§ 1.6.165 – Regolamento 19 giugno 1989, n. 2048.
Regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/06/1989
Numero:2048


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Principi.
Art. 4.  Organismi di controllo.
Art. 5.  Poteri degli agenti di controllo.
Art. 6.  Corpo di agenti specifici.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Assistenza su richiesta.
Art. 9.  Assistenza spontanea.
Art. 10.  Disposizioni comuni.
Art. 11.  Coordinamento delle azioni di controllo.
Art. 12.  Prelievo di campioni.
Art. 13.  Analisi.
Art. 14.  Informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento - valore probante.
Art. 15.  Destinatari dei controlli.
Art. 16.  Strumenti di controllo.
Art. 17.  Informazione sull'applicazione del presente regolamento.
Art. 18.      Il regolamento (CEE) n. 359/79 è abrogato
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.165 – Regolamento 19 giugno 1989, n. 2048.

Regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo.

(G.U.C.E. 14 luglio 1989, n. L 202).

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1. Principi.

     1. Il presente regolamento fissa le norme relative al miglioramento dei controlli nel settore vitivinicolo.

Esso crea la struttura comunitaria che consente ad agenti specifici della Commissione di intervenire in questo settore in collaborazione con gli organismi incaricati dagli Stati membri di effettuare i controlli nel settore vitivinicolo. Esso fissa le norme per questa collaborazione. Il presente regolamento stabilisce inoltre misure concernenti le relazioni che gli organismi di vari Stati membri di cui al secondo comma hanno tra loro e con la Commissione, allo scopo di prevenire ed individuare qualsiasi infrazione delle disposizioni comunitarie in materia, nonché delle disposizioni nazionali adottate in virtù della normativa comunitaria.

     2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella misura in cui esse corrispondano a quelle relative:

     - ai controlli comunitari delle spese, in particolare quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88,

     - ai controlli contabili contemplati dalla direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

     - al sistema comunitario previsto dalla decisione 89/45/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che instaura un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo.

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni comunitarie in materia di declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, secondo le quali la decisione di declassare un v.q.p.r.d., compresa la decisione da prendere sulla base di un esame organolettico, compete allo Stato membro d'origine del v.q.p.r.d., fatte salve le deroghe previste in caso di quantitativi ridotti.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione nei singoli Stati membri:

     - delle disposizioni specifiche che regolano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola nella misura in cui siano tali da facilitare l'applicazione del presente regolamento,

     - delle norme relative:

     - alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

     - alla procedura in materia di penalità amministrativa.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

     a) «normativa vitivinicola», il complesso delle disposizioni vitivinicole comunitarie e delle disposizioni nazionali adottate per applicarle,

     b) «organismo competente», ciascuna delle autorità o dei servizi competenti incaricati dallo Stato membro di controllare l'osservanza della normativa vitivinicola;

     c) «organismo di contatto», le autorità o l'organismo competente designato dallo Stato membro per assicurare gli appropriati collegamenti con gli organismi di contatto di altri Stati membri o con la Commissione.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI CHE GLI STATI

MEMBRI DEBBONO EFFETTUARE

 

     Art. 3. Principi.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per migliorare il controllo relativo all'osservanza della normativa vitivinicola, in particolare nei settori specifici di cui all'allegato.

     2. I controlli nei settori di cui all'allegato sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli stessi, che essi siano rappresentativi per tutto il territorio nazionale ed adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o custoditi per essere commercializzati.

Gli Stati membri vigilano a che gli organismi competenti dispongano di agenti il cui numero, la qualifica e l'esperienza professionale siano adeguati per un'efficace esecuzione dei controlli vitivinicoli contemplati in particolare nell'allegato.

 

     Art. 4. Organismi di controllo.

     1. Qualora uno Stato membro designi più organismi competenti, ne garantisce il coordinamento delle azioni.

     2. Ogni Stato membro designa un unico organismo di contatto. L'organismo di contatto:

     - trasmette, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le richieste di collaborazione agli organismi di contatto di altri Stati membri o, se del caso, alla Commissione;

     - riceve da tali organismi o, se del caso dalla Commissione, le richieste che comunica all'organismo o agli organismi competenti dello Stato membro che esso rappresenta;

     - rappresenta questo Stato membro rispetto agli altri Stati membri o alla Commissione, nel quadro della collaborazione di cui ai titoli III e IV;

     - comunica alla Commissione le misure adottate ai sensi dell'articolo 3;

     - trasmette alla Commissione le disposizioni e decisioni amministrative e giudiziarie, adottate sul piano nazionale che abbiano un interesse particolare ai fini dell'applicazione uniforme della normativa vitivinicola nella Comunità.

     3. La Commissione istituisce, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, quinto trattino, un centro documentario e lo utilizza rispondendo alle richieste di informazione degli organismi di contatto.

 

     Art. 5. Poteri degli agenti di controllo.

     Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti del suo o dei suoi organismi competenti nell'esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce, in particolare, che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi servizi da esso abilitati a tal fine:

     - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti,

     - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo,

     - possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l'elaborazione di tali prodotti,

     - possano prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati,

     - possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti,

     - possano prendere adeguati provvedimenti conservativi per quanto riguarda l'elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione e la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere usato per l'elaborazione di tale prodotto qualora vi siano fondati sospetti di grave violazione delle norme comunitarie, soprattutto in caso di manipolazioni fraudolente e di rischi per la pubblica salute.

TITOLO III

STRUTTURA COMUNITARIA DI CONTROLLO

 

     Art. 6. Corpo di agenti specifici.

     1. La Commissione istituisce un corpo di agenti specifici incaricato di collaborare ai controlli in loco, in collaborazione con gli organismi competenti degli Stati membri, per garantire l'applicazione uniforme della normativa vitivinicola, in particolare nei settori di cui all'articolo 3. La Commissione provvede ad assicurare che detti agenti possiedano le conoscenze tecniche e l'esperienza adeguata per effettuare i controlli di cui al primo comma.

     2. La Commissione stabilisce contatti adeguati con gli organismi di contatto degli Stati membri per elaborare programmi di azioni comuni in materia di controllo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per agevolarla nell'espletamento di tale compito.

     3. Gli agenti specifici della Commissione possono collaborare ai controlli previsti dagli organismi competenti degli Stati membri. La Commissione può chiedere agli organismi di contatto degli Stati membri che vengano effettuati dei controlli cui possono collaborare i suoi agenti specifici.

Gli agenti degli Stati membri garantiscono in qualsiasi momento lo svolgimento delle operazioni di controllo di cui al primo e secondo comma. La Commissione:

     - può chiedere agli Stati membri informazioni sui controlli da essi previsti;

     - prima dell'inizio delle operazioni di controllo congiunte di cui al primo e secondo comma, avverte in tempo utile l'organismo di contatto dello Stato membro nel cui territorio avranno luogo le operazioni.

     4. Per collaborare ai controlli di cui al paragrafo 3 gli agenti specifici della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica.

Nello svolgimento dei loro compiti gli agenti specifici della Commissione godono dei diritti e poteri enunciati all'articolo 5, primo, secondo, terzo e quinto trattino, fatte salve le limitazioni che gli Stati membri impongono ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione. Gli agenti specifici della Commissione adottano, durante i controlli, un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che si impongono agli agenti degli Stati membri.

Se gli agenti specifici della Commissione incontrano difficoltà nell'esercizio delle loro funzioni lo Stato membro interessato mette a loro disposizione i mezzi necessari per permettere loro di condurre a buon fine le loro azioni.

     5. Al termine di ogni azione di controllo di cui al paragrafo 3, la Commissione invia all'organismo di contatto dello Stato membro interessato una comunicazione sui risultati delle attività svolte dai suoi agenti specifici; nella comunicazione sono illustrate le difficoltà e le infrazioni alle disposizioni vigenti eventualmente riscontrate.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     Le spese relative all'istituzione del corpo di agenti specifici della Commissione e alle azioni di controllo da essi svolte sono finanziate dalla Comunità. Il relativo stanziamento è fissato nel quadro della procedura di bilancio.

TITOLO IV

ASSISTENZA TRA ORGANISMI DI CONTROLLO

 

     Art. 8. Assistenza su richiesta.

     1. Quando un organismo competente di uno Stato membro intraprende nel suo territorio azioni di controllo relative in particolare:

     - ad operazioni concernenti la commercializzazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure

     - a verifiche, con svariati controlli documentari o qualitativi dei prodotti detenuti ai fini della commercializzazione o immessi sul mercato, esso può chiedere informazioni alla Commissione o all'organismo competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato da tale commercializzazione.

La Commissione viene informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui l'immissione sul mercato del prodotto rischia di presentare un interesse specifico per altri Stati membri.

La parte interpellata comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell'organismo competente richiedente.

     2. A richiesta motivata dell'organismo competente richiedente, la parte interpellata attua o prende le iniziative necessarie per effettuare una sorveglianza speciale o far eseguire controlli atti a raggiungere gli obiettivi perseguiti.

     3. L'organismo competente interpellato, conformemente ai paragrafi 1 e 2, procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un'autorità nazionale.

     4. D'intesa con l'organismo competente interpellato, l'organismo competente richiedente può designare agenti al suo servizio o al servizio di un altro organismo competente dello Stato membro che esso rappresenta, con l'incarico:

     - di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità amministrative dello Stato membro dove l'organismo interpellato è stabilito, relative all'applicazione della normativa vitivinicola o ad azioni di controllo, effettuando fra l'altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti dei registri;

     - o di partecipare alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2. Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d'intesa con l'organismo competente interpellato.

     5. L'organismo competente richiedente che desidera inviare in uno Stato membro un agente designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo previste al secondo trattino di detto comma, ne informa l'organismo competente interpellato in tempo utile, anteriormente all'inizio di tali operazioni.

Gli agenti dell'organismo competente interpellato provvedono in qualsiasi momento allo svolgimento delle operazioni di controllo.

Gli agenti dell'organismo competente richiedente:

     - esibiscono un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica;

     - godono, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l'organismo competente interpellato impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione,

     - dei diritti di accesso previsti all'articolo 5, primo e secondo trattino,

     - di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'organismo competente interpellato ai sensi dell'articolo 5, terzo e quinto trattino;

     - adottano, durante i controlli, un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che si impongono agli agenti dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'operazione di controllo.

     6. Le richieste motivate di cui al presente articolo sono inviate all'organismo competente interpellato dello Stato membro interessato tramite l'organismo di contatto di tale Stato membro. Si procede parimenti anche per:

     - le risposte a tali richieste,

     - le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5. In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la collaborazione tra gli Stati membri, questi ultimi possono, nei casi opportuni, permettere che un organismo competente:

     - invii direttamente richieste motivate o comunicazioni ad un organismo competente di un altro Stato membro,

     - risponda direttamente alle richieste motivate o comunicazioni provenienti da un organismo competente di un altro Stato membro.

 

     Art. 9. Assistenza spontanea.

     1. L'organismo competente di uno Stato membro, qualora constati od abbia fondati sospetti che:

     - un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 non sia conforme alla normativa vitivinicola o sia oggetto di azioni fraudolente per ottenere o commercializzare tale prodotto e che

     - tale non conformità abbia un interesse specifico per uno o più Stati membri e sia tale da richiedere misure amministrative o azioni giudiziarie, ne informa immediatamente, attraverso l'organismo di contatto a cui appartiene, l'organismo di contatto dello Stato membro interessato e la Commissione.

     2. La Commissione, qualora abbia fondati sospetti o venga a conoscenza dei fatti di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente gli organismi di contatto di tutti gli Stati membri.

 

     Art. 10. Disposizioni comuni.

     1. Le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 9 sono corredate dei documenti o di altri utili elementi di prova e completate con l'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:

     - la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto in causa,

     - la sua designazione e la sua presentazione,

     - l'osservanza delle norme prescritte per la sua elaborazione e commercializzazione.

     2. La Commissione, dopo essere stata informata della cooperazione tra gli Stati membri di cui agli articoli 8 e 9, garantisce per quanto necessario il coordinamento indispensabile per un positivo svolgimento delle azioni progettate, in particolare mettendo a disposizione degli organismi nazionali tutti i mezzi d'informazione rapida di cui dispone.

     3. Gli organismi di contatto interessati dal fatto per cui è stato avviato il procedimento di assistenza reciproca di cui agli articoli 8 e 9 si scambiano immediatamente le informazioni relative:

     - allo svolgimento delle indagini, in particolare con relazioni e altri documenti o mezzi moderni di informazione;

     - al seguito riservato alle operazioni in causa sul piano amministrativo o giudiziario.

     4. Le spese di viaggio derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4 sono a carico:

     - dello Stato membro che ha designato un agente per le misure previste dai paragrafi citati, oppure

     - del bilancio comunitario, su domanda dell'organismo di contatto di tale Stato membro, se la Commissione ha formalmente e anticipatamente riconosciuto l'interesse comunitario dell'azione di controllo.

     5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 11. Coordinamento delle azioni di controllo.

     La Commissione può convocare rappresentanti degli organismi di contatto di vari Stati membri, eventualmente, accompagnati da rappresentanti di organismi competenti per coordinare un'azione di controllo riguardante tali Stati membri.

 

     Art. 12. Prelievo di campioni.

     Nell'ambito dell'applicazione dei titoli III e IV, gli agenti specifici della Commissione o gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro possono chiedere ad un organismo competente di un altro Stato membro di procedere al prelievo di campioni conformemente alle disposizioni pertinenti di tale Stato membro.

L'agente richiedente dispone di campioni prelevati ai sensi del primo comma e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.

 

     Art. 13. Analisi.

     I laboratori determinati per effettuare analisi nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento sono scelti tra quelli di cui all'articolo 79, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. I metodi di analisi sono quelli previsti all'articolo 74 del regolamento summenzionato.

 

     Art. 14. Informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento - valore probante.

     1. Le informazioni, comunicate sotto qualsiasi forma, in applicazione del presente regolamento, hanno carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie.

Le informazioni di cui al primo comma non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute a conoscerle a motivo delle loro funzioni. Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che l'autorità che le ha fornite non lo abbia espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute, non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

     2. Il presente regolamento non osta all'utilizzazione delle informazioni ottenute in applicazione di quest'ultimo, nel quadro di azioni giudiziarie intentate a motivo della mancata osservanza della normativa agricola o finanziaria.

     3. Le constatazioni effettuate dagli agenti specifici della Commissione o dagli agenti di un organismo competente di uno Stato membro nel quadro dell'applicazione del presente regolamento possono essere invocate dagli organismi competenti degli altri Stati membri o dalla Commissione. In tal caso non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dallo Stato membro interessato.

 

     Art. 15. Destinatari dei controlli.

     Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non devono ostacolare in alcun modo i controlli, ma anzi sempre agevolarli.

 

     Art. 16. Strumenti di controllo.

     1. La Commissione può partecipare al finanziamento degli strumenti di controllo necessari per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

     2. La Commissione crea presso il Centro comune di ricerca una banca di dati analitici dei prodotti del settore vitivinicolo destinati alla messa in applicazione coordinata e uniforme dei metodi di analisi di cui all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87 e in particolare di quelli basati sulla risonanza magnetica nucleare.

Ogni Stato membro invia al Centro comune di ricerca i campioni e le schede di analisi da determinare per la costituzione della banca di dati.

     3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri materiali di riferimento al fine di coordinare la taratura degli apparecchi impiegati per effettuare certe analisi nel settore vitivinicolo.

 

     Art. 17. Informazione sull'applicazione del presente regolamento.

     1. Ogni trimestre fino al 31 dicembre 1990, e almeno una volta all'anno negli anni successivi, la Commissione organizza, nell'ambito del comitato di gestione per i vini, riunioni sull'applicazione del presente regolamento, con i rappresentanti degli organismi di contatto, eventualmente accompagnati da rappresentanti di organismi competenti. Queste riunioni prevedono fra l'altro:

     - l'esame, su un piano generale del funzionamento della mutua assistenza tra gli organismi competenti,

     - uno scambio di opinioni sulle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita nell'attuazione della cooperazione nel settore vitivinicolo,

     - l'organizzazione di seminari volti ad approfondire le conoscenze degli agenti degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

     2. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica che riassume le comunicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, accompagnata eventualmente da proposte di miglioramento del sistema di controllo.

La relazione menziona le eventuali osservazioni degli Stati membri su dette comunicazioni.

 

     Art. 18.

     Il regolamento (CEE) n. 359/79 è abrogato.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile dal 1 gennaio 1990.

 

 

ALLEGATO

SETTORI DI CONTROLLO PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

 

     - Dichiarazioni relative al raccolto, alla produzione e alle scorte.

     - Detenzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli non condizionati ai fini della vendita, nonché stesura e utilizzazione dei documenti di trasporto e tenuta dei registri.

     - Destinazione e utilizzazione dei mosti di uve concentrati, rettificati e non rettificati, che beneficiano di aiuti.

     - Estirpazione, reimpianto e nuovo impianto.

     - Titolo alcolometrico volumico naturale delle uve impiegate per la vinificazione.

     - Verifica delle materie prime impiegate nella vinificazione.

     - Pratiche enologiche, comprese la detenzione e la commercializzazione dei prodotti utilizzati per il trattamento dei prodotti nel settore vitivinicolo.

     - Destinazione dei vini ottenuti da uve di varietà indicate nella classificazione come varietà diverse dalle uve da vino.

     - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini nonché detenzione e commercializzazione di saccarosio, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato.

     - Elaborazione di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato, compresa la produzione della materia di base utilizzata.

     - Detenzione, commercializzazione, distillazione e distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione.

     - Distillazione ed ammasso dei prodotti che beneficiano di un aiuto.

     - Verifica della composizione dei prodotti viticoli.

     - Aggiornamento dello schedario viticolo.

     - Denominazione e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo.