§ 1.6.136 – Regolamento 3 luglio 1986, n. 2094.
Regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/07/1986
Numero:2094


Sommario
Art. 1.      1. Le varietà di viti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le varietà «Riesling» ed «Elbling»
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 1985


§ 1.6.136 – Regolamento 3 luglio 1986, n. 2094. [1]

Regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A.

(G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. L 180).

 

Art. 1.

     1. Le varietà di viti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le varietà «Riesling» ed «Elbling».

     2. Le regioni viticole di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le seguenti:

     - Ahr,

     - Rheingau,

     - Mittelrhein,

     - Mosel-Saar-Ruwer,

     - Nahe,

     - Rheinhessen,

     - Rheinpfalz,

     - Moselle luxembourgeoise [1].

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 1985.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000.

[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2739/86.