art. 2.      1. Per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti
Art. 3.      Per vinificazione si intende la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti [...]
Art. 4.      Per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica o l'associazione di dette persone che procede o fa procedere per proprio conto all'imbottigliamento
Art. 5.      1. Il regolamento (CEE) n. 3282/73 è abrogato
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1989


§ 1.6.166 – Regolamento 20 luglio 1989, n. 2202. [1]

Regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento.

(G.U.C.E. 21 luglio 1989, n. L 209).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento è valido per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, eccezion fatta per i vini spumanti ed i vini liquorosi.

 

     Art. 2.

     1. Per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti:

     a) da diversi Stati,

     b) da diverse zone viticole della Comunità o da diverse zone di produzione di un paese terzo ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87,

     c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma

     - da diverse unità geografiche,

     - da diverse varietà di viti,

     - da diverse annate di raccolta,

sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito,

     d) o da diverse categorie di vino o di mosto.

     2. Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono:

     - il vino rosso, il vino bianco, nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino,

     - il vino da pasto, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

     3. Non si considera come taglio:

     a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato avente per effetto l'aumento della gradazione alcolometrica naturale,

     b) la dolcificazione

     - di un vino da pasto,

     - di un v.q.p.r.d. se il prodotto dolcificante proviene dalla regione determinata di cui il v.q.p.r.d. reca il nome,

     c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) secondo comma del regolamento (CEE) n. 823/87.

 

     Art. 3.

     Per vinificazione si intende la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati, di succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione.

 

     Art. 4.

     Per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica o l'associazione di dette persone che procede o fa procedere per proprio conto all'imbottigliamento.

Per imbottigliamento si intende il riempimento, ai fini commerciali, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.

 

     Art. 5.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3282/73 è abrogato.

     2. I richiami al regolamento abrogato ai sensi del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1989.

 

 

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

 

 

Regolamento (CEE) n. 3282/73     Presente regolamento

Articolo 1                       Articolo 1

Articolo 2                       Articolo 2

Articolo 3                       Articolo 3

Articolo 3 bis                   Articolo 4

Articolo -                       Articolo 5

Articolo 4                       Articolo 6

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000.